Italia. Cassazione: questori possono emettere espulsione solo una volta
I questori possono emettere l'ordine di espulsione nei confronti dei clandestini recidivi una sola volta e questo per evitare di "innescare una spirale di condanne". La Corte di Cassazione torna sulla emergenza clandestini e in una sentenza di oggi della I sezione penale afferma che i questori una volta che hanno emesso l'ordine di espulsione nei confronti del clandestino recidivo non lo possono reiterare con un nuovo decreto. E questo perche' non si deve "innescare una spirale di condanne ed esasperare la carica criminogena della normativa sull'immigrazione clandestina, la cui reale 'ratio' va identificata, piuttosto, nell'intento legislativo di assicurare l'effettivita' dell'allontanamento dal territorio italiano dello straniero".
Applicando questo principio, la Suprema Corte con la sentenza 20374 ha respinto il ricorso del procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia che si era opposto all'assoluzione di un clandestino di 39 anni Fred I. per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine emesso dal questore di Brescia l'8 gennaio del 2005 a seguito di un nuovo decreto prefettizio di espulsione con accompagnamento alla frontiera adottato dopo la sentenza di applicazione della pena per l'inottemperanza alla precedente intimazione del questore di Rovigo del 31 marzo 2004.
Secondo il pg di Brescia l'assoluzione andava annullata sull'assunto che il Tribunale aveva ingiustamente disapplicato il provvedimento amministrativo, discostandosi dall'indirizzo della giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'ordine del questore e' reiterabile anche nell'ipotesi in cui lo straniero privo di permesso di soggiorno sia stato gia' condannato e sia stato raggiunto da nuovo decreto di espulsione. Ma la Suprema Corte ha giudicato il ricorso "infondato".
Gli 'ermellini' spiegano infatti che la legge Bossi-Fini sull'immigrazione con le sue modificazioni "esprime l'intenzione del legislatore di ammettere quale unica forma di esecuzione del nuovo provvedimento di espulsione adottato nei confronti dello straniero clandestino gia' condannato per non avere volontariamente ottemperato all'ordine del questore quella dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica". E dunque, aggiunge la Suprema Corte e' "indubbiamente incoerente e irragionevole la previsione della possibilita' di un nuovo ordine del questore, successivo all'intervento di una condanna e di una seconda espulsione, che resti affidato alla volontaria esecuzione di un soggetto che ha gia' manifestato l'intenzione di non volere abbandonare il territorio italiano".
Considerazioni che, come sottolinea la Suprema Corte, "inducono a rimeditare l'indirizzo giurisprudenziale" che prevede una nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera dello straniero che non abbia osservato l'ordine di allontanamento impartito in precedenza.
Secondo la Suprema Corte "la base giustificativa" di una linea giurisprudenziale che consentirebbe al questore di emettere piu' provvedimenti di espulsione nei confronti dei clandestini recidivi, non puo' essere condivisa "in quanto le difficolta' di identificazione dello straniero non possono essere addotte per legittimare la reiterazione dell'ordine del questore, per la duplice ragione che l'ultima parte del comma 5-ter dell'art. 14 del decreto legislativo 286 del '98 esclude il potere di emettere ulteriori intimazioni, finalizzate all'abbandono volontario del territorio nazionale, e che, comunque, la legge appresta un apposito rimedio per superare dette difficolta' prevedendo il trattenimento presso un centro di permanenza, che, e' previsto proprio quando siano necessari accertamenti supplementari in ordine alla identita' e alla nazionalita' dello straniero ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio".
E che questa sia "l'unica misura adottabile in vista dell'esecuzione coattiva dell'espulsione", registra ancora la Suprema Corte, "e' esplicitamente confermato dal comma 5 quinquies dell'art. 14 nella parte in cui stabilisce che al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti nei confronti dello straniero sottoposto a giudizio con rito direttissimo in stato di arresto libero" che prevedono "il trattenimento presso un centro di permanenza in vista dell'esecuzione, dopo la condanna, dell'espulsione a mezzo della forza pubblica".
Una serie di considerazioni che portano Piazza Cavour ad annotare come manchino "fatti interpretativi per sostenere che, successivamente alla condanna, allo straniero possa essere ordinato, ancora una volta, di lasciare volontariamente il territorio dello Stato".
