Italia. Cassazione: essere clandestino giustifica attenuanti generiche per omicidio
L'arretratezza culturale e l'emarginazione sociale di un clandestino, possono giustificare la concessione delle attenuanti generiche in caso di condanna per omicidio. La prima sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 957 di oggi, ha dichiarato inammissibile il ricorso della procura generale e confermato la sentenza della Corte d'assise d'appello di milano che aveva condannato un extracomunitario a 17 anni e 4 mesi per aver ucciso, in modo particolarmente efferato e brutale, un ragazzo con cui aveva intrattenuto una relazione omosessuale. I giudici di merito non avevano dato al giovane l'aggravante della crudeltà e delle sevizie perchè avevano ritenuto fosse compensata dalle attenuanti generiche concesse "per la giovane età dell'imputato, la sua condizione personale, caratterizzata da uno stato di emarginazione sociale e l'arretratezza culturale". Contro questa decisione ha fatto ricorso in Cassazione la procura secondo la quale la Corte territoriale era venuta meno all'obbligo di indicare le ragioni "per le quali si era ritenuto di concedere le attenuanti generiche". Ma in sede di legittimità le ragioni della pubblica accusa si sono risolte in un nulla di fatto. "La questione sollevata dal procuratore generale", si legge nelle motivazioni, "sulla compatibilità delle attenuanti generiche riconosciute in appello, con la estrema efferatezza del delitto, si risolve sostanzialmente in una valutazione di fatto in ordine alla quale la Cassazione non può sindacare" se la motivazione di merito appare adeguata. E infatti la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato la mancata applicazione dell'aggravante e la compensazione con l'attenuante. "Si è avuto riguardo al comportamento processuale, alla giovane età dell'imputato nonchè alla sua arretratezza culturale e la sua emarginazione sociale conseguente allo stato di immigrato clandestino, senza uno stabile lavoro e riferimento in Italia".
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