Italia. Cassazione: rischia condanna penale chi non rivela nome del pusher
Chi, sorpreso con sostanze stupefacenti in modica quantita' per uso personale, non rivela l'identita' del proprio pusher rischiera' una condanna per il reato di favoreggiamento. Lo hanno deciso le Sezioni unite penali della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21832/07. Secondo la Suprema Corte, "e' configurabile il delitto di favoreggiamento nel caso in cui l'acquirente di modiche quantita' di sostanza stupefacente per uso personale, sentito come persona informata sui fatti, si rifiuta di fornire alla polizia giudiziaria informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga; in tale ipotesi e' applicabile l'esimente di cui all'art. 384 c.p. se in concreto le informazioni richieste possono determinare un grave e inevitabile nocumento nella liberta' e nell'onore". La sentenza, scritta dal giudice Paolo Bardovagni, mette anche a tacere un contrasto giurisprudenziale che da tempo era emerso, dando torto a quella parte della giurisprudenza che considera "indagato" chi viene sorpreso con modiche quantita' di droga. In realta', dice la Corte Suprema, il consumatore di stupefacenti potra' essere sentito dal magistrato solo in qualita' di persona informata sui fatti, tranne poi divenire "indagato" ed imputato nel caso in cui non riveli l'identita' dello spacciatore. Cosi', la testimonianza della "persona informata sui fatti", al contrario di quella di un "indagato", potra' essere piu' facilmente utilizzata come prova a carico dello spacciatore.ADUC è indipendente
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