Italia. Cassazione: niente espulsione per immigrati con istanza di emersione
Non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di extracomunitari che, privi del permesso di soggiorno, siano compresi nell'istanza di emersione presentata dal datore di lavoro. E' quanto ha sancito la Cassazione annullando una pronuncia del giudice di pace di Roma, che aveva rigettato il ricorso di un clandestino contro il decreto con cui il prefetto della Capitale ne aveva disposto l'espulsione.
Il giudice osservava che "lo stesso prefetto aveva gia' respinto l'istanza di emersione di lavoro domestico".
L'uomo, dunque, nel rivolgersi alla Suprema Corte, aveva lamentato che la sentenza impugnata aveva "considerato legittimo il provvedimento di espulsione malgrado l'indicata norma non ne consentiva l'adozione fino alla data di conclusione della procedura di emersione del rapporto di lavoro; che nel caso aveva avuto termine con il provvedimento del Prefetto a lui notificato il 28 febbraio 2005, laddove il decreto di espulsioneera stato emesso gia' il 22 febbraio precedente".
I giudici della prima sezione civile di piazza Cavour hanno ritenuto fondato il ricorso: "l'articolo 2, comma 1, dl 195/2002, cosi' come convertito dalla legge 222/2002, in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari - si legge nella sentenza n.1649 - dispone che fino alla data di conclusione della procedura di emersione non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento" salvo che l'extracomunitario compreso nella domanda risulti "pericoloso per la sicurezza dello Stato".
La norma, osservano gli 'ermellini', "vieta, determinandone la sospensione, l'esercizio della potesta' espulsiva del prefetto, nei confronti del lavoratore straniero 'in emersione', dalla data della domanda di sanatoria, fino alla data di conclusione della procedura".
Per poter ritenere conclusa tale sanatoria, "occorre - aggiungono gli alti giudici - che al richiedente sia comunicato l'esito negativo della stessa, onde, in difetto di tale comunicazione, ne' la procedura puo' dirsi conclusa ne' il prefetto puo' affermarsi abbia riassunto il suo potere espulsivo".
Il giudice osservava che "lo stesso prefetto aveva gia' respinto l'istanza di emersione di lavoro domestico".
L'uomo, dunque, nel rivolgersi alla Suprema Corte, aveva lamentato che la sentenza impugnata aveva "considerato legittimo il provvedimento di espulsione malgrado l'indicata norma non ne consentiva l'adozione fino alla data di conclusione della procedura di emersione del rapporto di lavoro; che nel caso aveva avuto termine con il provvedimento del Prefetto a lui notificato il 28 febbraio 2005, laddove il decreto di espulsioneera stato emesso gia' il 22 febbraio precedente".
I giudici della prima sezione civile di piazza Cavour hanno ritenuto fondato il ricorso: "l'articolo 2, comma 1, dl 195/2002, cosi' come convertito dalla legge 222/2002, in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari - si legge nella sentenza n.1649 - dispone che fino alla data di conclusione della procedura di emersione non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento" salvo che l'extracomunitario compreso nella domanda risulti "pericoloso per la sicurezza dello Stato".
La norma, osservano gli 'ermellini', "vieta, determinandone la sospensione, l'esercizio della potesta' espulsiva del prefetto, nei confronti del lavoratore straniero 'in emersione', dalla data della domanda di sanatoria, fino alla data di conclusione della procedura".
Per poter ritenere conclusa tale sanatoria, "occorre - aggiungono gli alti giudici - che al richiedente sia comunicato l'esito negativo della stessa, onde, in difetto di tale comunicazione, ne' la procedura puo' dirsi conclusa ne' il prefetto puo' affermarsi abbia riassunto il suo potere espulsivo".
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