Seguire l'opposta opinione, per Piazza Cavour vorrebbe dire "innescare una spirale di condanne ed esasperare la carica criminogena della normativa sull'immigrazione clandestina, la cui reale ratio va identificata, piuttosto, nell'intento legislativo di assicurare l'effettivita' dell'allontanamento dal territorio italiano dello straniero".
Applicando questo principio, la Suprema Corte con la sentenza 20374 ha respinto il ricorso del procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia che si era opposto all'assoluzione di un clandestino di 39 anni Fred I. per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine emesso dal questore di Brescia l'8 gennaio del 2005 a seguito di un nuovo decreto prefettizio di espulsione con accompagnamento alla frontiera adottato dopo la sentenza di applicazione della pena per l'inottemperanza alla precedente intimazione del questore di Rovigo del 31 marzo 2004.
Secondo il pg di Brescia l'assoluzione andava annullata sull'assunto che il Tribunale aveva ingiustamente disapplicato il provvedimento amministrativo, discostandosi dall'indirizzo della giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'ordine del questore e' reiterabile anche nell'ipotesi in cui lo straniero privo di permesso di soggiorno sia stato gia' condannato e sia stato raggiunto da nuovo decreto di espulsione. Ma la Suprema Corte ha giudicato il ricorso "infondato".
Gli 'ermellini' spiegano infatti che la legge Bossi-Fini sull'immigrazione con le sue modificazioni "esprime l'intenzione del legislatore di ammettere quale unica forma di esecuzione del nuovo provvedimento di espulsione adottato nei confronti dello straniero clandestino gia' condannato per non avere volontariamente ottemperato all'ordine del questore quella dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica". E dunque, aggiunge la Suprema Corte e' "indubbiamente incoerente e irragionevole la previsione della possibilita' di un nuovo ordine del questore, successivo all'intervento di una condanna e di una seconda espulsione, che resti affidato alla volontaria esecuzione di un soggetto che ha gia' manifestato l'intenzione di non volere abbandonare il territorio italiano".
Considerazioni che, come sottolinea la Suprema Corte, "inducono a rimeditare l'indirizzo giurisprudenziale" che prevede una nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera dello straniero che non abbia osservato l'ordine di allontanamento impartito in precedenza.
Secondo la Suprema Corte "la base giustificativa" di una linea giurisprudenziale che consentirebbe al questore di emettere piu' provvedimenti di espulsione nei confronti dei clandestini recidivi, non puo' essere condivisa "in quanto le difficolta' di identificazione dello straniero non possono essere addotte per legittimare la reiterazione dell'ordine del questore, per la duplice ragione che l'ultima parte del comma 5-ter dell'art. 14 del decreto legislativo 286 del '98 esclude il potere di emettere ulteriori intimazioni, finalizzate all'abbandono volontario del territorio nazionale, e che, comunque, la legge appresta un apposito rimedio per superare dette difficolta' prevedendo il trattenimento presso un centro di permanenza, che, e' previsto proprio quando siano necessari accertamenti supplementari in ordine alla identita' e alla nazionalita' dello straniero ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio".
E che questa sia "l'unica misura adottabile in vista dell'esecuzione coattiva dell'espulsione", registra ancora la Suprema Corte, "e' esplicitamente confermato dal comma 5 quinquies dell'art. 14 nella parte in cui stabilisce che al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti nei confronti dello straniero sottoposto a giudizio con rito direttissimo in stato di arresto libero" che prevedono "il trattenimento presso un centro di permanenza in vista dell'esecuzione, dopo la condanna, dell'espulsione a mezzo della forza pubblica".
Una serie di considerazioni che portano Piazza Cavour ad annotare come manchino "fatti interpretativi per sostenere che, successivamente alla condanna, allo straniero possa essere ordinato, ancora una volta, di lasciare volontariamente il territorio dello Stato".
Seguire l'opposta opinione, per Piazza Cavour vorrebbe dire "innescare una spirale di condanne ed esasperare la carica criminogena della normativa sull'immigrazione clandestina, la cui reale ratio va identificata, piuttosto, nell'intento legislativo di assicurare l'effettivita' dell'allontanamento dal territorio italiano dello straniero".
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