Rc-auto. Cassazione: risarcimento automatico se la compagnia fa cartello
Se la compagnia di assicurazione è stata sanzionata per aver fatto "cartello", tenendo alti i prezzi, i clienti possono rivalersi per danni contando su una presunzione legale favorevole. Spetta infatti alla società assicuratrice dimostrare che l'aumento contrattuale è dipeso da fatti estranei al "cartello".
Con la sentenza 5327/13, depositata ieri, la Cassazione ribadisce il diritto della parte contrattuale piu' debole nel caso di «illecita intesa restrittiva della concorrenza posta in essere dal professionista».
Il caso e' quello di un automobilista napoletano (polizze del 1998/99) che chiesto al tribunale di accertare, e quantificare, il danno subito per gli incrementi di prezzo, ma la Corte d'appello aveva respinto la domanda. Una sentenza illegittima questa, scrive oggi la Cassazione, per aver ignorato una serie di principi ormai consolidati. A partire dal fatto che un provvedimento dell'Antitrust (8564/2000) ha il rango di «prova privilegiata», che opera automaticamente a favore dell'assicurato se il professionista (cioè l'assicuratore) non fornisce adeguata «prova contraria».
Pertanto l'assicurato ha diritto di «avvalersi della presunzione che il premio corrisposto sia stato superiore al dovuto per effetto del comportamento collusivo della compagnia». E per vincere la presunzione sfavorevole, l'assicuratore dal canto suo dovrà dimostrare che l'aumento del prezzo era stato "ad personam" (cioè per un cliente molto sinistroso), o correlato a prestazioni di copertura aggiuntive, o addirittura anche dovuto a particolari difficoltà economiche dell'impresa stessa.
Resta fermo il principio che le cause di interruzione del nesso di causalità (rispetto all'aumento di prezzo dovuto alla sola presenza del "cartello") devono poi essere adeguatamente e puntualmente dimostrate a processo, pena la vittoria "automatica" dell'automobilista.
Con la sentenza 5327/13, depositata ieri, la Cassazione ribadisce il diritto della parte contrattuale piu' debole nel caso di «illecita intesa restrittiva della concorrenza posta in essere dal professionista».
Il caso e' quello di un automobilista napoletano (polizze del 1998/99) che chiesto al tribunale di accertare, e quantificare, il danno subito per gli incrementi di prezzo, ma la Corte d'appello aveva respinto la domanda. Una sentenza illegittima questa, scrive oggi la Cassazione, per aver ignorato una serie di principi ormai consolidati. A partire dal fatto che un provvedimento dell'Antitrust (8564/2000) ha il rango di «prova privilegiata», che opera automaticamente a favore dell'assicurato se il professionista (cioè l'assicuratore) non fornisce adeguata «prova contraria».
Pertanto l'assicurato ha diritto di «avvalersi della presunzione che il premio corrisposto sia stato superiore al dovuto per effetto del comportamento collusivo della compagnia». E per vincere la presunzione sfavorevole, l'assicuratore dal canto suo dovrà dimostrare che l'aumento del prezzo era stato "ad personam" (cioè per un cliente molto sinistroso), o correlato a prestazioni di copertura aggiuntive, o addirittura anche dovuto a particolari difficoltà economiche dell'impresa stessa.
Resta fermo il principio che le cause di interruzione del nesso di causalità (rispetto all'aumento di prezzo dovuto alla sola presenza del "cartello") devono poi essere adeguatamente e puntualmente dimostrate a processo, pena la vittoria "automatica" dell'automobilista.
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