Domenica 7 giugno 2026
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ENGLARO. CORTE D'APPELLO MILANO: NO A STACCO DELLA SPINA

U.E. - ITALIA
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"In base alla vigente normativa italiana Eluana non può considerarsi clinicamente morta perché la morte si ha 'con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo'". lo scrivono i giudici della sezione famiglia della Corte d'Appello di Milano nel motivare in un provvedimento di 11 pagine la decisione di rigettare per la settima volta la richiesta di Beppino Englaro di staccare la spina alla figlia Eluana, 35 anni, da 15 anni in coma dopo un incidente stradale.

"Solo l'accertamento della morte cerebrale segna infatti in modo sicuro il limite della attività terapeutica e dei presidi destinati comunque a protrarre la vita del paziente, tanto che in tale ipotesi è consentito l'espianto degli organi - scrivono Anna Maria Paganoni (presidente), Patrizia Lo Cascio (consigliere) e Ines Marini (consigliere relatore) - Eluana si trova in stato vegetativo permanente, condizione clinica che secondo la scienza medica è caratterristica di un soggetto che 'ventila' in cui gli occhi possono rimanere aperti, le pupille reagiscono, i riflessi del tronco e spinali persistono, ma non vi è alcun segno di attività psichica e di partecipazione all'ambiente e le uniche risposte motorie riflesse consistono in una ridistribuzione del tono muscolare".

Eluana per i giudici si trova in una zona "grigia", in cui essendo il soggetto considerato ancora "vivo" può configurarsi il conflitto tra i valori costituzionalmente protetti della vita, della tutela della sua dignità e della libertà di autodeterminazione. "Non risulta che negli altri paesi cosiddetti 'civili' - fa osservare la decisione - gli individui in stato vegetativo permanente siano considerati come 'morti'".
I giudici ripercorrono le tappe della drammatica vicenda ricordando che il tutore di Eluana cioè il padre Beppino e il curatore speciale chiedono che si ponga fine al trattamento perchè contrario alla libertà personale e alla dignità umana. A tale scopo tutore e curatore chiedevano di dimostrare tramite testimoni che Eluana quando era ancora capace ha manifestato una volontà contraria "alla prosecuzione della vita ad ogni costo".
I testimoni, tre amiche, hanno riferito che Eluana per esempio dopo aver fatto visita in ospedale a un amico in coma in seguito a un sinistro stradale aveva detto di andare ad accendere una candela per chiedere per lui "la grazia di morire piuttosto che di vivere così".

Le sue convinzioni Eluana le aveva ripetute anche a scuola in contrasto con quelle delle insegnanti suore le quali "avevano elogiato il coraggio manifestato da una ragazza che viveva in un polmone d'acciaio e che confortava gli altri pur essendo in quelle condizioni".

Ma per i giudici "il contenuto di quelle testimonianze non può essere utilizzato al fine di evincere una volontà sicura della stessa contraria alla prosecuzione delle cure e dei trattamenti che la tengono in vita".

I giudici definiscono le testimonianze "dichiarazioni generiche rese a terzi quando Eluana era molto giovane e in uno stato di benessere fisico e non nella attualità della malattia, era priva di maturità rispetto alle tematiche della vita e della morte e non poteva neppure immaginare la situazione in cui ora si trova".

"Non vi è in altri termini una coincidenza piena e immediata tra le "opinioni" attribuite a Eluana e la sussistenza della patologia e delle cure da praticare, è la posizione dei giudici della Corte d'Appello secondo i quali "Eluana è assimilabile a qualsiasi altro soggetto incapace che nulla abbia detto in merito alle cure e ai trattamenti medici a cui deve essere sottoposto".

La Corte infine sottolinea di non avere alcuna possibilità di accedere a distinzioni tra "vite degne e non degne di essere vissute" e mette in secondo piano anche la circostanza indicata dal tutore e dal curatore che avevano descritto il caso di Eluana come un "unicum", una ipotesi "estrema", consapevoli che una decisione a loro favorevole potesse costituire un delicato precedente di giurisprudenza.

"Il diritto alla vita riveste posizione prevalente" affermano i giudici, richiamando le norme penali che sanzionano l'omicidio, l'articolo 5 del codice civile che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo, il diritto internazionale convenzionale, ponendo l'accento sulla vita da difendere quale bene supremo, escludendo in ogni caso l'esistenza di un "diritto a morire".

La decisione depositata oggi comunque rappresenta per il papà di Eluana un passo in avanti rispetto al giudice di primo grado che aveva dichiarato la richiesta "inammissibile". Per la Corte d'Appello la richiesta è ammissibile, ma da rigettare nel merito.
Gli avvocati Vittorio Angelini e Riccardo Maia valuteranno ora se ricorrere in Cassazione.
"Attraverso il caso di nostra figlia, abbiamo gia' portato a conoscenza delle massime cariche dello Stato e di moltissimi cittadini un problema fondamentale di liberta', che siamo stati gli unici ad aver sollevato, dopo esserci caduti dentro. Il caso ha voluto che a caderci dentro fossimo proprio noi: Eluana, Saturna e Beppino. Noi che con il dialogo avevamo gia' ben definito le nostre rispettive concezioni di liberta', dignita', vita e morte". Con una lettera ancora una volta i genitori della ormai 35enne lecchese da quasi 15 anni in stato vegetativo in una camera d'ospedale, ribadiscono lo sconforto che ne segue alla decisione della Corte d'Appello di rigettare la richiesta di staccare la spina.
"In cuor suo, sapeva benissimo di essere un autentico 'purosangue della liberta'. Sempre con la massima felicita', era solita dire: 'Posso essere solo vostra figlia, ma ricordatevi che in fatto di liberta' alle volte siete piu' attenti di me!". Tante volte Eluana aveva discusso in famiglia sull'eutanasia esprimendo chiaramente la sua volonta' di non condurre una 'non vita'. Da quando ebbe l'incidente, sopravvive solo grazie ad un sondino nasogastrico. Un anno prima aveva visto finire in coma permanente il suo amico Alessandro e questo l'aveva rafforzata nella sua convinzione. Da allora i genitori si battono per esaudire "non solo un desiderio di nostra figlia, ma anche un preciso diritto alla morte. Quando si parlava di casi come quello che poi diventera' il suo, provava orrore. Ce lo disse 'a caldo', ma anche nei mesi successivi, con serenita' e lucidita': 'Non a me, ricordatevelo!".
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