Italia. Presentate proposte della comm. Giustizia del Senato sul testamento biologico
La commissione Giustizia di palazzo Madama ha formulato una serie di proposte emendative da inserire nei ddl sul testamento biologico all'esame della commissione Sanita'.
Innanzitutto la commissione ha sottolineato di non ritenere indispensabile l'obbligatorieta' per il cittadino di esprimere le 'dichiarazioni anticipate', o meglio le sue 'direttive anticipate'; non e' necessaria quindi la presenza del notaio. "E' un atto scritto -ha spiegato il presidente della Commissione Giustizia, Cesare Salvi- come previsto dalle norme del codice civile".
La commissione pero' ha sottolineato l'importanza che "l'atto scritto contenente le direttive anticipate, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di direttive anticipate".
L'atto scritto, una volta formato deve essere anche trasmesso, a cura delle persone interessate e comunque dal personale sanitario, al ministro della Salute, "dove viene inserito in un registro informatico centralizzato, tutelato secondo la normativa sui dati sensibili".
Quanto alle informazioni che devono essere fornite al paziente, "l'informazione costituisce un obbligo per il medico -sottolinea la norma suggerita dalla commissione Giustizia- che deve provvedere al costante e permanente aggiornamento nei confronti del paziente. Tutte le informazioni devono risultare dalla cartella clinica". "Il consenso e il rifiuto del paziente, anche se parziali, sia alle informazioni che a qualsiasi genere di trattamento sanitario, devono essere annotati accuratamente e nel dettaglio nella cartella clinica".
La commissione ha ritenuto necessario esonerare da qualsiasi tipo di responsabilita' il personale sanitario che agisca secondo le direttive del paziente: "Il rifiuto del paziente a qualsiasi genere, anche se parziale, di trattamento sanitario -scrive la commissione- e' vincolante per il personale sanitario, nelle strutture sia pubbliche che private".
E ancora: "il rispetto della volonta' del paziente, espressa personalmente o mediante direttive anticipate, esonera il personale sanitario dalle strutture sia pubbliche che private, da qualsiasi genere di responsabilita', compresa quella di natura penale".
La commissione ha fornito anche le definizioni di 'trattamento sanitario' e di 'accanimento terapeutico'. Il trattamento sanitario e' "ogni trattamento praticato, con qualsiasi mezzo, per scopi connessi alla tutela della salute, per fini terapeutici, diagnostici, palliativi, nonche' estetici"; "costituisce -invece- accanimento terapeutico ogni trattamento praticato senza alcuna ragionevole possibilita' di un vitale recupero organico-funzionale".
La commissione ha anche sottolineato che "il fiduciario e' vincolato alle direttive impartite dal disponente"; e in caso di mancanza di direttive anticipate o mancata nomina del fiduciario, sono state individuate, secondo determinato ordine, le persone autorizzate ad esprimere il consenso o il rifiuto sul trattamento sanitario proposto nei confronti della persona divenuta incapace:
- amministratore di sostegno o tutore (se gia' ritualmente nominati);
- coniuge non separato, legalmente o di fatto;
- convivente stabile ai sensi della legge n. 149/2001;
- figli;
- genitori;
- parenti entro il quarto grado.
La commissione Giustizia di palazzo Madama ha fornito anche alcune indicazioni in caso di eventuali contrasti: "nei casi di contrasto tra il personale sanitario e le persone legittimate ai sensi della presente legge nonche' tra le stesse persone legittimate, viene proposto ricorso al giudice tutelare del luogo ove ha dimora l'incapace. Il giudice deve tenere conto delle volonta' espresse dalla persona prima di divenire incapace, procedendo a tale fine alla assunzione e acquisizione di prove sia testimoniali che documentali". La commissione ha suggerito anche la possibilita' di inserire, in questo caso, rigide norme processuali.
La commissione Giustizia, infine, ritiene che non possa essere prevista alcuna forma di obiezione di coscienza. In ogni caso, le strutture sanitarie sia pubbliche che private devono garantire il rispetto della volonta' del paziente. Sono considerati "dati sensibili" tutte le notizie e le informazioni relative a queste norme.
Quanto al registro nazionale, sara' istituito presso il ministero della Salute, ma e' importante, per la commissione ai fini di una migliore tutela nei confronti della volonta' della persona ammalata, l'obbligo di inserire le direttive anticipate nella cartella clinica.
COMMENTI
Il parere sul testamento biologico approvato oggi dalla commissione Giustizia di palazzo Madama tocca tutti i punti cruciali della futura normativa e Felice Casson (ULivo), relatore ed estensore del parere afferma che "si tratta di un testo che alla luce di quanto deciso dal presidente Marini puo' costituire una serie di puntuali proposte emendative alla commissione Sanita'.
Veri e propri suggerimenti di integrazione che ci auguriamo possano contribuire alla costruzione finale della legge".
