Italia. Corte Costituzionale: correggere squilibri della legge Bossi-Fini
La legge Bossi Fini, "in materia di sanzioni penali per l'illecito ingresso o trattenimento di stranieri nel territorio nazionale, presenta squilibri, sproporzioni e disarmonie", per "eliminare" i quali appare "opportuno un sollecito intervento del legislatore".
E' quanto si legge nella sentenza numero 22 con cui la Consulta ha dichiarato "inammissibili" le questioni di legittimita' costituzionale sollevate in momenti successivi dai tribunali di Genova, Torino, Bologna, Ancona, Gorizia, Trieste, Milano, Trani e Verona. Al centro dei rilievi, l'obbligo dell'arresto e la reclusione da 1 a 4 anni per l'immigrato che "senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore": per i rimettenti, la pena minima prevista "non consentirebbe di modulare il trattamento sanzionatorio, determinando una violazione del principio di uguaglianza" mentre la previsione dell'arresto "realizzerebbe un trattamento 'sanzionatorio' sproporzionato per un reato privo di concreta offensivita'".
Con riferimento al presunto contrasto con l'articolo 3 della Costituzione ("tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge"), scrive la Corte, "in tutti i casi richiamati non e' rinvenibile la finalita' che il legislatore intende perseguire con la norma oggetto delle questioni sollevate nel presente giudizio: il controllo dei flussi migratori e la disciplina nell'ingresso e della permanenza degli stranieri nel territorio nazionale. Si tratta di un grave problema sociale, umanitario ed economico che implica valutazioni di politica legislativa non riconducibili a mere esigenze generali di ordine e sicurezza pubblica ne' sovrapponibili o assimilabili a problematiche diverse, legate alla pericolosita' di alcuni soggetti e di alcuni comportamenti che nulla hanno a che fare con il fenomeno dell'immigrazione".
In ogni caso, "cio' che puo' costituire materia di utile riflessione per il legislatore non puo' rendere ammissibile una pronuncia di questa Corte, cui non e' consentito trasporre sanzioni penali da una fattispecie ad un'altra in esito ad una altrettanto inammissibile scelta tra quelle che potrebbero presentare una qualche affinita'". Ne' "la scelta della pena, commisurata dal legislatore alla differente gravita' dei reati, puo' essere sindacata" dalla Consulta. Anche rispetto all'eccessivo rigore della norma censurata, la Corte "non puo' procedere ad un nuovo assetto delle sanzioni penali stabilite dal legislatore, giacche' mancano nell'attuale quadro normativo precisi punti di riferimento che possano condurre a sostituzioni costituzionalmente obbligate".
E' quanto si legge nella sentenza numero 22 con cui la Consulta ha dichiarato "inammissibili" le questioni di legittimita' costituzionale sollevate in momenti successivi dai tribunali di Genova, Torino, Bologna, Ancona, Gorizia, Trieste, Milano, Trani e Verona. Al centro dei rilievi, l'obbligo dell'arresto e la reclusione da 1 a 4 anni per l'immigrato che "senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore": per i rimettenti, la pena minima prevista "non consentirebbe di modulare il trattamento sanzionatorio, determinando una violazione del principio di uguaglianza" mentre la previsione dell'arresto "realizzerebbe un trattamento 'sanzionatorio' sproporzionato per un reato privo di concreta offensivita'".
Con riferimento al presunto contrasto con l'articolo 3 della Costituzione ("tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge"), scrive la Corte, "in tutti i casi richiamati non e' rinvenibile la finalita' che il legislatore intende perseguire con la norma oggetto delle questioni sollevate nel presente giudizio: il controllo dei flussi migratori e la disciplina nell'ingresso e della permanenza degli stranieri nel territorio nazionale. Si tratta di un grave problema sociale, umanitario ed economico che implica valutazioni di politica legislativa non riconducibili a mere esigenze generali di ordine e sicurezza pubblica ne' sovrapponibili o assimilabili a problematiche diverse, legate alla pericolosita' di alcuni soggetti e di alcuni comportamenti che nulla hanno a che fare con il fenomeno dell'immigrazione".
In ogni caso, "cio' che puo' costituire materia di utile riflessione per il legislatore non puo' rendere ammissibile una pronuncia di questa Corte, cui non e' consentito trasporre sanzioni penali da una fattispecie ad un'altra in esito ad una altrettanto inammissibile scelta tra quelle che potrebbero presentare una qualche affinita'". Ne' "la scelta della pena, commisurata dal legislatore alla differente gravita' dei reati, puo' essere sindacata" dalla Consulta. Anche rispetto all'eccessivo rigore della norma censurata, la Corte "non puo' procedere ad un nuovo assetto delle sanzioni penali stabilite dal legislatore, giacche' mancano nell'attuale quadro normativo precisi punti di riferimento che possano condurre a sostituzioni costituzionalmente obbligate".
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