Droga. Cassazione penale. La continuazione della pena e' da valutare
Annullamento sì, ma non assoluto. Nella disciplina di contrasto alla diffusione di stupefacenti, terremotata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio di quest'anno, il caso della continuazione tra i reati può determinare l'annullamento della sentenza impugnata solo quando è possibile che la pena inflitta possa essere rideterminata dal giudice del rinvio applicando il principio di prevalenza della legge penali più favorevole. In questi termini conclude la Cassazione, con la sentenza n. 44791 della Quarta sezione penale depositata ieri. La Corte ha così respinto il ricorso presentato contro la condanna emessa dalla Corte d'appello di Catania che aveva sanzionato con 3 anni di reclusione e 14mila euro di multa (oltre alla distruzione delle sostanze sequestrate) la detenzione di cocaina e marijuana e la cessione a terzi di stupefacenti.
In discussione c'era il caso della continuazione, visto che la Corte d'appello aveva respinto la contestazione sostenendo che l'acquisto al fine della vendita, e la consecutiva cessione di tutte o solo una parte delle sostanze acquistate, integrano distinte condotte di reato. Ricostruendo la giurisprudenza sul punto, la sentenza ricorda l'esistenza di due orientamenti successivi al verdetto di incostituzionalità di una parte cruciale del Testo unico nell'inverno scorso. Un primo indirizzo ritiene che la necessità di dare applicazione alla legge più favorevole non si riflette nell'annullamento della sentenza impugnata quando i reati per i quali la disciplina più mite non è stata applicata costituiscono reati satellite, «ciò in quanto, nell'istituto della continuazione, una volta individuata la "violazione più grave", i reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria, dovendosi solo aumentare la pena per la violazione più grave, senza che rilevino i limiti legali della pena prevista per i singoli reati satellite».
L'altro orientamento, invece, prevede che i nuovi e più favorevoli limiti di pena, successivi alla sentenza della Consulta, impongono comunque una nuova valutazione della pena, da infliggere: sì quindi, in Cassazione, all'annullamento con rinvio, fatta salva la possibilità per il giudice del rinvio di confermare la sanzione già irrogata.
La Cassazione, con la pronuncia depositata ieri, si scosta però da questi precedenti, mettendo in evidenza tra l'altro, come, proprio per le vicende recenti della normativa in materia di stupefacenti, per l'applicazione della legge più favorevole bisogna avere come punto di riferimento non solo l'entità della pena, ma anche la composizione del capo d'imputazione. In quest'ultimo infatti il reato-base può essere costituito dalla detenzione di sostanze stupefacenti di gravità diversa. «Tanto implica – osserva la Cassazione – la necessità di valutare le ragioni di persistenza della fictio iuris costituita, in funzione di attenuazione della pena, dal reato continuato». Tutto ciò però non impone l'annullamento della sentenza impugnata in ogni caso, perché le regole processuali, con il divieto di reformatio in peius, possono rendere inutile la cassazione del provvedimento; ma non è escluso invece che possa verificarsi il contrario come, per esempio, nell'ipotesi della detenzione di elevate quantità di droghe leggere e minime di pesanti.
(IlSole24Ore)
In discussione c'era il caso della continuazione, visto che la Corte d'appello aveva respinto la contestazione sostenendo che l'acquisto al fine della vendita, e la consecutiva cessione di tutte o solo una parte delle sostanze acquistate, integrano distinte condotte di reato. Ricostruendo la giurisprudenza sul punto, la sentenza ricorda l'esistenza di due orientamenti successivi al verdetto di incostituzionalità di una parte cruciale del Testo unico nell'inverno scorso. Un primo indirizzo ritiene che la necessità di dare applicazione alla legge più favorevole non si riflette nell'annullamento della sentenza impugnata quando i reati per i quali la disciplina più mite non è stata applicata costituiscono reati satellite, «ciò in quanto, nell'istituto della continuazione, una volta individuata la "violazione più grave", i reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria, dovendosi solo aumentare la pena per la violazione più grave, senza che rilevino i limiti legali della pena prevista per i singoli reati satellite».
L'altro orientamento, invece, prevede che i nuovi e più favorevoli limiti di pena, successivi alla sentenza della Consulta, impongono comunque una nuova valutazione della pena, da infliggere: sì quindi, in Cassazione, all'annullamento con rinvio, fatta salva la possibilità per il giudice del rinvio di confermare la sanzione già irrogata.
La Cassazione, con la pronuncia depositata ieri, si scosta però da questi precedenti, mettendo in evidenza tra l'altro, come, proprio per le vicende recenti della normativa in materia di stupefacenti, per l'applicazione della legge più favorevole bisogna avere come punto di riferimento non solo l'entità della pena, ma anche la composizione del capo d'imputazione. In quest'ultimo infatti il reato-base può essere costituito dalla detenzione di sostanze stupefacenti di gravità diversa. «Tanto implica – osserva la Cassazione – la necessità di valutare le ragioni di persistenza della fictio iuris costituita, in funzione di attenuazione della pena, dal reato continuato». Tutto ciò però non impone l'annullamento della sentenza impugnata in ogni caso, perché le regole processuali, con il divieto di reformatio in peius, possono rendere inutile la cassazione del provvedimento; ma non è escluso invece che possa verificarsi il contrario come, per esempio, nell'ipotesi della detenzione di elevate quantità di droghe leggere e minime di pesanti.
(IlSole24Ore)
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