Indennizzi voli aerei. Conta il vettore originario. Corte Ue
Il sig. Wolfgang Wirth riservava, unitamente ad altri passeggeri, presso la compagnia aerea TUIFly un volo da Amburgo (Germania) a Cancún (Messico). Ai fini dell’effettuazione del volo, la TUIFly si serviva di un aeromobile, comprensivo di equipaggio, noleggiato presso un’altra compagnia aerea, la Thomson Airways. Nella conferma della prenotazione era indicato, a tal riguardo, che le prenotazioni erano state emesse dalla TUIFly, ma che il volo veniva «effettuato» dalla Thomson Airways.
Il volo accusava un ritardo rilevante all’arrivo. Il sig. Wirth e gli altri passeggeri chiedevano quindi alla Thomson Airways la corresponsione dell’indennizzo che ritenevano loro spettante ai sensi del regolamento relativo ai diritti dei passeggeri aerei 1. La Thomson Airways si rifiutava di versare l’indennizzo, sostenendo di non essere il vettore aereo operativo ai sensi del regolamento medesimo 2. Avendo la TUIFly assunto la responsabilità operativa quanto alla realizzazione del volo, l’azione risarcitoria dovrebbe essere diretta, a parere della Thomson Airways, nei confronti di detti compagnia aerea.
In tal contesto, il Landgericht Hamburg (Tribunale del Land di Amburgo, Germania) ha chiesto alla Corte di precisare la nozione di « vettore aereo operativo ».
Con la sentenza odierna, la Corte rileva che dev’essere considerato quale vettore aereo operativo quella compagnia aerea che decida di effettuare un determinato volo, fissandone parimenti l’itinerario e creando, in tal modo, un’offerta di trasporto aereo nei confronti degli interessati. L’adozione di tale decisione implica, infatti, che la compagnia aerea medesima assume la responsabilità della realizzazione del volo, responsabilità che si estende, in particolare, ad eventuali annullamenti e significativi ritardi all’arrivo.
Conseguentemente, una compagnia aerea la quale, come nella specie la Thomson Airways, abbia ceduto in noleggio un apparecchio unitamente al suo equipaggio ad un'altra compagnia aerea (c.d. «wet lease»), senza peraltro assumere la responsabilità operativa del volo, non può essere qualificata come vettore aereo operativo ai sensi del regolamento. Resta irrilevante, a tal riguardo, la circostanza che la conferma della prenotazione del volo rilasciata ai passeggeri indichi l’effettuazione del volo stesso da parte di detta prima compagnia aerea.
1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
2 Il regolamento si applica, a termini dello stesso, al « vettore aereo operativo ».
Il volo accusava un ritardo rilevante all’arrivo. Il sig. Wirth e gli altri passeggeri chiedevano quindi alla Thomson Airways la corresponsione dell’indennizzo che ritenevano loro spettante ai sensi del regolamento relativo ai diritti dei passeggeri aerei 1. La Thomson Airways si rifiutava di versare l’indennizzo, sostenendo di non essere il vettore aereo operativo ai sensi del regolamento medesimo 2. Avendo la TUIFly assunto la responsabilità operativa quanto alla realizzazione del volo, l’azione risarcitoria dovrebbe essere diretta, a parere della Thomson Airways, nei confronti di detti compagnia aerea.
In tal contesto, il Landgericht Hamburg (Tribunale del Land di Amburgo, Germania) ha chiesto alla Corte di precisare la nozione di « vettore aereo operativo ».
Con la sentenza odierna, la Corte rileva che dev’essere considerato quale vettore aereo operativo quella compagnia aerea che decida di effettuare un determinato volo, fissandone parimenti l’itinerario e creando, in tal modo, un’offerta di trasporto aereo nei confronti degli interessati. L’adozione di tale decisione implica, infatti, che la compagnia aerea medesima assume la responsabilità della realizzazione del volo, responsabilità che si estende, in particolare, ad eventuali annullamenti e significativi ritardi all’arrivo.
Conseguentemente, una compagnia aerea la quale, come nella specie la Thomson Airways, abbia ceduto in noleggio un apparecchio unitamente al suo equipaggio ad un'altra compagnia aerea (c.d. «wet lease»), senza peraltro assumere la responsabilità operativa del volo, non può essere qualificata come vettore aereo operativo ai sensi del regolamento. Resta irrilevante, a tal riguardo, la circostanza che la conferma della prenotazione del volo rilasciata ai passeggeri indichi l’effettuazione del volo stesso da parte di detta prima compagnia aerea.
1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
2 Il regolamento si applica, a termini dello stesso, al « vettore aereo operativo ».
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