Fs/Antitrust. Piu' trasparenza per tariffe
L'Antitrust chiede a Governo e Regioni piu' trasparenza nella determinazione delle tariffe per il trasporto ferroviario, in particolar modo per i collegamenti regionali. E' quanto si legge nel bollettino dell'Autorita'. Si tratta della prima segnalazione relativa alla tutela del consumatore in cui si precisa che l'articolo 19 delle 'Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato', di cui si chiede la modifica, indica infatti come criterio generale di tariffazione quello chilometrico. Tale criterio tariffario viene applicato ai treni regionali per i quali espressamente vige una tariffa chilometrica, concordata con le diverse Regioni, e la distanza e' desumibile dal Prontuario Ufficiale delle distanze chilometriche FS-Viaggiatori. Lo stesso articolo stabilisce pero' che "nel calcolo della distanza tassabile non si deve tener conto degli abbreviamenti di percorso determinati dalla realizzazione di nuove linee direttissime e da opere di rettificazione, di raddoppio o di quadruplicamento eseguite sulla rete ferroviaria". Per l'Autorita' "l'applicazione di una tariffa calcolata secondo un criterio chilometrico, che prescinde pero' dall'effettiva lunghezza del tragitto ferroviario percorso dal viaggiatore, non appare giustificata ne' coerente con la logica stessa di tale modalita' di tariffazione". L'attuale regola tariffaria determina, quindi, "un difetto di trasparenza nelle modalita' di determinazione dei prezzi finali, in quanto definisce un criterio di calcolo della tariffa 'chilometrica' basato su una distanza maggiore di quella effettivamente percorsa". La segnalazione nasce da alcune denunce ricevute dall'Autorita' proprio in merito al maggior prezzo che i consumatori sono tenuti a pagare per effetto della descritta disposizione tariffaria, relativa agli abbreviamenti di percorso su numerose tratte, quali, ad esempio Roma-Firenze, Roma-Napoli, Grumo Appula-Bari, Varazze-Finale Ligure. In pratica per tutte le tratte ferroviarie interessate da opere di miglioramento che ne hanno ridotto la lunghezza, non c'e' coincidenza, al fine della determinazione della tariffa/componente tariffaria calcolata con un criterio di tipo chilometrico, tra la distanza effettivamente percorsa dal treno e quella - maggiore - presa a riferimento per la determinazione del prezzo del biglietto. L'Autorita' chiede quindi una modifica della norma cosi' da rendere maggiormente chiare per i consumatori le modalita' di determinazione delle tariffe, con una possibile riduzione della componente tariffaria di tipo chilometrico per le tratte che sono state interessate da abbreviamenti di percorso.ADUC è indipendente
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