Referendum acqua violato da nuove norme privatizzazioni. Corte Costituzionale
L'articolo 4 della finanziaria-bis 2011 che disponeva la possibilità di privatizzazione dei servizi pubblici da parte degli enti locali, viola l'art. 75 della Costituzione, che vieta il ripristino di una normativa abrogata dalla volontà popolare, attraverso referendum. Questo il motivo centrale per cui la Consulta, con sentenza 199, depositata oggi, ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 138/2011, contenenti 'ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo'.L'art. 4 di quel decreto, infatti, fu emanato dopo che, a seguito di referendum, era stato abrogato l'art. 23-bis del decreto 112/2008, contenente la precedente disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Nella sentenza la Consulta rileva che l'intento referendario era di 'escludere l'applicazione delle norme contenute nell'art. 23-bis che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di pressoch‚ tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il servizio idrico) e di consentire, conseguentemente, l'applicazione diretta della normativa comunitaria conferente'.
Ma la nuova normativa 'non solo è contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria - osserva la Consulta -, ma è anche letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni dell'abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo'. 'Essa, infatti, da un lato, rende ancor piú remota l'ipotesi dell'affidamento diretto dei servizi', dall'altro 'la àncora anche al rispetto di una soglia commisurata al valore dei servizi stessi, il superamento della quale (900.000 euro, nel testo originariamente adottato; ora 200.000 euro, nel testo vigente del comma 13) determina automaticamente l'esclusione della possibilità di affidamenti diretti'. E 'tale effetto si verifica a prescindere da qualsivoglia valutazione dell'ente locale, oltre che della Regione'.
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