"Questi sono i punti -prosegue- a nostro avviso dirimenti, che dovrebbero essere inclusi per una corretta definizione della nuova normativa: l'informazione al paziente deve consistere in un costante e permanente aggiornamento nei suoi confronti, risultante anche dalla cartella clinica; la cartella clinica deve contenere anche l'indicazione del consenso o del rifiuto prestato dal paziente ai trattamenti sanitari; occorre ribadire la forza giuridicamente vincolante delle dichiarazioni dell'interessato che, per questo, dovrebbero essere correttamente denominate 'direttive'".
E ancora, Casson indica i seguenti punti: "il rispetto della volonta' del paziente deve comportare l'esonero di responsabilita', anche penale, nei confronti del personale medico e sanitario; anche il fiduciario e' tenuto al rigoroso rispetto delle direttive dell'interessato; si definisce trattamento sanitario ogni 'trattamento praticato, con qualsiasi mezzo, per scopi connessi alla tutela della salute, per fini terapeutici, diagnostici, palliativi, nonche' estetici'.
"Il parere contempla anche l'eventualita' di contrasto tra il personale medico e il fiduciario: in questo caso spetta al giudice tutelare dirimere la controversia. Il carattere vincolante del testamento biologico costituito dalle direttive, peraltro, e' ribadito anche dalla mancata previsione di alcuna forma di obiezione di coscienza rispetto alle indicazioni del paziente".
"Il testo approvato oggi dalla commissione Giustizia -conclude il senatore dell'Ulivo- propone anche una definizione normativa del concetto di accanimento terapeutico individuato come 'ogni trattamento praticato senza alcuna ragionevole possibilita' di un vitale recupero organico-funzionale".
"L'Udc non ha votato il parere della commissione Giustizia del Senato sul testamento biologico per una ragione di ordine costituzionale e per una di merito legislativo".
Lo afferma Francesco D'Onofrio, presidente dei senatori dell'Udc.
"Per quanto riguarda la prima, contrariamente a quanto aveva stabilito il centrodestra nella cosiddetta 'grande riforma costituzionale' respinta dal referendum, la tutela della salute non rientra tra le competenze esclusive dello Stato e, quindi -prosegue- oggi non si puo' fare nessuna legge statale sul testamento biologico".
"Per quanto riguarda la seconda, la commissione Giustizia non dovrebbe poter dare nessun parere sui diversi disegni di legge presentati fino a quando la commissione Sanita' non avra' deciso con quale scelta legislativa procedere. Per queste ragioni -conclude- non ho votato il parere della commissione giustizia sul testamento biologico".
Innanzitutto la commissione ha sottolineato di non ritenere indispensabile l'obbligatorieta' per il cittadino di esprimere le 'dichiarazioni anticipate', o meglio le sue 'direttive anticipate'; non e' necessaria quindi la presenza del notaio. "E' un atto scritto -ha spiegato il presidente della Commissione Giustizia, Cesare Salvi- come previsto dalle norme del codice civile".
La commissione pero' ha sottolineato l'importanza che "l'atto scritto contenente le direttive anticipate, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di direttive anticipate".
L'atto scritto, una volta formato deve essere anche trasmesso, a cura delle persone interessate e comunque dal personale sanitario, al ministro della Salute, "dove viene inserito in un registro informatico centralizzato, tutelato secondo la normativa sui dati sensibili".
Quanto alle informazioni che devono essere fornite al paziente, "l'informazione costituisce un obbligo per il medico -sottolinea la norma suggerita dalla commissione Giustizia- che deve provvedere al costante e permanente aggiornamento nei confronti del paziente. Tutte le informazioni devono risultare dalla cartella clinica". "Il consenso e il rifiuto del paziente, anche se parziali, sia alle informazioni che a qualsiasi genere di trattamento sanitario, devono essere annotati accuratamente e nel dettaglio nella cartella clinica".
La commissione ha ritenuto necessario esonerare da qualsiasi tipo di responsabilita' il personale sanitario che agisca secondo le direttive del paziente: "Il rifiuto del paziente a qualsiasi genere, anche se parziale, di trattamento sanitario -scrive la commissione- e' vincolante per il personale sanitario, nelle strutture sia pubbliche che private".
E ancora: "il rispetto della volonta' del paziente, espressa personalmente o mediante direttive anticipate, esonera il personale sanitario dalle strutture sia pubbliche che private, da qualsiasi genere di responsabilita', compresa quella di natura penale".
La commissione ha fornito anche le definizioni di 'trattamento sanitario' e di 'accanimento terapeutico'. Il trattamento sanitario e' "ogni trattamento praticato, con qualsiasi mezzo, per scopi connessi alla tutela della salute, per fini terapeutici, diagnostici, palliativi, nonche' estetici"; "costituisce -invece- accanimento terapeutico ogni trattamento praticato senza alcuna ragionevole possibilita' di un vitale recupero organico-funzionale".
