Giovedì 4 giugno 2026
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Immigrati clandestini. Cassazione: no a espulsione per malati gravi patologie

U.E. - ITALIA
Notizia ·
Non puo' essere espulso dal nostro Paese l'immigrato irregolare che sta seguendo in Italia terapie contro gravi patologie, quali l'Aids. Lo si evince da una sentenza con cui la prima sezione civile della Cassazione ha accolto in parte il ricorso di un tunisino contro la decisione del giudice di pace di Milano di confermare il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal prefetto del capoluogo lombardo. L'extracomunitario, in particolare, aveva documentato, con una cartella clinica redatta nel Carcere di Opera dove era stato detenuto e atti provenienti dall'Ospedale Maggiore, di essere stato sottoposto a terapia antiretrovirale, ed aveva illustrato anche la "assoluta inadeguatezza della terapia somministrata dal servizio sanitario tunisino all'atto del rimpatrio".
Per la Suprema Corte, il giudice di pace ha commesso un "errore di diritto" e la sua decisione "appare decisamente carente sia nel non aver esaminato i termini assunti a confronti sia nell'aver accollato a paziente affetto da grave sindrome Hiv l'onere di dimostrare che le terapie di rimpatrio non sarebbero equipollenti a quelle praticate in Italia".
Gli ermellini ricordano che "sono coperti dalla garanzia della temporanea inespellibilita' - si legge nella sentenza n.7615 - quegli interventi e solo quelli che, successivi alla somministrazione immediata di farmaci essenziali per la vita, siano indispensabili al completamento dei primi od al conseguimento della loro efficacia, nel mentre restano esclusi quei trattamenti di mantenimento o di controllo che, se pur indispensabili ad assicurare una 'spes vitae' per il paziente, fuoriescono dalla correlazione strumentale con l'efficacia immediata dell'intervento sanitario indifferibile ed urgente".
La situazione di inespellibilita' temporanea, prevista dal testo unico sull'immigrazione (dlgs 286/1998) e' "correlata -osservano i giudici di piazza Cavour- ad una condizione di necessita' di un intervento sanitario non limitata all'area del pronto soccorso od a quella della medicina d'urgenza, bensi' estesa, perche' la garanzia normativa sia conforme al dettato costituzionale, alle esigenze di apprestare gli interventi essenziali 'quoad vitam' diretti alla eliminazione della grave patologia che affligge lo straniero". Si tratta quindi di "distinguere -conclude la Cassazione, annullando con rinvio il verdetto del giudice milanese, che dovra' riesaminare il caso- tra interventi indifferibili (anche se di consistenza temporale non irrilevante) che rendono inespellibile lo straniero irregolare che di essi necessiti ed interventi sanitari che qualunque straniero puo' fruire in Italia ove chieda ed ottenga, previa valutazione dell'autorita' amministrativa, il previsto permesso di soggiorno per cure mediche".
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