Italia. Da oggi in vigore decreto sul ricongiungimento
Per ottenere il ricongiungimento di un familiare, l'immigrato deve dimostrare la disponibilita' di un alloggio e di un reddito minimo mensile netto "derivante da fonti lecite" di 389,36 euro. Se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, il reddito minimo mensile deve essere di 778,72 euro. Se si chiede il ricongiungimento di quattro o piu' familiari, il reddito minimo mensile deve essere di 1168,08 euro. Ai fini della determinazione del reddito "si tiene conto del reddito complessivo dei familiari conviventi con il richiedente". Lo stabilisce il decreto legislativo 5/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il ricongiungimento potra' riguardare: 1) il coniuge; 2) i figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; 3) i figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute; 4) i genitori a carico che non dipongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza. Per l'alloggio esso deve rientrare "nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio".
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