Italia. Il Tar respinge il ricorso contro le linee guida legge 40
Il Tar del Lazio ha optato per la legittimita' del decreto ministeriale del 21/7/2004 contenente "le linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita" la cui legge di riferimento e' oggetto di consultazione referendaria i prossimi 12 e 13 giugno.
Con una sentenza i giudici della terza sezione ter hanno infatti respinto il ricorso proposto dalla societa' Warm -World Association Reproductive Medicine- che aveva chiesto l'annullamento del decreto. L'associazione ricorrente organizza e rappresenta gli interessi collettivi di molti centri e singoli professionisti che svolgono attivita' di procreazione medicalmente assistita. Il ricorso della Warm e' uno di quelli proposti al Tar del Lazio per ottenere l'annullamento del decreto -un altro ricorso e' stato presentato da una coppia- ed e' il primo che giunge a sentenza.
Nelle motivazioni i giudici hanno definito "infondata, se non addirittura inammissibile" una delle principali censure della societa' ricorrente circa "la mancata definizione della nozione di embrione da parte delle linee guida". Secondo il Tar, infatti, "non competeva al provvedimento impugnato definire la nozione di embrione".
Inoltre i giudici, pur riconoscendo "il rigore della soluzione normativa, tanto piu' perche' inserita in un contesto ordinamentale che riconosce una tutela forte dell'embrione ma al contempo consente, ad esempio, metodi di controllo delle nascite", hanno affermato "l'inesistenza di un fondamento alla pretesa ad avere un 'figlio sano'".
Piu' in particolare, sempre secondo il Tar, "il divieto di diagnosi preimpianto risulta coerente con la legge n.40" e "non appare in assoluto condivisibile l'assunto dei ricorrenti circa l'impossibilita' di 'imbrigliare' la ricerca scientifica, visto che va riconosciuta al legislatore la possibilita' di stabilire le pratiche terapeutiche ammesse, anche allorche' entrino in gioco altri interessi di rango costituzionale".
Con una sentenza i giudici della terza sezione ter hanno infatti respinto il ricorso proposto dalla societa' Warm -World Association Reproductive Medicine- che aveva chiesto l'annullamento del decreto. L'associazione ricorrente organizza e rappresenta gli interessi collettivi di molti centri e singoli professionisti che svolgono attivita' di procreazione medicalmente assistita. Il ricorso della Warm e' uno di quelli proposti al Tar del Lazio per ottenere l'annullamento del decreto -un altro ricorso e' stato presentato da una coppia- ed e' il primo che giunge a sentenza.
Nelle motivazioni i giudici hanno definito "infondata, se non addirittura inammissibile" una delle principali censure della societa' ricorrente circa "la mancata definizione della nozione di embrione da parte delle linee guida". Secondo il Tar, infatti, "non competeva al provvedimento impugnato definire la nozione di embrione".
Inoltre i giudici, pur riconoscendo "il rigore della soluzione normativa, tanto piu' perche' inserita in un contesto ordinamentale che riconosce una tutela forte dell'embrione ma al contempo consente, ad esempio, metodi di controllo delle nascite", hanno affermato "l'inesistenza di un fondamento alla pretesa ad avere un 'figlio sano'".
Piu' in particolare, sempre secondo il Tar, "il divieto di diagnosi preimpianto risulta coerente con la legge n.40" e "non appare in assoluto condivisibile l'assunto dei ricorrenti circa l'impossibilita' di 'imbrigliare' la ricerca scientifica, visto che va riconosciuta al legislatore la possibilita' di stabilire le pratiche terapeutiche ammesse, anche allorche' entrino in gioco altri interessi di rango costituzionale".
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