Italia. Guido Blumir, ancora un appello a Ciampi a non firmare la legge sulla droga
Ore drammatiche al Quirinale e in tutto il paese. Quattro milioni di giovani consumatori e 8 milioni di genitori attendono con ansia un momento fatale: sul tavolo del Presidente giace da Lunedì 17 febbraio la legge Fini, che equipara la marijuana all'eroina e prevede il processo penale per i consumatori oltre la dose minima. "E' una ferita mortale per l'ordinamento" dice il sociologo Guido Blumir, uno dei maggiori esperti italiani, Presidente del Comitato Scientifico Libertà e Droga. "E' paragonabile per gravità solo alle leggi razziali del 1938" prosegue lo scienziato. "Un errore e un orrore". Un'intera comunità di 4 milioni di persone viene discriminata per il solo uso di una sostanza -gli spinelli- che dieci grandi Commissioni Scientifiche Nazionali di tutti i grandi paesi e più di 40.000 studi hanno definito meno dannosa dell'alcool e del tabacco.Il Comitato Scientifico Libertà e Droga ha fatto pervenire al Presidente diversi documenti, realizzati coi pareri dei più illustri costituzionalisti italiani, dal prof. Giovanni Ferrara, già titolare della cattedra di Diritto Costituzionale dell'Università di Roma, al prof. Stefano Rodotà, già garante della privacy, al prof. Giuseppe Ugo Rescigno, titolare della cattedra di Diritto Costituzionale all'Università di Roma 1. I documenti puntano il dito contro ben 5 punti di incostituzionalità. "Manifesta, evidente e gravissima" sottolinea Blumir, rifacendosi anche ai pareri di altri eminenti giuristi espressi con grande chiarezza durante le sedute parlamentari in aula e in commissione, come l'on. Anna Finocchiaro, l'on. Giuliano Pisapia, il sen. Massimo Villone, il sen. Guido Calvi.
Il Presidente Ciampi può prendersi tutto il tempo necessario per far studiare questi problemi compressissimi che richiedono la consultazione di numerosi e fondamentali studi. La Costituzione italiana può accettare che una minoranza vada sotto processo per un suo stile di vita e una sua convinzione, così come gli omosessuali in Inghilterra fino al 1964 (prima era un reato penale), e tanti gruppi religiosi e etnici in tutto il mondo? L'Italia ha fatto qualcosa del genere solo per gli ebrei nel 1938 ed erano solo sanzioni amministrative.
"Si affermerebbe un precedente gravissimo. Domani, se un partito di destra haideriana o lepenista andasse al potere, e facesse una legge discriminatoria contro gli islamici, potrebbe dire che nel 2006 c'è stato un precedente: il Presidente della Repubblica ha promulgato una legge discriminatoria contro un'altra comunità (quella dei consumatori di sostanze) senza respingerla per incostituzionalità.
"Nella Costituzione ci sono diversi articoli che proteggono i diritti delle persone e delle minoranze. Ho fiducia che il Presidente e i suoi consiglieri sapranno valutarne la pertinenza in questa questione. La decisione del Presidente è dunque drammatica e di portata storica" conclude Blumir.
Di seguito i 5 punti di incostituzionalita':
- NORMA PENALE IN BIANCO. Il decreto Giovanardi demanda a una autorità amministrativa (Ministero della Salute) il compito di fissare il quantitativo penalmente rilevante: con cui, invece che con la sanzione amministrativa, il consumatore viene sanzionato penalmente (arresto, processo, condanna, da 1 a sei anni per la "lieve entità"). Anche nel 1990 (legge Jervolino Vassalli) la 309 demandava all'autorità amministrativa (allora Ministero della Sanità) il compito di fissare la quantità: si trattava però di un compito ben limitato dalla legge: e cioè il Ministro doveva fissare la quantità consumabile in un giorno (la cosidetta "dose media giornaliera"), che evidentemente non può essere, per esempio, di un etto (cento grammi), perché nessun essere vivente è in grado di fumare cento grammi di hascisc: sarebbe come se un fumatore di sigarette fumasse mille sigarette in un giorno: evidentemente impossibile. Dunque, il compito delll'autorità amministrativa era circoscritto dalla legge ordinaria. Ora invece la legge non dice nulla, non circoscrive in alcun modo: il Ministro, in teoria, può fissare la quantità a 0,001 grammi o a un chilo, a suo arbitrio. Vedi atti parlamentari (Senato 3716, 26 gennaio 2005, intervento senatore Villone).
- DIRITTO ALLA SALUTE/DOVERE ALLA SALUTE. La Costituzione prevede il diritto alla salute, non il dovere alla salute. Così anche gli atti di autolesionismo e di tentato suicidio non sono punibili penalmente. Qualcuno (Mantovano) fa l'esempio del casco per i motociclisti. Ma l'infrazione è punibile solo in via amministrativa. Il libro "Marihuana", di Guido Blumir, Einaudi editore (pagine 186-191) riassume un ampio studio specialistico di una cinquantina di pagine in cui vengono citati tutti i maggiori costituzionalisti italiani (da Paolo Barile a Antonio Baldassarre, Presidente emerito) sul punto, di una limpidezza inaudita e di alta civiltà giuridica. In alcuni stati, per esempio nello stato di New York il tentato suicidio era punito con il carcere.
- REFERENDUM 1993. Con schiacciante maggioranza il referendum del '93 (55,4% contro 44,5%) abrogò la punibilità dell'uso personale. Il quesito su questo punto era limpidissimo e specifico, a differenza che in altri referendum (tipo legge elettorale).
- DISOMOGENEITA'. L'emendamento Giovanardi, in realtà un'ampia riforma della legge stupefacenti, è un emendamento al decreto delle Olimpiadi di Torino. Manifesta inammissibilità dal punto di vista parlamentare. E precedenti di dichiarazioni di incostituzionalità per disomogeneità da parte della Corte in passato. Giovanardi, in aula al senato, ha richiamato il fatto che nel decreto Olimpiadi (3716 Senato) fosse stato inserito (CdM 30 dic 2005) un comma riguardante i tossicodipendenti: ma si tratta di un comma di 4 righe (che esclude taluni tossicodipendenti dalla conseguenze dell'ex Cirielli). L'emendamento Giovanardi presentato in aula al senato è invece una vera e propria intera legge di sessanta pagine.
- MANCANZA DEI REQUISITI DI NECESSITA' E URGENZA. Richiamata dall'on. Giuliano Pisapia (già Presidente della Commissione Giustizia della Camera), nella presentazione delle pregiudiziali di costituzionalità in aula (Camera 1 febbraio 2006). L'on. Pisapia ha ricordato anche un precedente della Presidenza della Repubblica, che ha rinviato il 29 marzo 2002 un decreto per mancanza dei requisiti di necessità e urgenza (decreto legge n.4 del 25 gen 2002), inosservante anche della legge 400/1988, in particolare l'art.15, comma 3, che recita: "I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo". Del problema droga si occupano validamente migliaia di benemerite associazioni e ben settemila medici psicologi e operatori del Servizio Pubblico, complessivamente con buoni risultati: le ipotesi operative previste dalla riforma Fini, estremamente discutibili, sembrano tutto meno che urgenti, figuriamoci necessarie.
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