Lunedì 8 giugno 2026
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Italia. Cassazione: il clandestino non va espulso se deve accudire i figli

U.E. - ITALIA
Notizia ·
Il clandestino che ha figli con permesso di soggiorno regolare in Italia non va espulso. La deroga temporanea puo' essere concessa proprio per non creare un trauma ai figli che deriverebbe "dalla perdita improvvisa della figura genitoriale". Lo dice la Corte di Cassazione a sezioni Unite Civili occupandosi del caso di Rackid H., cittadino marocchino che aveva chiesto la sospensione del provvedimento di espulsione dal nostro territorio per occuparsi della figlia minore nata ad Urbino nel 2002 dal matrimonio da lui contratto con una cittadina marocchina.
Madre e figlia avevano regolarmente il permesso di soggiorno mentre il padre, pure in condizioni di clandestinita', aveva sempre provveduto a prestare cure e affetto alla figlia minore avviandola alla frequenza della scuola materna. Secondo la Suprema Corte, che ha accolto il ricorso del clandestino il diritto del minore ad avere accanto il genitore rappresenta "un interesse specifico e pressante che va tutelato, anche in deroga delle disposizioni in materia di immigrazione. A patto che tale deroga sia limitata ad un periodo determinato".
Era stata la Corte d'appello di Ancona, nel maggio 2004, ad ordinare l'espulsione del clandestino sulla base del fatto che nel suo caso non era ravvisabile "una situazione di emergenza nella quale si determinasse un pericolo attuale per il minore". Il no era stato inoltre motivato con il fatto che non "valeva il principio del superiore interesse del minore, poiche' esso non poteva essere invocato per consentire la deroga alla disciplina dell'immigrazione, ma doveva trovare attuazione solo nel rispetto delle norme che lo regolavano, nell'ambito delle relazioni familiari".
Contro il no del giudice di merito, il clandestino ha presentato ricorso con successo in Cassazione. Le sezioni Unite civili, infatti, nella sentenza 22216 hanno osservato che "non puo' negarsi la decisorieta' del provvedimento il quale incide sul diritto del minore ad essere assistito da un familiare nel concorso delle condizioni richieste dalla legge e, contemporaneamente, su quello del familiare a fare ingresso in Italia e a trattenervisi per prestare la dovuta assistenza: esso ha infatti ad oggetto non gia' un interesse generico del minore, ma un interesse specifico e pressante che va tutelato, se esistente, anche in deroga delle disposizioni in materia di immigrazione, ancorche' per un periodo determinato".
E poiche' "sia l'espulsione che il ricongiungimento familiare coinvolgono direttamente diritti soggettivi, il provvedimento del giudice che decide sulla deroga ai divieti che precluderebbero l'ingresso e la permanenza del familiare non puo' non decidere su veri e propri diritti, paralleli e concorrenti seppure non contrapposti, del minore e del familiare e non su un mero interesse del solo minore".
In conclusione, la Corte osserva che bene aveva fatto il giudice di primo grado a concedere al clandestino di rimanere in Italia in quanto "l'autorizzazione non e' stata fondata sulla mera constatazione della presenza in Italia di una figlia in tenera eta', bensi' sull'accertamento concreto del grave pregiudizio che alla minore sarebbe derivato dalla perdita improvvisa della figura paterna per effetto della sua espulsione".
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