Sabato 6 giugno 2026
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Italia. In Gazzetta Ufficiale le nuove norme

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La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il testo aggiornato della legge 309 in materia di droga, alla luce delle modifiche introdotte dal 1990 in poi, ultima delle quali con il decreto convertito in legge il 21 febbraio scorso.
Si tratta, quindi, del complesso delle norme che regolamentano la "disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", alle quali mancano soltanto le cosiddette "soglie" o "tabelle", cioé la definizione, per ogni sostanza, dei quantitativi massimi di principio attivo tollerati per il consumo personale, oltre i quali si prefigura lo spaccio.
Su questo è al lavoro, da settimane, un'apposita commissione istituita presso il Ministero della salute, e composta da otto esperti (tra tossicologi forensi, medici legali e farmacologi) coordinati da due direttori generali del Ministero e da uno dei direttori del Dipartimento antidroga della Presidenza del Consiglio. La commissione avrà tempo fino al 31 marzo prossimo per arrivare alle conclusioni, ma il compito non è dei più semplici: le sostanze su cui esprimersi sono 170 (tutte quelle comprese nella Tabella I allegata alla legge), ma l'orientamento, secondo quanto si è appreso, sarebbe quello di concentrarsi su una quarantina di quelle più diffuse. La commissione dovrà inoltre individuare le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado di intensità dell'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Tra le novità della nuova legge in vigore, l'unificazione in un'unica tabella di tutte le sostanze stupefacenti, senza distinzione tra droghe leggere e pesanti; sanzioni amministrative per i consumatori, che vanno, a seconda della gravità e della recidività, dall'ammonimento alla sospensione della patente fino all'obbligo di presentarsi periodicamente all'ufficio di polizia; pene da 6 a 20 anni per i reati di spaccio e traffico di qualunque tipo di sostanza; possibilità per chi è condannato a pene inferiori ai 6 anni di usufruire di misure alternative al carcere; equiparazione dei servizi pubblici e di quelli privati, con possibilità, per le comunità accreditate, di certificare lo stato di tossicodipendenza, finora appannaggio esclusivo dei servizi pubblici.
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