Italia. Tar: vigile in servizio con droga non puo' perdere la qualifica immediatamente
Se un vigile viene sorpreso in servizio con una modica quantita' di marijuana non puo' perdere immediatamente la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il prefetto non puo' infatti sospendergli questa attribuzione e il sindaco non puo' quindi revocargli l'assegnazione dell'arma. Lo ha stabilito il Tar Lombardia, Sez. III, con la sentenza n. 1891 del 31 luglio 2006. Un operatore di polizia locale e' stato trovato in sevizio in possesso di una modesta quantita' di sostanza stupefacente per uso personale. A seguito della segnalazione al prefetto lo stesso procedeva quaindi all'immediata sospensione della qualifica di pubblica sicurezza attribuita all'operatore. Il sindaco, di conseguenza, stabiliva la sospensione dell'assegnazione dell'arma di ordinanza e della relativa dotazione. Contro queste determinazioni l'interessato ha proposto ricorso al Tae che ha accolto le censure. A parere del collegio, infatti, la legge 65/1986 non conferisce al prefetto il potere cautelare di sospensione della qualifica ma abilita soltanto l'autorita' amministrativa d disporre la revoca dell'attribuzione in carenza dei requisiti richiesti dalla legge. In proposito, specifica la sentenza, "la giurisprudenza ha gia' avuto occasione di osservare che l'elencazione dei requisiti per il predetto conferimento della qualita' di agente di pubblica sicurezza, contenuta nell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65, deve considerarsi tassativa ed esaustiva, non essendo necessaria alcuna integrazione di essa da parte dell'autorita' prefettizia e ha altresi' precisato che il conferimento da parte dell'autorita' prefettizia della relativa qualita' di agente di ps, cosi' come la perdita di detta qualita', costituiscono atti di natura strettamente vincolati, privi di qualsiasi margine di discrezionalita'. Ne deriva, come fondatamente dedotto dal ricorrente, che la detenzione di una modica quantita' di sostanza stupefacente per uso personale costituisce comportamento in se' idoneo a determinare il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti e, come tale, non riconducibile all'ipotesi tassativa indicata dalla legge per la revoca della qualifica. "In pratica il potere di sospensione cautelare dalla funzione e' strettamente collegato all'evidente possibile revoca della qualifica. E' pertanto illegittima in via derivata, conclude il Tar, anche la conseguente determinazione sindacale di sospensione dall'assegnazione dell'arma di servizio.
(Fonte: Italia Oggi)
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