Passata di pomodoro: obbligatorio indicare l'origine del prodotto fresco
Dal primo gennaio 2008 sara' vietata in Italia la vendita della passata di pomodoro senza che ne sia indicata l'origine (regione italiana o stato estero) del prodotto fresco. Lo ha stabilito un decreto ministeriale. Da altre indicazioni in etichetta il consumatore potra' determinare se il prodotto e' ottenuto da pomodori durante la raccolta estiva (quando in Italia avviene la piena maturazione): a indicarlo sara' la lettera C seguita da un numero compreso tra il 182 e il 243. A differenza di pelati e passata, la polpa di pomodoro puo' essere ancora ottenuta da un semilavorato congelato.
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