Venerdì 5 giugno 2026
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Nuova rete. Aiip: l'Agcom impari dalla sentenza che ha condannato i vantaggi accordati all'ex monopolista tedesco

U.E.
Notizia ·
L’Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) accoglie con entusiasmo la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 3 dicembre 2009 con la quale la Germania è stata condannata per avere escluso la regolamentazione per le reti di accesso di nuova generazione ed i nuovi servizi a banda ultralarga. L'associazione in una nota stampa commenta la sentenza che ha visto la netta censura del governo tedesco che nella regolamentazione sulla nuova rete aveva accordato vantaggi normativi all'ex monopolista Deutsche Telekom.
Continua l'Aiip. La Corte di Giustizia ha respinto senza appello la tesi che faceva dipendere lo sviluppo degli investimenti in reti e servizi di nuova generazione da una preliminare deregolamentazione dei relativi mercati.
La Corte di Giustizia conferma dunque le ragioni di AIIP, che si è sempre opposta alle analoghe tesi avanzate da Telecom Italia e da altri soggetti attivi nelle comunicazioni elettroniche, secondo cui solo la garanzia di profitti monopolistici, derivante dal una deregolamentazione per legge, giustificherebbe gli investimenti in reti e servizi di nuova generazione. Del resto, la stessa Direttiva Quadro (2002/21/CE), in applicazione dei principi di diritto antitrust secondo cui un operatore dominante in un mercato può fare leva su tale posizione dominante per estenderla su un altro mercato, ha previsto espressamente una presunzione di dominanza sui nuovi mercati se adiacenti a quello tradizionalmente dominato e, dunque, dà una base giuridica per la loro regolamentazione.
Inoltre, la Corte ha rigettato la teoria secondo cui la finalità primaria ed essenziale della regolamentazione sarebbe quella di assicurare la concorrenza tra reti. I giudici comunitari hanno di fatto confermato la necessità, espressa dalla Commissione Europea, che il regolatore nazionale bilanci vari obiettivi, tra cui anche l'innovazione, l'efficienza degli investimenti, la concorrenza nei servizi e l'interesse dei consumatori. La Corte ha infatti accolto i rilievi della Commissione Europea, che sosteneva che “l’art. 8, n. 2, della direttiva «quadro» non stabilirebbe alcun ordine prioritario di tali obiettivi e … che le ANR impongono misure correttive proporzionate e giustificate alla luce degli obiettivi di cui all’art. 8 della direttiva «quadro», senza attribuire una particolare priorità ad alcuno di essi” (sent. Commissione c. Germania, par. 45).
Viene confutata, quindi, la tesi –sempre contrastata da AIIP- che vorrebbe che la principale finalità della regolamentazione fosse garantire la competizione infrastrutturale a scapito degli altri obbiettivi costitutivi dell’Autorità, che includono l’efficienza degli investimenti ed il minor prezzo al consumatore finale. Così facendo si rischia di incentivare investimenti paralleli nelle zone ricche del paese, a scapito di investimenti nelle zone digital divise ed a prezzi relativamente alti rispetto le best practices europee.
AIIP plaude a questa posizione e spera che possa essere prontamente recepita da AGCOM, affinché lo sviluppo tecnologico del nostro Paese avvenga in modo armonico ed equilibrato, riconoscendo la giusta importanza alle infrastrutture e alla concorrenza.
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