Italia. Piemonte: interpellanza sui fondi antidroga della Giunta
E' stata presentata un'interpellanza urgente in merito all'illeggitimita' delle delibere della Giunta regionale piemontese relative ai criteri di ripartizione del fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. A sottoscriverla il consiglieri radicali Carmelo Palma e Bruno Mellano e quelli diessini Wilmer Ronzani e Marisa Suino, che gia' negli scorsi giorni erano intervenuti sulla questione.La riportiamo integralmente.
INTERPELLANZA URGENTE
OGGETTO: PROFILI DI ILLEGITTIMITA' DELLE DELIBERE RELATIVE AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA
I sottoscritti consiglieri,
premesso che
A) la Giunta regionale ha recentemente approvato le seguenti delibere: DGR: 13294 del 03/08/2004 "Riparto del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga trasferita alla Regione Piemonte, anni finanziari dello Stato 2002-2003. Approvazione dei criteri e delle modalita' di assegnazione", e DGR 13553 del 04/10/2004 "Riparto del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga trasferita alla Regione Piemonte, anni finanziari dello Stato 2002-2003. Approvazione dei criteri e delle modalita' di assegnazione - Integrazioni e modifiche alla D.G.R. n. 113-13294 del 03.08.2004".
B) le due delibere (al di la' dei discutibilissimi aspetti di impostazione e di contenuto, non oggetto della presente interrogazione) presentano una serie di evidentissimi profili di illegittimita', ed in particolare:
1) Estendono, oltre i limiti previsti dall'art. 127, terzo comma, del T.U DPR 309/90, cosi' come modificato dall'art. 1 comma 2 della L. 45/99, i soggetti titolari della presentazione dei progetti antidroga: non rientrano infatti nella previsione della normativa statale ne' le "Istituzione Sanitarie di cui agli artt. 41-42-43 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978", ne' i "Servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso di cui alla DGR n. 49-9325 del 12 maggio 2003", che gia' non rientrino fra gli "Enti di cui agli artt. 115 e 116" (DPR 309/90") - Allegato 1, punto 2, di entrambe le delibere di cui al punto A).
2) Identificano i soggetti "partecipanti" con i soggetti "proponenti", escludendo di fatto dalla partecipazione e dalla parziale gestione dei progetti finanziati altri soggetti, che tradizionalmente forniscono l'apporto di servizi specialistici e professionali, ma che non sono compresi ne' - ovviamente - fra gli enti locali, ne' - altrettanto ovviamente - fra gli enti accreditati per i servizi di cura e assistenza a persone dipendenti (per fare un esempio: le Cooperative sociali di cui alla legge n. 381 dell'8 novembre 1991, art. 1 comma 1 lettera A e loro consorzi). In questo caso, la Regione interviene vincolisticamente sul modus operandi degli enti locali e delle aziende sanitarie, violando il principio dell'autonomia amministrativa e gestionale, e fissando criteri che non sono relativi al contenuto o alla finalita' dei progetti, ma alla modalita' di collaborazione ed ai rapporti economici fra soggetti terzi rispetto alla Regione.
3) Prevedono l'assegnazione dei finanziamenti per i progetti di cosiddetto "interesse regionale" secondo modalita' rigidamente "non concorsuali". Come e' stato gia' ampiamente segnalato nelle interrogazioni relative al bando precedente, la procedura relativa al finanziamento dei progetti di cosiddetto "interesse regionale" (senza bandi pubblici, senza possibilita' di concorrere ai finanziamenti per soggetti altri rispetto a quelli gia' predeterminati e individuati precedentemente all'emanazione del regolamento regionale) non e' congruente con la normativa nazionale e regionale in tema di contributi pubblici, ne' con le disposizioni della L. 45/99. L'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti (pubblici o privati) e' subordinata comunque alla predeterminazione e alla pubblicazione dei requisiti necessari, al fine di evitare discriminazioni e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa. Questo principio, stabilito dalla legge 241/90, e' recepito dalla legge regionale 27/94, e ovviamente contenuto anche nelle norme legislative e regolamentari relative al "fondo antidroga" di cui alla legge nazionale 45/99, oltre che confermato da una giurisprudenza costante della magistratura amministrativa: non puo' essere dunque "scavalcato" per ragioni di opportunita' politica. Non e' possibile, cioe', in base ad un indeterminato "interesse regionale", prevedere contributi specifici a soggetti predeterminati, "gia' individuati o da individuarsi"- punto 1 b dell'Allegato 1-, ma e' necessario fissare modalita' pubbliche e concorsuali, tanto per la definizione dei soggetti titolari, quanto per le "linee di attivita'" finanziabili. Le delibere in oggetto prevedono invece che nella sostanza il 20% del Fondo sia riservato, in via predeterminata, ad alcuni programmi e dunque agli attuali gestori di questi programmi ("Fra i progetti d'interesse regionale, in virtu' della loro particolare importanza e significativita' riguardo la programmazione dei servizi pubblici e privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d'abuso, rientrano le sperimentazioni previste dal DGR n. 22-12050 del 23 marzo 2004 specificatamente per quanto previsto dall' art. 11 tipologia A e art. 15 della DGR n. 49-9325 del 12 maggio 2003" - punto 1b dell'Allegato 1 di entrambe le delibere di cui al punto A).
4) Attribuiscono il compito della valutazione tecnica dei progetti (in termini non puramente consultivi, ma rilevanti ai fini del punteggio finale assegnato) essenzialmente all'Aress - punto 3.4 Allegato 1 - senza minimamente individuare quale struttura dell'Aress sia costituita in (o funga da) commissione valutatrice (e dunque nuovamente violando il principio di trasparenza e responsabilita' amministrativa), e comunque attribuendo all'Aress un compito chiaramente non previsto dalle finalita' e dalle funzioni stabilite dalla legge istitutiva (L. R. 16 marzo 1998 n. 10, "Costituzione dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari").
C) Sia la modifica normativa introdotta con la seconda delibera in ordine alla identificazione fra titolari, partecipanti e gestori/attuatori (si veda il numero 2) del punto B) sia la proroga oltremodo ristretta introdotta per la presentazione dei progetti (dal 15 al 30 ottobre) vanificano completamente il lavoro istruttorio svolto sulla base della prima delibera da diverse amministrazioni richiedenti.
Tutto cio' premesso, interpellano l'assessore regionale alla Sanita' per sapere:
- quale valutazione intenda formulare rispetto ai rilievi esposti nel punto B) della premessa;
- se non ritenga che il contesto illustrato al punto C) della premessa favorisca illegittimamente alcuni concorrenti a danno di altri che sono stati obiettivamente e deliberatamente posti dalla modifica normativa nell'impossibilita' di concorrere all'assegnazione dei finanziamenti;
- se, sulla scorta delle considerazioni illustrate dagli interpellanti, non intenda proporre alla Giunta regionale l'immediata revoca e/o rettifica della DGR 13294 del 03/08/2004 e della DGR 13553 del 04/10/2004.
Torino, 13 ottobre 2004
Carmelo Palma e Bruno Mellano (Radicali - Lista Bonino)
Wilmer Ronzani e Marisa Suino (DS)
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