Italia. Ecco come funzionano i 18 Cpt
Strumenti indispensabili o lager? Vanno chiusi o trasformati? I cpt, centri di permanenza temporanei, istituiti nel 1998 dalla legge Turco-Napolitano, modificata poi dalla Bossi-Fini due anni fa, tornano al centro delle polemiche, dopo la rivolta scoppiata sabato scorso nella struttura di Torino, dopo che uno degli ospiti aveva cercato di aprirsi un varco nella recinzione e fuggire.
In grado di accoglierre 2.552 persone, i centri disclocati lungo la penisola, preposti ad ospitare gli immigrati clandestini, trovati o arrivati illegalmente nel nostro Paese, e trattenuti perche' privi del permesso di soggiorno, sono in tutto 18. La mappa geografica che segna la loro suddivisione, per citta' e numero di posti disponibili, puo' essere cosi' sintetizzata: Torino (78); Milano (140); Roma (300); Napoli (54); Caltanissetta (96); Agrigento (110); Lampedusa (190); Ragusa (60); Pordenone (180); Bologna (95); Modena (60); Brindisi (180); Catanzaro (75); S. Foca (Lecce), (180); Otranto (75); Crotone (129). Le ultime strutture nate sono: Bari (300) e Gradisca D'Isonzo (Go), (250). Se non e' possibile accertare l'identita' di uno straniero, questo viene trattenuto nei cpt fino ad un massimo di 60 giorni (prima della legge Bossi-Fini erano 30). Quanto ai ricorsi la legge del 2004 ne ha affidato la competenza ai giudici di pace, il cui bilancio a due anni dal via all' applicazione della normativa non sembra roseo. Al punto che anche loro ne chiedono una revisione.
Nei Cpt i clandestini vengono raccolti in stato di o ''trattenimento'' e non di detenzione. La mancanza del permesso di soggiorno risulta infatti essere un illecito amministrativo e non e' qualificabile come reato. In tal senso, l'iter previsto dal legislatore per l'espulsione di un clandestino prevede che il questore comunichi al prefetto il fermo dello straniero senza permesso di soggiorno; che il prefetto emetta il provvedimento di espulsione, che viene notificato dal questore al soggetto interessato. Quest'ultimo puo' opporre ricorso rivolgendosi al giudice di pace, chiamato a decidere entro 20 giorni.
Se non e' possibile arrivare a scoprire l'identita' dello straniero, il clandestino viene trattenuto nel Cpt fino quando la Questura non vi risale, entro un massimo di 60 giorni; il trattenimento rappresenta una limitazione alla liberta' personale e necessita di una convalida dell'autorita' giudiziaria. Quindi, il prefetto chiede la convalida del trattenimento al giudice territorialmente competente e quest'ultimo e' tenuto ad ascoltare lo straniero interessato e a confermare il provvedimento nelle 48 ore successive.
La spesa e' ingente e pochi sono risultati. E' questo che segnalano i Giudici di Pace che in questi anni si sono occupati dei ricorsi degli immigrati. ''Alla luce della nostra esperienza possiamo affermare con certezza di avere serie perplessita' sulla normativa vigente'', ha dichiarato all'ADNKRONOS Gabriele Longo, Segretario Generale dell'Unione Nazionale dei Giudici di Pace, commentando le polemiche seguite al caso di Torino.
''Non siamo convinti -ha spiegato- dell'intero funzionamento della normativa: e' simbolico il fatto che gran parte dei provvedimenti e dei ricorsi riguardino immigrati clandestini che risiedono, illegalmente, ormai da anni in Italia''. Insomma, l' impressione dominante e' che ''l'intero apparato, cosi' come strutturato, sia di dubbia utilita' anche in virtu' delle spese accessorie che i procedimenti comportano: dai costi di cancelleria, a quelli dei pubblici ufficiali, fino agli avvocati difensori dei clandestini''.
''Il provvedimento di convalida e il ricorso -ha spiegato- richiedono assistenza legale, o attraverso un avvocato d'ufficio o di uno di fiducia, e l'utilizzo di un interprete della lingua madre dello straniero; quindi, dopo che il clandestino impugna il ricorso, s'instaura un vero e proprio contraddittorio che si conclude con una nostra pronuncia sul ricorso''.
