Passeggeri aerei. Verso maggiori diritti
I passeggeri di aerei ritardati o bloccati dovrebbero ottenere piu' facilmente un risarcimento e le compagnie aeree avrebbero regole piu' chiare su come gestire i reclami. E' quanto prevede un progetto di legge approvato in prima lettura dall'europarlamento. "I diritti dei passeggeri aerei riguardano praticamente ogni cittadino dell'Unione europea. E' la storia di Davide contro Golia, poiche' solo il 2% dei passeggeri ottiene realmente un risarcimento dopo la presentazione di una denuncia contro una compagnia aerea. Credo che il testo che abbiamo votato oggi rappresenti un ragionevole equilibrio tra compagnie aeree e diritti dei passeggeri. Abbiamo migliorato la protezione dei consumatori da un lato, pur riconoscendo la flessibilita' che questo settore richiede, dall'altro", ha dichiarato il relatore Georges Bach (PPE, LU). Le nuove norme richiederebbero ai vettori aerei di prevedere personale di contatto presso ogni aeroporto per informare i passeggeri sui loro diritti, sulle procedure di reclamo, sull'assistenza, sul rimborso e sulla riprogrammazione dei voli. I passeggeri potrebbero rivolgersi a detto personale per presentare reclami, compresi quelli per il bagaglio perso o danneggiato.
Piu' nel dettaglio, quando i voli subiscono ritardi, le informazioni sulla riprogrammazione dei voli dovrebbe essere fornita ai passeggeri entro e non oltre i 30 minuti dopo l'orario iniziale di partenza. Ai passeggeri in possesso di un biglietto di ritorno non potra' essere negato l'imbarco sul volo di ritorno per non aver utilizzato il viaggio di andata. Inoltre, all'inizio del processo di prenotazione, i passeggeri dovrebbero essere informati circa le restrizioni sui bagagli. Ai passeggeri sarebbe consentito portare in cabina, a titolo gratuito, anche soprabiti e borse, compresa almeno una borsa di dimensioni standard di acquisti effettuati in aeroporto, in aggiunta al bagaglio massimo autorizzato in cabina. Nel caso in cui entro due mesi dal ricevimento del reclamo la compagnia aerea non dovesse fornire una risposta completa, si presume che abbia accolto le istanze del passeggero.
Se nella risposta sono invocate "circostanze eccezionali', in base alle quali il vettore non e' tenuto a un risarcimento, al passeggero deve essere fornita una spiegazione completa per iscritto. Il testo prevede un elenco esaustivo di tali circostanze, che includono l'impatto con volatili, l'instabilita' politica e le vertenze di lavoro impreviste. Tuttavia, in circostanze straordinarie di lunga durata, come la crisi della nube di cenere del 2010, la responsabilita' dei vettori aerei di pagare l'alloggio dei passeggeri sarebbe limitata a 5 notti. Infine, per garantire che i passeggeri non restino bloccati nell'eventualita' il vettore aereo dichiarasse la bancarotta, il Parlamento ha chiesto che questi ultimi siano tenuti a predisporre adeguati meccanismi di garanzia, come dei fondi, oppure a sottoscrivere polizze assicurative.
Piu' nel dettaglio, quando i voli subiscono ritardi, le informazioni sulla riprogrammazione dei voli dovrebbe essere fornita ai passeggeri entro e non oltre i 30 minuti dopo l'orario iniziale di partenza. Ai passeggeri in possesso di un biglietto di ritorno non potra' essere negato l'imbarco sul volo di ritorno per non aver utilizzato il viaggio di andata. Inoltre, all'inizio del processo di prenotazione, i passeggeri dovrebbero essere informati circa le restrizioni sui bagagli. Ai passeggeri sarebbe consentito portare in cabina, a titolo gratuito, anche soprabiti e borse, compresa almeno una borsa di dimensioni standard di acquisti effettuati in aeroporto, in aggiunta al bagaglio massimo autorizzato in cabina. Nel caso in cui entro due mesi dal ricevimento del reclamo la compagnia aerea non dovesse fornire una risposta completa, si presume che abbia accolto le istanze del passeggero.
Se nella risposta sono invocate "circostanze eccezionali', in base alle quali il vettore non e' tenuto a un risarcimento, al passeggero deve essere fornita una spiegazione completa per iscritto. Il testo prevede un elenco esaustivo di tali circostanze, che includono l'impatto con volatili, l'instabilita' politica e le vertenze di lavoro impreviste. Tuttavia, in circostanze straordinarie di lunga durata, come la crisi della nube di cenere del 2010, la responsabilita' dei vettori aerei di pagare l'alloggio dei passeggeri sarebbe limitata a 5 notti. Infine, per garantire che i passeggeri non restino bloccati nell'eventualita' il vettore aereo dichiarasse la bancarotta, il Parlamento ha chiesto che questi ultimi siano tenuti a predisporre adeguati meccanismi di garanzia, come dei fondi, oppure a sottoscrivere polizze assicurative.
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