Fascicolo sanitario elettronico: le norme della privacy
Il Garante per la privacy ha approvato in via definitiva le Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di dossier sanitario. In questo modo ancora una volta l'organismo di garanzia - sottolinea una nota - svolge un ruolo di 'supplenza' in attesa di una legislazione adeguata.
Le Linee guida, adottate dopo una consultazione pubblica con gli operatori del settore, fissano un primo quadro di regole a protezione dei dati sanitari e a garanzia delle persone. Il provvedimento del Garante stabilisce, in particolare, che il paziente deve poter scegliere, in piena liberta', se far costituire o meno un fascicolo sanitario elettronico, con tutte o solo alcune delle informazioni sanitarie che lo riguardano; deve poter manifestare un consenso autonomo e specifico, distinto da quello che si presta a fini di cura della salute; al paziente deve essere inoltre garantita la possibilita' di 'oscurare' la visibilita' di alcuni eventi clinici.
Per poter esprimere scelte consapevoli il paziente deve essere adeguatamente informato. Con un linguaggio comprensibile e dettagliato l'informativa deve quindi indicare chi (medici di base, del reparto dove e' ricoverato, farmacisti) ha accesso ai suoi dati e che tipo di operazioni puo' compiere.
Il fascicolo sanitario elettronico potra' essere consultato dal paziente con modalita' adeguate (per esempio tramite smart card) e dal personale sanitario strettamente autorizzato, solo per finalita' sanitarie. Non potranno accedervi invece periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro.
In ogni caso, se il paziente non vuole aderire al Fse, deve comunque poter usufruire delle prestazioni del servizio sanitario nazionale. Gli accessi alle informazioni, infine, dovranno essere tracciabili e graduali e i dati sanitari dovranno essere protetti con misure di sicurezza molto elevate che limitino il piu' possibile i rischi di abusi, furti, smarrimento.
Entro il 31 dicembre Regioni e Asl dovranno comunicare al Garante per la privacy le iniziative gia' avviate sul fascicolo sanitario elettronico e d'ora in poi ogni iniziativa che riguarda l'Fse dovra' sempre essere comunicata all'Autorita' prima del suo avvio.
Le Linee guida, adottate dopo una consultazione pubblica con gli operatori del settore, fissano un primo quadro di regole a protezione dei dati sanitari e a garanzia delle persone. Il provvedimento del Garante stabilisce, in particolare, che il paziente deve poter scegliere, in piena liberta', se far costituire o meno un fascicolo sanitario elettronico, con tutte o solo alcune delle informazioni sanitarie che lo riguardano; deve poter manifestare un consenso autonomo e specifico, distinto da quello che si presta a fini di cura della salute; al paziente deve essere inoltre garantita la possibilita' di 'oscurare' la visibilita' di alcuni eventi clinici.
Per poter esprimere scelte consapevoli il paziente deve essere adeguatamente informato. Con un linguaggio comprensibile e dettagliato l'informativa deve quindi indicare chi (medici di base, del reparto dove e' ricoverato, farmacisti) ha accesso ai suoi dati e che tipo di operazioni puo' compiere.
Il fascicolo sanitario elettronico potra' essere consultato dal paziente con modalita' adeguate (per esempio tramite smart card) e dal personale sanitario strettamente autorizzato, solo per finalita' sanitarie. Non potranno accedervi invece periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro.
In ogni caso, se il paziente non vuole aderire al Fse, deve comunque poter usufruire delle prestazioni del servizio sanitario nazionale. Gli accessi alle informazioni, infine, dovranno essere tracciabili e graduali e i dati sanitari dovranno essere protetti con misure di sicurezza molto elevate che limitino il piu' possibile i rischi di abusi, furti, smarrimento.
Entro il 31 dicembre Regioni e Asl dovranno comunicare al Garante per la privacy le iniziative gia' avviate sul fascicolo sanitario elettronico e d'ora in poi ogni iniziativa che riguarda l'Fse dovra' sempre essere comunicata all'Autorita' prima del suo avvio.
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