Sulla possibilita' che la normativa vigente subisca delle modifiche, o che venga completamente riformata, Longo, a nome della sua categoria, ha sottolineato di ''non rivendicare alcuna competenza sui ricorsi dei clandestini''.''Se quindi il legislatore decidesse di far fronte alle problematiche annesse, attribuendo la competenza al giudice togato, da parte nostra non ci sarebbe alcuna obiezione'', ha sottolineato come per altro ''la mole di lavoro, sia per la convalida che per il ricorso, sia costantemente aumentata rispetto a quella che aveva il giudice civile''.
''Inoltre - ha osservato - i Giudici di pace che si occupano di tali questioni sono un manipolo ancora piu' ridotto rispetto all'organico normale; a queste problematiche vanno ad aggiungersi quelle strutturali: basti pensare che la sede romana dell'ufficio per i clandestini dista dalla normale sede dei gdp, e che risulta priva dei piu' basilari mezzi organizzativi''. ''Cosi' come sono strutturati i centri -ha proseguito- non rispondono alle esigenze reali; sarebbe quindi necessario realizzare un loro ampliamento, in modo da facilitare la permanenza degli immigrati. Inoltre bisogna riflettere sull'aspetto del rimpatrio dei clandestini: in diversi casi, l'Italia non ha vicino ai suoi confini le nazioni da cui sono immigrati gli stranieri; viene cosi' a concretizzarsi un ulteriore problema reale, quello di avere la piena disponibilita' di un vettore, che accompagni gli stranieri nei loro paesi d'origine piu' lontani, e con una frequenza tale da velocizzarne il deflusso''. ''I Cpt non sono delle carceri, ma luoghi che devono offrire un'accoglienza civile, con strutture necessarie non alla sopravvivenza, quanto alla permanenza dei clandestini. Non so, se quanto successo nel centro di Torino - conclude - sia riconducibile ad un vero e proprio sentimento di rivolta e alla voglia di fuga, o quanto invece sia legato alle basse condizioni di sopravvivenza dei clandestini al suo interno. Pur coscienti della finalita' della normativa, individuabile nella sicurezza per tutti i cittadini, e' necessario comunque garantire ai clandestini la massima tutela delle liberta' personali e dell'umanita'''.
In grado di accoglierre 2.552 persone, i centri disclocati lungo la penisola, preposti ad ospitare gli immigrati clandestini, trovati o arrivati illegalmente nel nostro Paese, e trattenuti perche' privi del permesso di soggiorno, sono in tutto 18. La mappa geografica che segna la loro suddivisione, per citta' e numero di posti disponibili, puo' essere cosi' sintetizzata: Torino (78); Milano (140); Roma (300); Napoli (54); Caltanissetta (96); Agrigento (110); Lampedusa (190); Ragusa (60); Pordenone (180); Bologna (95); Modena (60); Brindisi (180); Catanzaro (75); S. Foca (Lecce), (180); Otranto (75); Crotone (129). Le ultime strutture nate sono: Bari (300) e Gradisca D'Isonzo (Go), (250). Se non e' possibile accertare l'identita' di uno straniero, questo viene trattenuto nei cpt fino ad un massimo di 60 giorni (prima della legge Bossi-Fini erano 30). Quanto ai ricorsi la legge del 2004 ne ha affidato la competenza ai giudici di pace, il cui bilancio a due anni dal via all' applicazione della normativa non sembra roseo. Al punto che anche loro ne chiedono una revisione.
Nei Cpt i clandestini vengono raccolti in stato di o ''trattenimento'' e non di detenzione. La mancanza del permesso di soggiorno risulta infatti essere un illecito amministrativo e non e' qualificabile come reato. In tal senso, l'iter previsto dal legislatore per l'espulsione di un clandestino prevede che il questore comunichi al prefetto il fermo dello straniero senza permesso di soggiorno; che il prefetto emetta il provvedimento di espulsione, che viene notificato dal questore al soggetto interessato. Quest'ultimo puo' opporre ricorso rivolgendosi al giudice di pace, chiamato a decidere entro 20 giorni.
Se non e' possibile arrivare a scoprire l'identita' dello straniero, il clandestino viene trattenuto nel Cpt fino quando la Questura non vi risale, entro un massimo di 60 giorni; il trattenimento rappresenta una limitazione alla liberta' personale e necessita di una convalida dell'autorita' giudiziaria. Quindi, il prefetto chiede la convalida del trattenimento al giudice territorialmente competente e quest'ultimo e' tenuto ad ascoltare lo straniero interessato e a confermare il provvedimento nelle 48 ore successive.
La spesa e' ingente e pochi sono risultati. E' questo che segnalano i Giudici di Pace che in questi anni si sono occupati dei ricorsi degli immigrati. ''Alla luce della nostra esperienza possiamo affermare con certezza di avere serie perplessita' sulla normativa vigente'', ha dichiarato all'ADNKRONOS Gabriele Longo, Segretario Generale dell'Unione Nazionale dei Giudici di Pace, commentando le polemiche seguite al caso di Torino.
''Non siamo convinti -ha spiegato- dell'intero funzionamento della normativa: e' simbolico il fatto che gran parte dei provvedimenti e dei ricorsi riguardino immigrati clandestini che risiedono, illegalmente, ormai da anni in Italia''. Insomma, l' impressione dominante e' che ''l'intero apparato, cosi' come strutturato, sia di dubbia utilita' anche in virtu' delle spese accessorie che i procedimenti comportano: dai costi di cancelleria, a quelli dei pubblici ufficiali, fino agli avvocati difensori dei clandestini''.
''Il provvedimento di convalida e il ricorso -ha spiegato- richiedono assistenza legale, o attraverso un avvocato d'ufficio o di uno di fiducia, e l'utilizzo di un interprete della lingua madre dello straniero; quindi, dopo che il clandestino impugna il ricorso, s'instaura un vero e proprio contraddittorio che si conclude con una nostra pronuncia sul ricorso''.
Sulla possibilita' che la normativa vigente subisca delle modifiche, o che venga completamente riformata, Longo, a nome della sua categoria, ha sottolineato di ''non rivendicare alcuna competenza sui ricorsi dei clandestini''.''Se quindi il legislatore decidesse di far fronte alle problematiche annesse, attribuendo la competenza al giudice togato, da parte nostra non ci sarebbe alcuna obiezione'', ha sottolineato come per altro ''la mole di lavoro, sia per la convalida che per il ricorso, sia costantemente aumentata rispetto a quella che aveva il giudice civile''.
''Inoltre - ha osservato - i Giudici di pace che si occupano di tali questioni sono un manipolo ancora piu' ridotto rispetto all'organico normale; a queste problematiche vanno ad aggiungersi quelle strutturali: basti pensare che la sede romana dell'ufficio per i clandestini dista dalla normale sede dei gdp, e che risulta priva dei piu' basilari mezzi organizzativi''. ''Cosi' come sono strutturati i centri -ha proseguito- non rispondono alle esigenze reali; sarebbe quindi necessario realizzare un loro ampliamento, in modo da facilitare la permanenza degli immigrati. Inoltre bisogna riflettere sull'aspetto del rimpatrio dei clandestini: in diversi casi, l'Italia non ha vicino ai suoi confini le nazioni da cui sono immigrati gli stranieri; viene cosi' a concretizzarsi un ulteriore problema reale, quello di avere la piena disponibilita' di un vettore, che accompagni gli stranieri nei loro paesi d'origine piu' lontani, e con una frequenza tale da velocizzarne il deflusso''. ''I Cpt non sono delle carceri, ma luoghi che devono offrire un'accoglienza civile, con strutture necessarie non alla sopravvivenza, quanto alla permanenza dei clandestini. Non so, se quanto successo nel centro di Torino - conclude - sia riconducibile ad un vero e proprio sentimento di rivolta e alla voglia di fuga, o quanto invece sia legato alle basse condizioni di sopravvivenza dei clandestini al suo interno. Pur coscienti della finalita' della normativa, individuabile nella sicurezza per tutti i cittadini, e' necessario comunque garantire ai clandestini la massima tutela delle liberta' personali e dell'umanita'''.
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