La commissione ha anche sottolineato che "il fiduciario e' vincolato alle direttive impartite dal disponente"; e in caso di mancanza di direttive anticipate o mancata nomina del fiduciario, sono state individuate, secondo determinato ordine, le persone autorizzate ad esprimere il consenso o il rifiuto sul trattamento sanitario proposto nei confronti della persona divenuta incapace:
- amministratore di sostegno o tutore (se gia' ritualmente nominati);
- coniuge non separato, legalmente o di fatto;
- convivente stabile ai sensi della legge n. 149/2001;
- figli;
- genitori;
- parenti entro il quarto grado.
La commissione Giustizia di palazzo Madama ha fornito anche alcune indicazioni in caso di eventuali contrasti: "nei casi di contrasto tra il personale sanitario e le persone legittimate ai sensi della presente legge nonche' tra le stesse persone legittimate, viene proposto ricorso al giudice tutelare del luogo ove ha dimora l'incapace. Il giudice deve tenere conto delle volonta' espresse dalla persona prima di divenire incapace, procedendo a tale fine alla assunzione e acquisizione di prove sia testimoniali che documentali". La commissione ha suggerito anche la possibilita' di inserire, in questo caso, rigide norme processuali.
La commissione Giustizia, infine, ritiene che non possa essere prevista alcuna forma di obiezione di coscienza. In ogni caso, le strutture sanitarie sia pubbliche che private devono garantire il rispetto della volonta' del paziente. Sono considerati "dati sensibili" tutte le notizie e le informazioni relative a queste norme.
Quanto al registro nazionale, sara' istituito presso il ministero della Salute, ma e' importante, per la commissione ai fini di una migliore tutela nei confronti della volonta' della persona ammalata, l'obbligo di inserire le direttive anticipate nella cartella clinica.
COMMENTI
Il parere sul testamento biologico approvato oggi dalla commissione Giustizia di palazzo Madama tocca tutti i punti cruciali della futura normativa e Felice Casson (ULivo), relatore ed estensore del parere afferma che "si tratta di un testo che alla luce di quanto deciso dal presidente Marini puo' costituire una serie di puntuali proposte emendative alla commissione Sanita'.
Veri e propri suggerimenti di integrazione che ci auguriamo possano contribuire alla costruzione finale della legge".
"Questi sono i punti -prosegue- a nostro avviso dirimenti, che dovrebbero essere inclusi per una corretta definizione della nuova normativa: l'informazione al paziente deve consistere in un costante e permanente aggiornamento nei suoi confronti, risultante anche dalla cartella clinica; la cartella clinica deve contenere anche l'indicazione del consenso o del rifiuto prestato dal paziente ai trattamenti sanitari; occorre ribadire la forza giuridicamente vincolante delle dichiarazioni dell'interessato che, per questo, dovrebbero essere correttamente denominate 'direttive'".
E ancora, Casson indica i seguenti punti: "il rispetto della volonta' del paziente deve comportare l'esonero di responsabilita', anche penale, nei confronti del personale medico e sanitario; anche il fiduciario e' tenuto al rigoroso rispetto delle direttive dell'interessato; si definisce trattamento sanitario ogni 'trattamento praticato, con qualsiasi mezzo, per scopi connessi alla tutela della salute, per fini terapeutici, diagnostici, palliativi, nonche' estetici'.
"Il parere contempla anche l'eventualita' di contrasto tra il personale medico e il fiduciario: in questo caso spetta al giudice tutelare dirimere la controversia. Il carattere vincolante del testamento biologico costituito dalle direttive, peraltro, e' ribadito anche dalla mancata previsione di alcuna forma di obiezione di coscienza rispetto alle indicazioni del paziente".
"Il testo approvato oggi dalla commissione Giustizia -conclude il senatore dell'Ulivo- propone anche una definizione normativa del concetto di accanimento terapeutico individuato come 'ogni trattamento praticato senza alcuna ragionevole possibilita' di un vitale recupero organico-funzionale".
"L'Udc non ha votato il parere della commissione Giustizia del Senato sul testamento biologico per una ragione di ordine costituzionale e per una di merito legislativo".
Lo afferma Francesco D'Onofrio, presidente dei senatori dell'Udc.
"Per quanto riguarda la prima, contrariamente a quanto aveva stabilito il centrodestra nella cosiddetta 'grande riforma costituzionale' respinta dal referendum, la tutela della salute non rientra tra le competenze esclusive dello Stato e, quindi -prosegue- oggi non si puo' fare nessuna legge statale sul testamento biologico".
"Per quanto riguarda la seconda, la commissione Giustizia non dovrebbe poter dare nessun parere sui diversi disegni di legge presentati fino a quando la commissione Sanita' non avra' deciso con quale scelta legislativa procedere. Per queste ragioni -conclude- non ho votato il parere della commissione giustizia sul testamento biologico".
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