Venerdì 5 giugno 2026
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Italia. Cassazione: niente indulto a spacciatori di droga

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La Cassazione restringe il campo di applicazione dell'indulto in caso di reati collegati al traffico di stupefacenti. Infatti, non può godere del beneficio chi spaccia grosse quantità di droga o le distribuisce ai minori, magari davanti alla scuola. Insomma, la pena dev'essere scontata tutte le volte in cui ci sono le aggravanti specifiche e a prescindere dalla concessione delle attenuanti generiche. È quanto ha stabilito la Suprema Corte che, con la sentenza n. 16403 depositata oggi, è intervenuta per la prima volta sull'argomento interpretando l'articolo 1 della legge 241 del 2006.

Quello della Cassazione è un vero e proprio passo indietro rispetto al passato. Una questione, spiegano i giudici della Prima sezione penale, legata alla diversa formulazione delle norme sull'indulto entrate in vigore l'anno scorso rispetto a quelle del '90. "Risulta evidente -si legge nelle motivazioni- che il legislatore ha ripristinato il criterio adottato con la legge di delegazione 861 del 1986, eliminando il riferimento alla circostanza dell'applicazione dell'aggravante, come causa di esclusione dal beneficio. Sicchè -è uno dei passaggi chiave della sentenza- l'esclusione dal condono consegue unicamente alla ricorrenza delle aggravanti anzidette (che costituisce condizione sufficiente di esclusione dell'indulto), in quanto ciò che viene in considerazione è solamente il reato quoad titulum, siccome circostanziato e ritenuto, indipendentemente dall'influenza che, poi, l'aggravante eserciti in concreto sul trattamento sanzionatorio".

E per le nuove norme non importa se l'aggravante sia stata applicata oppure no, se cioè abbia concretamente inciso sulla pena.

Sulla base di questi motivi la Suprema corte ha respinto il ricorso di un giovane di Cassino che aveva chiesto l'indulto in relazione ai tre anni di reclusione (e 10mila euro di multa) che il Tribunale della città gli aveva dato per reati collegati al traffico di stupefacenti.

I giudici di merito avevano respinto le richieste. Così il ragazzo ha fatto ricorso in Cassazione. La difesa ha avanzato l'istanza di indulto facendo leva sulle attenuanti generiche concesse dalla Corte di Cassino al trentunenne. Insomma, si legge nel ricorso, "l'aggravante di cui all'articolo 80 del T.U. sulle sostanze stupefacenti non osta all'applicazione dell'indulto in ipotesi di concorso con le circostanze attenuanti". I giudici della Prima sezione penale, dopo aver analizzato le norme passate e quelle in vigore, hanno disatteso questa tesi precisando che il concorso delle attenuanti generiche non fa sì che il condono possa essere applicato.

Il giovane, quindi, dovrà scontare tutta la pena e rifondere anche le spese processuali.
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