Integrazione. Cassazione, sconto di pena per immigrati disagiati
La Cassazione spezza una lancia in favore degli immigrati non integrati. Ha infatti diritto alle attenuanti generiche e quindi a uno sconto di pena lo straniero che commette dei reati, vivendo in condizioni socio-economiche disagiate. Lo ha stabilito la Suprema corte che, con la sentenza n. 22212 di oggi, ha respinto il ricorso della Procura di Torino presentato contro la decisione del Tribunale che aveva concesso le attenuanti generiche a un algerino accusato in Italia di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.
In particolare, riporta il sito Cassazione.net, secondo il pm "le disagiate condizioni di vita non sono idonee ad attenuare la portata dei reati contestati e quindi non possono essere poste a sostegno della concessione della attenuanti generiche". Una tesi, questa, che non ha convinto la sesta sezione penale che, con una motivazione destinata alla massimazione ufficiale, ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura piemontese chiarendo che "il Tribunale non ha concesso le attenuanti generiche per incensuratezza ma per le disagiate condizioni di vita. Si tratta di un parametro sicuramente rientrante nella previsione dell`articolo 62 del codice penale". Non solo. La Cassazione ha inoltre sottolineato come la decisione non sia in contrasto con le norme sulla sicurezza approvate due anni fa (l.125 del 2008).
Anche la Procura generale della Suprema corte aveva sollecitato l`inammissibilità del ricorso dell`accusa.
In particolare, riporta il sito Cassazione.net, secondo il pm "le disagiate condizioni di vita non sono idonee ad attenuare la portata dei reati contestati e quindi non possono essere poste a sostegno della concessione della attenuanti generiche". Una tesi, questa, che non ha convinto la sesta sezione penale che, con una motivazione destinata alla massimazione ufficiale, ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura piemontese chiarendo che "il Tribunale non ha concesso le attenuanti generiche per incensuratezza ma per le disagiate condizioni di vita. Si tratta di un parametro sicuramente rientrante nella previsione dell`articolo 62 del codice penale". Non solo. La Cassazione ha inoltre sottolineato come la decisione non sia in contrasto con le norme sulla sicurezza approvate due anni fa (l.125 del 2008).
Anche la Procura generale della Suprema corte aveva sollecitato l`inammissibilità del ricorso dell`accusa.
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