Globalrec-recupero crediti. Antitrust intima sospensione invii di finte convocazioni davanti al giudice
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS8865 del 21 marzo 2013, volto a verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, poste in essere dalla Globalrec S.r.l.;
CONSIDERATO quanto segue:
I. FATTO
Secondo informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo e le segnalazioni di alcune associazioni di consumatori, il professionista avrebbe inoltrato, a diversi soggetti - al fine di recuperare presunti crediti (in alcuni casi prescritti) - atti di citazione in giudizio - per procedimenti che, alla data indicata, non vengono iscritti al ruolo - presso sedi di Giudici di Pace senza il rispetto del foro competente.
Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 21 marzo 2013, è stato avviato il procedimento istruttorio PS8865, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.
Parte del procedimento, in qualità di professionista, è la Globalrec S.r.l..
…..
Il comportamento appare contrario alla diligenza professionale e idoneo a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui esso è diretto, nonché aggressivo in quanto - mediante indebito condizionamento - idoneo a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio e, pertanto, ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
…......
III. VALUTAZIONI
Sotto il profilo del fumus boni iuris, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistenti prima facie la pratica commerciale descritta, in violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto il professionista, al fine di
tentare di recuperare presunti crediti, inoltrando a diversi soggetti, per il tramite di avvocati, atti di citazione presso sedi di Giudici di Pace sistematicamente diverse da quelle competenti, con l’indicazione di una finta data dell’udienza e senza procedere ad effettiva iscrizione a ruolo, puòingenerare il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, sia preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell’importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario.
Sotto il profilo del periculum in mora, vale osservare che la condotta sopra descritta è caratterizzata da un elevato grado di offensività e che, alla data odierna - anche alla luce del fatto che l’ultima segnalazione pervenuta, di metà maggio, lascia ben intendere la sua reiterazione - potrebbe ancora essere utilizzata.
RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza, al fine di impedire che la pratica commerciale sopra descritta, consistente nell’inoltr
o, a diversi soggetti - al fine di recuperare presunti crediti – di atti di citazione in giudizio presso sedi di Giudici di Pace senza il rispetto del foro competente, continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di merito;
DISPONE
ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 1, del Regolamento, che la Globalrec S.r.l.:
a) sospenda ogni attività d’inoltro, al fine di recuperare presunti crediti, di atti di citazione in giudizio presso sedi di Giudici di Pace senza il rispetto del foro competente;
b) comunichi all’Autorità l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrati le misure adottate.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
CONSIDERATO quanto segue:
I. FATTO
Secondo informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo e le segnalazioni di alcune associazioni di consumatori, il professionista avrebbe inoltrato, a diversi soggetti - al fine di recuperare presunti crediti (in alcuni casi prescritti) - atti di citazione in giudizio - per procedimenti che, alla data indicata, non vengono iscritti al ruolo - presso sedi di Giudici di Pace senza il rispetto del foro competente.
Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 21 marzo 2013, è stato avviato il procedimento istruttorio PS8865, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.
Parte del procedimento, in qualità di professionista, è la Globalrec S.r.l..
…..
Il comportamento appare contrario alla diligenza professionale e idoneo a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui esso è diretto, nonché aggressivo in quanto - mediante indebito condizionamento - idoneo a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio e, pertanto, ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
…......
III. VALUTAZIONI
Sotto il profilo del fumus boni iuris, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistenti prima facie la pratica commerciale descritta, in violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto il professionista, al fine di
tentare di recuperare presunti crediti, inoltrando a diversi soggetti, per il tramite di avvocati, atti di citazione presso sedi di Giudici di Pace sistematicamente diverse da quelle competenti, con l’indicazione di una finta data dell’udienza e senza procedere ad effettiva iscrizione a ruolo, puòingenerare il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, sia preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell’importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario.
Sotto il profilo del periculum in mora, vale osservare che la condotta sopra descritta è caratterizzata da un elevato grado di offensività e che, alla data odierna - anche alla luce del fatto che l’ultima segnalazione pervenuta, di metà maggio, lascia ben intendere la sua reiterazione - potrebbe ancora essere utilizzata.
RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza, al fine di impedire che la pratica commerciale sopra descritta, consistente nell’inoltr
o, a diversi soggetti - al fine di recuperare presunti crediti – di atti di citazione in giudizio presso sedi di Giudici di Pace senza il rispetto del foro competente, continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di merito;
DISPONE
ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 1, del Regolamento, che la Globalrec S.r.l.:
a) sospenda ogni attività d’inoltro, al fine di recuperare presunti crediti, di atti di citazione in giudizio presso sedi di Giudici di Pace senza il rispetto del foro competente;
b) comunichi all’Autorità l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrati le misure adottate.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti