Pubblicita' ingannevole: 'condannato' concorso legato a numero 899
L'Antitrust ha condannato a 100 mila euro di multa la societa' Inuit S.r.l. per la diffusione di una messaggio pubblicitario, giudicato ingannevole, che, rimandando ad un numero speciale 899, lasciava intendere ricche vincite quotidiane: telefonini Motorola, Fiat 500, ecc.
Invece quanto elencato costituiva l'intero montepremi per tutta la durata del concorso denominato Stargame.
Di seguito uno stralcio delle argomentazioni dell'Antitrust che hanno portato alla condanna.
***
La pratica commerciale oggetto di valutazione consiste nella diffusione di un messaggio pubblicitario attraverso il quotidiano a distribuzione gratuita Epolis Roma, volta a promuovere il concorso a premi con estrazione on-line "chiama e vinci", denominato STARGAME. Nel messaggio vengono utilizzate alcune affermazioni che tendono ad enfatizzare la possibilità di vincite giornaliere di vari premi, tra cui la Nuova Fiat 500, nuovi telefonini RAZR V3i, televisori lcd 32'', telefonando ai numeri 899.022.543 (da cellulare 899.901.030), al solo costo di 1 euro; con caratteri ridotti si aggiunge la precisazione "+ IVA". Preliminarmente si rileva che il messaggio, così formulato, lascia intendere che il costo di 1 euro valga anche per le chiamate effettuate dai telefoni cellulari. In realtà il costo effettivo di queste ultime, varia in base all'operatore e alla durata, ed è riportato in fondo alla pagina con caratteri molto ridotti.
Inoltre, con l'espressione formulata in modo ambiguo "potrai vincere una nuova Fiat 500, nuovi telefonini Motorola RAZR V3i, televisori lcd 32" e molto altro.. Ogni giorno, quante volte vuoi, 24 ore su 24!" si lascia intendere, contrariamente al vero, che sia possibile aggiudicarsi "ogni giorno" i vari premi indicati, mentre, in realtà, dalle risultanze istruttorie e dalle allegazioni agli atti relative al sito www.stargames.us, emerge che nel corso dell'intero periodo di durata del concorso a premi, sono stati posti in palio una sola automobile Fiat 500, 7 telefoni Motorola e 2 TV lcd 32", mentre il premio che il consumatore ha maggiori possibilità di vincere, consiste in una ricarica telefonica dal modico valore di 5 euro.
In data 29 aprile 2008 è stata comunicata alle parti l'attribuzione dell'onere della prova sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale descritta, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento di cui alla delibera dell'Autorità del 15 novembre 2007 (pubblicato sulla G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007). Tale onere della prova non può considerarsi assolto e, quindi, le affermazioni oggetto di contestazione devono essere ritenute inesatte.
Infatti, la documentazione inviata dalla società Inuit S.r.l. in data 19 maggio 2008, si riferisce alle fatture di acquisto di due TV color 32", e ad una tabella, predisposta dalla stessa società Inuit S.r.l., contenente un elenco di chiamate con la durata e i costi, non comprovate da alcuna certificazione ufficiale. Per questo motivo la documentazione risulta insufficiente a comprovare le telefonate e i costi sostenuti dai consumatori in funzione dei diversi operatori per partecipare al concorso sia da telefono fisso, che da cellulare. Inoltre, dalla stessa documentazione acquisita agli atti del procedimento si evince che l'autovettura Fiat 500, premio principale specificamente raffigurato nel messaggio denunciato e che rappresenta la principale attrattiva del concorso, non è stato assegnato ad alcun consumatore.
L'espressione "potrai vincere.Ogni giorno, quante volte vuoi, 24 ore su 24!" risulta quindi ambigua rispetto alla concreta possibilità di vincita, in quanto dalla stessa si evince che "ogni giorno" vengono messi in palio e possono essere vinti nuovi premi, a fronte di un montepremi unico riguardante l'intera durata del concorso.
Nel caso di specie il messaggio pubblicitario lascia intendere, contrariamente al vero, che telefonando si abbia la possibilità di ottenere vincite ogni giorno, non corrispondenti a quelle realmente a disposizione.
Infine, poiché, sempre alla luce di quanto risulta dal regolamento, la selezione dei concorrenti si basa sulla rapidità con cui gli interessati riescono a prendere la linea, si può considerare scorretta anche l'ulteriore espressione secondo la quale "prima chiami più possibilità hai di vincere". Pertanto, la pratica commerciale in esame, risulta scorretta ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare il comportamento del consumatore medio cui essa è destinata. In particolare, la pratica oggetto di valutazione risulta ingannevole ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, in quanto contiene informazioni non rispondenti al vero riguardo le caratteristiche del servizio offerto ed è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere decisioni di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, ed altresì ai sensi dell'articolo 22 del medesimo Decreto Legislativo n. 206/05, in quanto omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale.
Inoltre, alla luce delle considerazioni svolte, il comportamento del professionista interessato si pone in contrasto con la previsione di cui all'art. 23, lettera u), del Decreto Legislativo n. 206/05, secondo la quale è considerato in ogni caso ingannevole "affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole", e con l'art. 26, lettera h), del Decreto Legislativo n. 206/05, secondo cui costituiscono pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive "lasciare intendere contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in realtà non esiste alcun premio o vincita equivalente".
Delibera
a) che la pratica commerciale descritta, posta in essere dalla società Inuit S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21,22, 23, lettera u), e 26, lettera h), del Codice del Consumo, e ne vieta l'ulteriore diffusione;
b) che alla società Inuit S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100.000 ¤
(centomila euro).
Invece quanto elencato costituiva l'intero montepremi per tutta la durata del concorso denominato Stargame.
Di seguito uno stralcio delle argomentazioni dell'Antitrust che hanno portato alla condanna.
***
La pratica commerciale oggetto di valutazione consiste nella diffusione di un messaggio pubblicitario attraverso il quotidiano a distribuzione gratuita Epolis Roma, volta a promuovere il concorso a premi con estrazione on-line "chiama e vinci", denominato STARGAME. Nel messaggio vengono utilizzate alcune affermazioni che tendono ad enfatizzare la possibilità di vincite giornaliere di vari premi, tra cui la Nuova Fiat 500, nuovi telefonini RAZR V3i, televisori lcd 32'', telefonando ai numeri 899.022.543 (da cellulare 899.901.030), al solo costo di 1 euro; con caratteri ridotti si aggiunge la precisazione "+ IVA". Preliminarmente si rileva che il messaggio, così formulato, lascia intendere che il costo di 1 euro valga anche per le chiamate effettuate dai telefoni cellulari. In realtà il costo effettivo di queste ultime, varia in base all'operatore e alla durata, ed è riportato in fondo alla pagina con caratteri molto ridotti.
Inoltre, con l'espressione formulata in modo ambiguo "potrai vincere una nuova Fiat 500, nuovi telefonini Motorola RAZR V3i, televisori lcd 32" e molto altro.. Ogni giorno, quante volte vuoi, 24 ore su 24!" si lascia intendere, contrariamente al vero, che sia possibile aggiudicarsi "ogni giorno" i vari premi indicati, mentre, in realtà, dalle risultanze istruttorie e dalle allegazioni agli atti relative al sito www.stargames.us, emerge che nel corso dell'intero periodo di durata del concorso a premi, sono stati posti in palio una sola automobile Fiat 500, 7 telefoni Motorola e 2 TV lcd 32", mentre il premio che il consumatore ha maggiori possibilità di vincere, consiste in una ricarica telefonica dal modico valore di 5 euro.
In data 29 aprile 2008 è stata comunicata alle parti l'attribuzione dell'onere della prova sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale descritta, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento di cui alla delibera dell'Autorità del 15 novembre 2007 (pubblicato sulla G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007). Tale onere della prova non può considerarsi assolto e, quindi, le affermazioni oggetto di contestazione devono essere ritenute inesatte.
Infatti, la documentazione inviata dalla società Inuit S.r.l. in data 19 maggio 2008, si riferisce alle fatture di acquisto di due TV color 32", e ad una tabella, predisposta dalla stessa società Inuit S.r.l., contenente un elenco di chiamate con la durata e i costi, non comprovate da alcuna certificazione ufficiale. Per questo motivo la documentazione risulta insufficiente a comprovare le telefonate e i costi sostenuti dai consumatori in funzione dei diversi operatori per partecipare al concorso sia da telefono fisso, che da cellulare. Inoltre, dalla stessa documentazione acquisita agli atti del procedimento si evince che l'autovettura Fiat 500, premio principale specificamente raffigurato nel messaggio denunciato e che rappresenta la principale attrattiva del concorso, non è stato assegnato ad alcun consumatore.
L'espressione "potrai vincere.Ogni giorno, quante volte vuoi, 24 ore su 24!" risulta quindi ambigua rispetto alla concreta possibilità di vincita, in quanto dalla stessa si evince che "ogni giorno" vengono messi in palio e possono essere vinti nuovi premi, a fronte di un montepremi unico riguardante l'intera durata del concorso.
Nel caso di specie il messaggio pubblicitario lascia intendere, contrariamente al vero, che telefonando si abbia la possibilità di ottenere vincite ogni giorno, non corrispondenti a quelle realmente a disposizione.
Infine, poiché, sempre alla luce di quanto risulta dal regolamento, la selezione dei concorrenti si basa sulla rapidità con cui gli interessati riescono a prendere la linea, si può considerare scorretta anche l'ulteriore espressione secondo la quale "prima chiami più possibilità hai di vincere". Pertanto, la pratica commerciale in esame, risulta scorretta ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare il comportamento del consumatore medio cui essa è destinata. In particolare, la pratica oggetto di valutazione risulta ingannevole ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, in quanto contiene informazioni non rispondenti al vero riguardo le caratteristiche del servizio offerto ed è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere decisioni di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, ed altresì ai sensi dell'articolo 22 del medesimo Decreto Legislativo n. 206/05, in quanto omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale.
Inoltre, alla luce delle considerazioni svolte, il comportamento del professionista interessato si pone in contrasto con la previsione di cui all'art. 23, lettera u), del Decreto Legislativo n. 206/05, secondo la quale è considerato in ogni caso ingannevole "affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole", e con l'art. 26, lettera h), del Decreto Legislativo n. 206/05, secondo cui costituiscono pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive "lasciare intendere contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in realtà non esiste alcun premio o vincita equivalente".
Delibera
a) che la pratica commerciale descritta, posta in essere dalla società Inuit S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21,22, 23, lettera u), e 26, lettera h), del Codice del Consumo, e ne vieta l'ulteriore diffusione;
b) che alla società Inuit S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100.000 ¤
(centomila euro).
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti