Lunedì 8 giugno 2026
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Italia. Lumia: necessaria zona contigua ad acque territoriali

U.E. - ITALIA
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"La necessita' di esercitare un'efficace difesa delle coste italiane sotto il profilo della prevenzione e della repressione di atti ed attivita' contrarie a norme di natura fiscale, e non soltanto doganale, oltre che sanitarie e sull'immigrazione, ha giustificato da tempo, nel diritto internazionale del mare, l'effettiva istituzione da parte degli Stati della zona contigua al loro mare territoriale". Lo ha dichiarato l'ex presidente della Commissione Antimafia, il deputato del gruppo Ds-Ulivo Giuseppe Lumia, presentando alla Camera una proposta di legge per l'istituzione appunto di una zona contigua al mare territoriale.
"La Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958 -ha spiegato il parlamentare dell'Unione-, entrata in vigore il 10 settembre 1964, ha codificato, all'articolo 24, tale istituto, stabilendo che la distanza massima della linea esterna della zona contigua non puo' essere superiore alle 12 miglia dalla linea di base costituente punto di partenza per misurare la larghezza del mare territoriale".
"L'Italia -ha ricordato Lumia- gia' con la legge 25 settembre 1940, numero 1424, aveva fissato in 12 miglia il limite della zona di vigilanza doganale. Tale estensione e' confermata dall'articolo 29 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, numero 43, e successive modificazioni. La legge 14 agosto 1974, numero 359, ha fissato in 12 miglia l'estensione del mare territoriale con i poteri sovrani che vi si esercitano. In conclusione, dalla data di entrata in vigore della citata legge numero 359 del 1974 ad oggi, la zona contigua non ha piu' avuto una sua autonoma ed ulteriore estensione, essendo stata del tutto assorbita dai nuovi limiti esterni del mare territoriale".
"Sul piano del diritto internazionale -ha aggiunto Lumia- la codificazione dei limiti massimi del mare territoriale in 12 miglia dalle linee di base si rinviene nell'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 2 dicembre 1994, numero 689. E' divenuta, cosi', certa la possibilita' per uno Stato di estendere sino a 24 miglia dalle linee di base la zona contigua. Tenuto conto che l'Italia, come altri Stati, ha esteso l'ampiezza del suo mare territoriale nel limite massimo delle suindicate 12 miglia, rimane la possibilita' concreta di istituire una zona contigua per le ulteriori 12 miglia".
"L'aggravarsi di fenomeni quali le ondate d'immigrazione clandestina, rende urgente -ha sottolineato Lumia- che l'Italia eserciti il diritto di reintroduzione della zona contigua prendendo come punto generale di riferimento la maggiore estensione ora consentita".
"Cio' non solo per attuarvi quelle attivita' di prevenzione e di repressione nei quattro settori cui letteralmente tanto la Convenzione di Ginevra del 1958 quanto quella di Montego Bay del 1982 fanno riferimento (fiscale, doganale, sanitario e dell'immigrazione), ma anche -ha spigato Lumia- per rendere piu' agevole l'esercizio del diritto d'inseguimento, pur nei limiti di cui all'articolo 111 della stessa Convenzione di Montego Bay".
"Inoltre -ha aggiunto Lumia- l'istituzione della zona contigua, sia pure indirettamente, renderebbe piu' agevole per il nostro Paese assolvere agli obblighi derivanti dall'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, e dalla Convenzione di applicazione del medesimo del 19 giugno 1990, resa esecutiva ai sensi della legge 30 settembre 1993, numero 388".
Venendo, quindi, piu' strettamente al merito della proposta di legge, Lumia ha sottolineato come questa preveda "che la zona contigua sia limitata allo spazio meno ampio risultante dall'adozione alternativa del criterio della linea mediana o dall'attuale linea di delimitazione adottata per gli accordi stipulati dallo Stato italiano relativamente alla piattaforma continentale".
"L'indicazione del doppio criterio -ha chiarito Lumia- scaturisce dal fatto che la nuova Convenzione sul diritto del mare, a differenza della precedente che faceva riferimento alla linea mediana, omette qualunque indicazione sul criterio di delimitazione da preferire nei casi in cui l'estensione massima generalmente consentita porterebbe a sovrapposizioni (non appare pacifico che sul criterio da scegliere si sia formata una norma consuetudinaria). Il carattere cautelare e provvisorio del criterio proposto fa salvo, tra l'altro, lo sviluppo delle trattative riferite alle istituende zone economiche esclusive che presentano problematiche piu' complesse".
"La presente proposta di legge -ha concluso Lumia- precisa espressamente che l'indicazione, sia pure provvisoria, dell'ampiezza della zona contigua, non pregiudica in alcun modo future norme, limiti ed estensioni della zona economica esclusiva".
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