Italia. Consiglio dei Ministri approva decreto su lungo soggiorno e ricongiungimenti familiari
Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri due decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie in materia di ricongiungimenti familiari e lungo soggiorno per gli immigrati extracomunitari. Viene razionalizzata la normativa per far entrare in Italia figli e genitori di immigrati, mentre per la Carta di soggiorno si passa da sei a cinque anni. Il decreto sui ricongiungimenti familiari e' composto da quattro articoli. Modifica o integra le disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Nel provvedimento e' stato aggiunto un articolo riguardante il ricongiungimento familiare dei rifugiati.
La nuova disciplina 'incide su alcune condizioni che limitavano o appesantivano ingiustificatamente l?esercizio del diritto del ricongiungimento. Non e' previsto, invece -precisa il sito del Viminale www.interno.it- l'ampliamento delle categorie di familiari per i quali e' possibile chiedere il ricongiungimento'. Queste le novita' piu' importanti: non e' piu' prevista per i figli minori la condizione di familiari 'a carico'. La condizione della minore eta' prevista per il ricongiungimento e' esplicitamente riferita al momento della presentazione della domanda, in modo da non addossare agli interessati le conseguenze di eventuali ritardi.
Per i figli maggiorenni non e' piu' richiesta l'invalidita' totale bensi' l'impossibilita' di provvedere, in maniera permanente, alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute. Per quanto riguarda il ricongiungimento dei genitori, e' stata eliminata la necessita' dell'accertamento dell'esistenza o meno di altri figli nel Paese di origine, limitandosi a richiedere soltanto la mancanza di un adeguato sostegno familiare.
Con il secondo decreto i cittadini stranieri otterranno lo Status di soggiornante di lungo periodo con una permanenza regolare in Italia di almeno 5 anni, da dimostrare con permesso di soggiorno in corso di validita', contro i 6 anni previsti finora. Il cittadino dovra' anche dimostrare di percepire un reddito minimo non inferiore all'importo di un assegno sociale annuo. Il permesso di lungo periodo e' a tempo indeterminato e rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta. Puo' essere revocato per acquisto fraudolento, espulsione, pericolosita' per l'ordine pubblico, assenza dal territorio dell'Unione Europea per 12 mesi consecutivi, o dopo 6 anni di assenza dal territorio nazionale.
Il 'lungo soggiornante' potra' entrare in Italia senza visto, pur proveniendo da Paesi per i quali e' richiesto, e circolare liberamente. Vengono subordinate all'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale le prestazioni di assistenza e previdenza sociale, quelle relative a erogazioni in ambito sanitario, scolastico e sociale, lo svolgimento di qualsiasi attivita' lavorativa subordinata o autonoma non espressamente vietata al cittadino.
La nuova disciplina 'incide su alcune condizioni che limitavano o appesantivano ingiustificatamente l?esercizio del diritto del ricongiungimento. Non e' previsto, invece -precisa il sito del Viminale www.interno.it- l'ampliamento delle categorie di familiari per i quali e' possibile chiedere il ricongiungimento'. Queste le novita' piu' importanti: non e' piu' prevista per i figli minori la condizione di familiari 'a carico'. La condizione della minore eta' prevista per il ricongiungimento e' esplicitamente riferita al momento della presentazione della domanda, in modo da non addossare agli interessati le conseguenze di eventuali ritardi.
Per i figli maggiorenni non e' piu' richiesta l'invalidita' totale bensi' l'impossibilita' di provvedere, in maniera permanente, alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute. Per quanto riguarda il ricongiungimento dei genitori, e' stata eliminata la necessita' dell'accertamento dell'esistenza o meno di altri figli nel Paese di origine, limitandosi a richiedere soltanto la mancanza di un adeguato sostegno familiare.
Con il secondo decreto i cittadini stranieri otterranno lo Status di soggiornante di lungo periodo con una permanenza regolare in Italia di almeno 5 anni, da dimostrare con permesso di soggiorno in corso di validita', contro i 6 anni previsti finora. Il cittadino dovra' anche dimostrare di percepire un reddito minimo non inferiore all'importo di un assegno sociale annuo. Il permesso di lungo periodo e' a tempo indeterminato e rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta. Puo' essere revocato per acquisto fraudolento, espulsione, pericolosita' per l'ordine pubblico, assenza dal territorio dell'Unione Europea per 12 mesi consecutivi, o dopo 6 anni di assenza dal territorio nazionale.
Il 'lungo soggiornante' potra' entrare in Italia senza visto, pur proveniendo da Paesi per i quali e' richiesto, e circolare liberamente. Vengono subordinate all'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale le prestazioni di assistenza e previdenza sociale, quelle relative a erogazioni in ambito sanitario, scolastico e sociale, lo svolgimento di qualsiasi attivita' lavorativa subordinata o autonoma non espressamente vietata al cittadino.
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