Informazioni abbonati: il Tar boccia il tetto alle tariffe imposto dall'Agcom
La delibera 504/06/Cons con la quale l'Agcom ha fissato i prezzi che le aziende di servizio informazioni abbonati devono pagare agli operatori telefonici per utilizzare le loro reti e' illegittima. Lo ha deciso il Tar del Lazio, accogliendo il ricorso con il quale Telecom Italia contestava il provvedimento con il quale il 7 settembre scorso l'Agcom, in via d'urgenza e temporaneamente, 'diminui' il prezzo che gli operatori di telefonia mobile dovevano ricevere dalle societa' autorizzate a effettuare i servizi di informazione per i loro abbonati'.
Per i giudici, 'non e' giustificabile il ricorso a un intervento urgente' da parte dell'Autorita' - si legge nella sentenza - per stabilire i nuovi prezzi, 'poiche' non si tratta di misure che possono essere eseguite immediatamente', ma solo dopo specifici 'elementi di conoscenza e di giudizio nel rispetto delle procedure e non obiettivamente contestabili'.
Per il Tar, 'l'imposizione in via autoritativa di un determinato prezzo non puo' non presupporre la previa definitiva individuazione sia del mercato entro il quale detto prezzo dovra' essere praticato, che dell'operatore che ad esso sara' tenuto ad adeguarsi'. Nella sentenza, anche un richiamo: 'Non e' consentito alle pubbliche amministrazioni fare ricorso a provvedimenti di urgenza, con palesi danni per i destinatari, quando l'urgenza di provvedere con procedimenti extra ordinem e' conseguente a deficienze funzionali delle proprie strutture operative'. Secondo quanto si e' appreso, i legali di Telecom starebbero valutando la possibilita' di un'azione risarcitoria per alcuni milioni di euro nei confronti dell'Agcom.
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ricorrera' al Consiglio di Stato contro la decisione. Negli stessi ambienti si rileva anche che la deliberazione annullata dal Tar 'era stata presa nell'interesse dei consumatori con parere favorevole dell'Antitrust e senza che all'epoca ci fossero obiezioni da parte della Commissione Europea'.
Per i giudici, 'non e' giustificabile il ricorso a un intervento urgente' da parte dell'Autorita' - si legge nella sentenza - per stabilire i nuovi prezzi, 'poiche' non si tratta di misure che possono essere eseguite immediatamente', ma solo dopo specifici 'elementi di conoscenza e di giudizio nel rispetto delle procedure e non obiettivamente contestabili'.
Per il Tar, 'l'imposizione in via autoritativa di un determinato prezzo non puo' non presupporre la previa definitiva individuazione sia del mercato entro il quale detto prezzo dovra' essere praticato, che dell'operatore che ad esso sara' tenuto ad adeguarsi'. Nella sentenza, anche un richiamo: 'Non e' consentito alle pubbliche amministrazioni fare ricorso a provvedimenti di urgenza, con palesi danni per i destinatari, quando l'urgenza di provvedere con procedimenti extra ordinem e' conseguente a deficienze funzionali delle proprie strutture operative'. Secondo quanto si e' appreso, i legali di Telecom starebbero valutando la possibilita' di un'azione risarcitoria per alcuni milioni di euro nei confronti dell'Agcom.
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ricorrera' al Consiglio di Stato contro la decisione. Negli stessi ambienti si rileva anche che la deliberazione annullata dal Tar 'era stata presa nell'interesse dei consumatori con parere favorevole dell'Antitrust e senza che all'epoca ci fossero obiezioni da parte della Commissione Europea'.
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