Italia. Assolto perche' evaso dalla comunita' di recupero dove ci si drogava...
Evade dalla comunita' terapeutica presso la quale sta scontando una pena per reati di droga ma viene assolto dal giudice per aver agito in stato di necessita': il giovane ha infatti sostenuto di essere evaso per sfuggire alla tentazione di drogarsi, visto che il responsabile della comunita' terapeutica introduceva di nascosto droghe leggere.La sentenza, emessa dal giudice del tribunale di Trento Francesco Forlenza, e' stata depositata oggi in cancelleria. Durante il processo, svoltosi con rito abbreviato, l'avvocato difensore ha ricordato che l'imputato, Gian Maria Mijat, triestino di 26 anni, era stato ammesso dal tribunale di sorveglianza di Trieste alla misura alternativa della detenzione domiciliare, in relazione a una condanna a 4 mesi di reclusione, presso la comunita' terapeutica Incontro onlus di S. Massenza, in Trentino, perche' seguisse il concordato programma terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza. Ma il 20 aprile scorso il giovane aveva abbandonato la comunita'. Era stato rintracciato mezz'ora dopo dai carabinieri, allertati dalla struttura, a meno di un chilometro di distanza dalla comunita'. Immediato l'arresto per evasione. Ma nel processo l'avvocato difensore ha sostenuto che il suo cliente si era allontanato dalla comunita' terapeutica "a causa dei gravi comportamenti antisociali e antigiuridici del suo responsabile". Dagli atti del processo e' emerso in effetti che il responsabile della struttura, persona impegnata a sua volta in un programma terapeutico e sottoposta al regime di affidamento in prova al servizio sociale, consentiva l'ingresso ad estranei, che portavano alcolici e sostanze stupefacenti leggere, di cui si faceva uso nella struttura. Il giudice Francesco Forlenza ha dunque creduto al giovane tossicodipendente che sosteneva di essersi allontanato "per sfuggire alle derive indotte della tossicodipendenza, da cui sperava di potersi riabilitare". E per assolverlo ha fatto ricorso ad una formula usata raramente nei tribunali: quella dello stato di necessita'. L' articolo 54 del codice penale afferma infatti che "non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi costretto dalla necessita' di salvare se' od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne' altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo". E il pericolo che correva l'imputato -si legge nella sentenza del giudice di Trento- "era quello, anche letale, di ricadere nuovamente nell'uso di droghe in una struttura ove tutte le regole erano violate".
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti