Venerdì 5 giugno 2026
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Italia. Ecco le 5 proposte di legge sulle dichiarazioni anticipate in discussione al Senato

U.E. - ITALIA
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Cinque i disegni di legge che saranno presi in esame dalla commissione Sanita di palazzo Madama nei prossimi giorni sulle dichiarazione anticipate nei trattamenti sanitari per arrivare ad un testo unificato da votare in Parlamento. La relatrice Fiorenza Bassoli (Ulivo) ha introdotto ieri i lavori e la prossima settimana iniziera' la discussione generale. Il presidente della commissione, il diessino Ignazio Marino, che ha presentato un ddl firmato da otto senatori dell'Ulivo tra cui Angela Finocchiaro, ha in piu' occasione parlato della necessita' di arrivare ad un testo di legge "il piu' condiviso possibile". Gli altri testi su cui si lavorera' sono quelli di Antonio Tomassini (Fi), Piergiorgio Massidda (Nuova Dc-Gruppo per le autonomie), Anna Maria Carloni (Ulivo), Giorgio Benvenuto (Ulivo).

1- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DICHIARAZIONI DI VOLONTA' ANTICIPATE NEI TRATTAMENTI SANITARI AL FINE DI EVITARE L'ACANIMENTO TERAPEUTICO. La particolarita' del testo presentato da Ignazio Marino e' l'istituzione di un COMITATO ETICO nella struttura sanitaria che ha la facolta' di chiedere ai medici di disattendere le disposizioni della dichiarazione quando ritiene che non siano piu' corrispondenti al volere dell'interessato. Il Comitato interviene anche quando non c'e' nessun altro che ha facolta' di decidere.
Ecco i contenuti principali del testo:
DICHIARAZIONE ANTICIPATA: e' l'atto scritto con il quale una persona puo' disporre su eventuali trattamenti sanitari, sull'uso del proprio corpo o parti di esso, incluso la donazione del corpo, organi o tessuti. Viene indicato anche un fiduciario che deve attuare la volonta' del disponente. La dichiarazione e' valida quando interviene l'incapacita' e' rinnovabile, modificabile e revocabile.
CONSENSO INFORMATO: ogni trattamento sanitario deve essere subordinato al consenso dell'interessato che deve essere informato su trattamento e benefici e rischi delle terapie. Il soggetto interessato ha il diritto di rifiutare in tutto o in parte le informazioni. In tal caso i dati devono essere comunicati al fiduciario e del rifiuto deve essere data menzione nella cartella clinica.
DECISIONI SOSTITUTIVE: se la persona da sottoporre a trattamento e' incapace di accordare o rifiutare il consenso i medici sono tenuti a rispettare la volonta' espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento e, in subordine, quella manifestata dal fiduciario oppure dal coniuge, dal convivente, dai figli, dai genitori o da parenti entro il quarto grado. L'operato del fiduciario e' controllato dal medico curante.
MIGLIORE INTERESSE: chi decide deve agire nell'esclusivo e migliore interesse dell'incapace, tenendo conto della volonta' espressa da quest'ultimo in precedenza, nonche' dei valori e delle convinzioni proprie della persona in stato di incapacita'. Non e' richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la vita della persona incapace sia in pericolo ovvero quando il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto e la sua integrita' fisica sia minacciata.
CONTRASTI: in caso di contrasti, tra chi e' legittimato a decidere e medici, la decisione e' assunta dal comitato etico dell'ospedale, se non puo' arrivare a una decisione, questa e' assunta su istanza del pubblico ministero dal giudice tutelare.
REGISTRO: e' istituito un registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso il ministero della Salute.

2- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DICHIARAZIONI DI VOLONTA' ANTICIPATE NEI TRATTAMENTI SANITARI. Questo il ddl della senatrice Anna Maria Carloni:
DICHIARAZIONE DI VOLONTA': e' un atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata in cui e' indicata la volonta' del soggetto in merito ai trattamenti sanitari. Resta valida anche dopo la perdita di incapacita'.
CONSENSO INFORMATO: ogni persona capace ha diritto a conoscere i dati sanitari che la riguardano, le terapie suggerite dal medico e le conseguenze di un rifiuto. Ha inoltre il diritto di rifiutare. I sanitari devono rispettare la scelta anche in pericolo di vita.
DECISIONI SOSTITUTIVE: si puo' indicare una persona di fiducia in caso sopravvenga uno stato di incapacita' che potra' prendere decisioni sui trattamenti.
CONTRASTI: in caso di divergenza tra fiduciario e medici e possibile il ricorso al tribunale.

3- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI VOLONTA' SUI TRATTAMENTI SANITARI. Ecco il ddl di Giorgio Benvenuto:
DICHIARAZIONE ANTICIPATE: documento dove si indicano i trattamenti sanitari ai quali si vuole, o non si vuole essere sottoposti. Compilata senza particolari formalita' salvo la sottoscrizione da parte di due testimoni fidefacenti, senza l'obbligo della autentica notarile. La dichiarazione e' sempre revocabile e modificabile. Deve essere allegata alla cartella clinica in caso di ricovero.
CONSENSO INFORMATO: il medico e' tenuto a informare in modo corretto, completo e comprensibile il paziente che ha il diritto di rifiutare le informazioni. Il paziente decide se accettare o meno i trattamenti sanitari.
DECISIONI SOSTITUTIVE: la dichiarazione puo' contenere l'indicazione di una persona di fiducia qualora sopraggiunga l'incapacita'. Se l'incapace non ha nominato una persona di fiducia e non si trova piu' nelle condizioni di farlo, sara' compito del giudice tutelare, su segnalazione dell'Istituto di ricovero e cura, provvedere.
CONTRASTI: Se ci sono divergenze tra fiduciario e medici e' prevista la possibilita' di ricorre al giudice.

4 - NORME A TUTELA DELLA DIGNITA' E DELLE VOLONTA' DEL MORENTE. Il testo di Piergiorgio Massidda punta sul "mandato in previsione di incapacita'" e sul "testamento di vita". Inserisce l'istituzione di una commissione medica che attesti l'incapacita' decisionale del disponente.
Questi i principali contenuti:
TESTAMENTO DI VITA: documento in cui la persona riporta le proprie volonta' sui trattamenti sanitari.
MANDATO IN PREVISIONE INCAPACITA': contratto con cui si attribuisce ad un mandatario la facolta' di compiere scelte in nome del rappresentato.
CONSENSO INFORMATO: nessuno puo' essere sottoposto a trattamento sanitario se non dopo aver espresso il proprio consenso. Ognuno ha il diritto di rifiutare le informazione in tutto o in parte. Il consenso puo' essere revocato in qualsiasi momento. Non e' chiesto in situazioni di urgenza.
DECISIONI SOSTITUTIVE: Se la persona e' in stato di incapacita', le volonta' espresse nel testamento di vita possono essere rese da persona autorizzata. Se non e' stata indicata, le decisioni saranno espresse nell'ordine: dal coniuge non separato, dai figli, dal convivente, dai parenti entro il quarto grado. In previsione dell'incapacita' si possono indicare piu' persone autorizzate a decidere. E' prevista la possibilita' di perdita di efficacia del mandato.
MIGLIORE INTERESSE: chi decide per conto di altri e' tenuto ad agire nell'interesse dell'incapace tenendo conto delle volonta' espresse.
CONTRASTI: In caso di contrasti la decisione e' presa dal giudice tutelare, anche su istanza del pubblico ministero, ma in caso di urgenza la decisione e' assunta dal medico.

5 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO. Solo nel testo di Antonio Tomassini si specifica che "l'idratazione e l'alimentazione parentale non sono assimilate all'accanimento terapeutico".
Questo i passaggi del testo:
DICHIARAZIONI ANTICIPATE: atto scritto con cui ciascuno dispone in merito ai trattamenti sanitari. Rinnovabile, modificabile, revocabile in qualsiasi momento.
MANDATO IN PREVISIONE DI INCAPACITA': contratto con cui si attribuisce ad un mandatario la facolta' di compiere scelte in nome del rappresentato che e' in stato di incapacita'. Lo stato di incapacita' e' accertato da un collegio di tre medici: un neurologo, uno psichiatra e un medico esperto nella patologia di cui e' affetto il paziente. Rinnovabile, modificabile, revocabile in qualsiasi momento.
CONSENSO INFORMATO: il trattamento sanitario e' subordinato al consenso dell'interessato prestato in modo libero e consapevole. Il consenso al trattamento puo' essere revocato in qualsiasi momento, anche parzialmente. Non e' richiesto in situazioni di urgenza.
DECISIONI SOSTITUTIVE: in caso di incapacita' si fa riferimento alle dichiarazione anticipata e poi al fiduciario, in assenza di questo, al coniuge, ai figli, al convivente o ai parenti entro il quarto grado. La correttezza dell'operato del fiduciario e' sottoposta a controllo del giudice tutelare. Il mandato si estingue per: morte, revoca, dichiarazione di inefficacia da parte del tribunale.
MIGLIORE INTERESSE: il fiduciario e' tenuto ad agire nell'interesse dell'incapace tenendo conto delle sue volonta'.
CONTRASTI: In caso di contrasti tra soggetti legittimati la decisione e' assunta dal giudice tutelare.
REGISTRI: E' istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento e dei mandati in previsione di incapacita'.

ALTRI PROGETTI IN ARRIVO
La senatrice dell'Ulivo, Emanuela Baio Dossi ha annunciato la presentazione di un disegno di legge volto a tutelare il paziente e a difendere la vita umana.
"Tutela della vita del paziente, rifiuto di ogni forma di accanimento terapeutico ma anche di possibili forme di eutanasia; autodeterminazione della persona, come atto liberale e responsabile, nel rispetto della dignita' del proprio essere della vita altrui soprattutto nella fase terminale della vita; rispetto per la coscienza del medico e della sua deontologia professionale. Questi i principi che dovranno ispirare la dichiarazione anticipata del trattamento sanitario. E a questo proposito abbiamo presentato un disegno di legge che li contiene, ispirato al rispetto alla dignita' della persone e dell'etica professionale, che vuole contribuire a migliorare i cinque disegni di legge finora presentati e in discussione al Senato".
"E' necessario, infatti mettere in chiaro tutti quegli aspetti che posono essere oggetto di interpretazioni approssimative. Non possono e non devono mancare indici di rifermenti chiari, vista l'importanza dei temi contenuti nella dichiarazione anticipata del trattamento sanitario".
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