Lunedì 8 giugno 2026
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Noleggio con conducente: regole anticoncorrenziali nel Lazio, arriva la bacchettata virtuale dell'Antitrust

U.E. - ITALIA
Notizia ·
 La legge laziale sul servizio di noleggio con conducente e' restrittiva della concorrenza e danneggia gli utenti finali. E' la sintesi del parere fornito dall'Antitrust. Tale parere non e' vincolante, ma un 'suggerimento', che difficilmente sarà seguito. Come tanti altri.
Di seguito l'intero parere.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha esaminato una segnalazione relativa a distorsioni della concorrenza attribuibili all’applicazione della disciplina del servizio di noleggio con conducente di cui alla legge della Regione Lazio n. 58 del 26 ottobre 1993.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 1, della suddetta legge, l’iscrizione nel ruolo formato per ciascuna provincia del Lazio costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte delle Amministrazioni comunali competenti, dell’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente.
Il successivo articolo 22, comma 6, così come modificato dalla legge della Regione Lazio n. 7 del 14 febbraio 2005, prevede che in caso di trasferimento dell’iscrizione da un ruolo di una provincia ad un’altra, nell’ambito della regione Lazio, per i titolari dell’autorizzazione per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente sia necessario il superamento dell’esame che attesti una conoscenza geografica e toponomastica relativo al territorio provinciale in cui si chiede la nuova iscrizione. Tale disposizione stabilisce altresì che il trasferimento dell’iscrizione a ruolo comporta, conseguentemente, la cancellazione dal ruolo di provenienza.
Ciò premesso, l’Autorità intende ribadire quanto già osservato in precedenti segnalazioni evidenziando, in conformità al proprio orientamento consolidato, che prevedere come requisito indispensabile per lo svolgimento dell’attività l’iscrizione ad un ruolo provinciale e stabilire, al contempo, in caso di trasferimento, la necessaria cancellazione dal ruolo provinciale di provenienza, costituiscano dei vincoli eccessivamente stringenti, che possono comportare uno svantaggio nei confronti di titolari di autorizzazioni rilasciate da comuni appartenenti ad una provincia diversa. In particolare tale regolamentazione non appare funzionale, né proporzionale, alle eventuali esigenze dei singoli comuni, soprattutto di quelli ad alta densità abitativa, di assicurare un servizio quantitativamente sufficiente nelle aree a traffico limitato.
In proposito, l’Autorità sottolinea che la norma regionale in questione è suscettibile di conferire alla disciplina che regola il servizio di noleggio con conducente notevoli elementi di rigidità determinando, in particolare, una compartimentazione territoriale idonea a limitare il numero di operatori presenti in alcuni comuni appartenenti ad una determinata provincia e, conseguentemente, una riduzione non proporzionale né giustificata dell’offerta del servizio di trasporto con conducente a danno dell’utenza finale.
Si osserva, pertanto, come ai fini dell’esercizio del servizio di noleggio con conducente – ferma restando la piena discrezionalità dell’Amministrazione comunale nell’accertare i requisiti e le competenze necessari ai fini del rilascio dell’autorizzazione - dovrebbe essere richiesta esclusivamente l’iscrizione a ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della legge nazionale n. 21 del 15 gennaio 1992 o, in alternativa, l’iscrizione in un elenco analogo di altro Stato appartenente
all’Unione Europea.
A conclusione di quanto precede, l’Autorità auspica che le considerazioni suddette possano costituire oggetto di riflessione da parte degli organi regionali competenti in sede di riesame della materia.
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