Multe. Corte Costituzionale: notifica del giudice di pace deve giungere al domicilio del ricorrente, ovunque esso sia.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n.365 del 22 dicembre 2010 ha dichiarato l'illegittimita' dell'art.22, quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n,689 (Modifiche al sistema penale) nella parte ci cui si prevede, a richiesta dell'opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un Comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria.Due cose hanno pesato sulla decisione: la discriminazione fra cittadini che presentano opposizione a sanzione amministrativa e poi il progresso dei sistemi di comunicazione. Progresso che ha avuto come conseguenza un mutamento del quadro normativo.
Il caso e' stato sollevato da un giudici di pace di Milano chiamato a decidere sul ricorso di un automobilista domiciliato in un altro Comune, contro una multa, che si era visto notificare gli atti solo mediante deposito in cancelleria.
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