Sabato 6 giugno 2026
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Italia. Tar: no alla diagnosi preimpianto

U.E. - ITALIA
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Affetti entrambi da una grave patologia genetica, erano venuti dalla Sicilia a Roma nella speranza di ottenere da un giudice qualcosa di vietato dalle linee guida alla legge 40 sulla fecondazione assistita: la possibilita', cioe', di effettuare una diagnosi genetica pre-impianto ed avere un figlio non condannato alla loro stessa malattia.
Ma e' andata male. Il Tar del Lazio ha detto no alla loro richiesta, confermando nella sostanza quanto detto in una sentenza emessa nei giorni scorsi con la quale era stato respinto il ricorso della societa' Warm contro il decreto ministeriale del 21/7/2004 contenente le linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita, la cui legge di riferimento e' oggetto di consultazione referendaria i prossimi 12 e 13 giugno.
Ma c'e' di piu': il Tar ha giudicato "inammissibile" il ricorso di Ivana e Roberto -sposati da 13 anni, lei affetta da una malattia genetica del sangue, la talassodrepanocitosi, lui portatore sano di talassemia- in quanto la coppia "non ha dimostrato di essersi sottoposta a una procedura di procreazione medicalmente assistita, con cio' risultando privi di una situazione soggettiva differenziata rispetto a quella di tutti i potenziali utenti delle strutture di riproduzione umana".
In una conferenza stampa convocata lo scorso 13 gennaio Ivana e Roberto, sostenuti da varie associazioni e dal Comitato "No alla legge 40", avevano affermato, con riferimento al divieto di diagnosi pre-impianto a finalita' eugenetica previsto dalle linee guida, di "non chiedere di avere un figlio con gli occhi azzurri o perfetto, ma solo un figlio non malato".
A loro, coppia ad alto rischio di trasmissione genetica di una malattia, ha risposto negativamente il Tar con la sentenza n.4046/2005 -che pero', giudicando in partenza inammissibile la loro richiesta, non e' entrata nel merito della questione- e, indirettamente, con la sentenza n.4047 con la quale e' stato respinto, come gia' accaduto con la Warm, il ricorso di un gruppo di strutture che erogano prestazioni di medicina della riproduzione.
Le strutture avevano riproposto sostanzialmente le medesime doglianze nei confronti delle linee guida. Il Tar ha ribadito che, "pur non sfuggendo il rigore della normativa, non c'e' un fondamento giuridico alla pretesa ad avere un figlio sano, anche nel caso di una 'eugenetica negativa', volta cioe' a far si' che non nascano persone portatrici di malattie ereditarie, e non gia' a perseguire scopi di 'miglioramento' della specie umana".
Inoltre, sempre secondo il Tar, "non puo' postularsi un diritto dei 'genitori' alla conoscenza dello stato di salute degli embrioni che prescinda dalla tutela dell'embrione stesso, riconosciuto come soggetto di diritto". E "neppure sussiste una difformita' con la convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo nei confronti della biologia e della medicina, ratificata dall'Italia nel 2001".
Il Tar ricorda peraltro che la legge n.40 "prevede un aggiornamento periodico, almeno ogni tre anni, delle linee guida in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, tale da non escludere, in un piu' o meno prossimo futuro, l'indagine genetica a scopo terapeutico".
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