Selezione personale. Garante Privacy: no domande Ater lombarda su abitudini sessuali e aborto
L'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato 'illecito il trattamento di dati effettuato dall'Aler (Azienda lombarda per l'edilizia residenziale) di Brescia con il questionario somministrato, nei mesi scorsi, ai candidati che partecipavano alla selezione per il reclutamento di un dirigente tecnico'. Lo comunica in una nota lo stesso Garante per la protezione dei dati personali evidenziando che 'parimenti illecito e' stato definito il trattamento dei dati operato dalla Cispel Lombardia Services Srl, che ha curato la selezione, e dalla psicologa incaricata della raccolta dei profili. Il provvedimento dell'Autorita' (relatore Mauro Paissan) ha vietato con effetto immediato l'uso dei dati personali ricavati dalla somministrazione dei test'.
Nel corso dell'istruttoria, avviata nel maggio scorso sulla base di notizie di stampa, il Garante 'ha accertato che numerose domande contenute nel questionario riguardavano aspetti anche intimi della sfera personale dei candidati, relativi ai rapporti affettivi, al grado di stabilita' degli stessi, alla vita sessuale (con richieste su eventuali problemi o disturbi), condizioni di salute psico-fisica, eventuali interruzioni di gravidanza, tentativi di suicidio etc. Tale trattamento dei dati e' illecito innanzitutto perche' in contrasto con l'art.8 dello Statuto dei lavoratori, che vieta al datore di lavoro di fare indagini ai fini dell'assunzione sulle opinioni religiose, politiche e sindacali del lavoratore nonche' su fatti non rilevanti per la valutazione dell'attitudine professionale, sia con l'art.10 del decreto legislativo n.276 del 2003 che vieta alle agenzie di lavoro o ai soggetti che si occupano di preselezione di lavoratori di effettuare indagini relative alle convinzioni personali, al credo religioso, all'orientamento sessuale, allo stato di gravidanza, allo stato di salute etc'.
La raccolta di questi dati personali risulta inoltre illecita perche' 'effettuata in violazione dei principi di indispensabilita', pertinenza e non eccedenza fissati dal Codice privacy. Il trattamento di questo tipo di dati, infine, non e' tra quelli contemplati nell'autorizzazione generale del Garante sull'uso dei dati sensibili e giudiziari'.Il Garante, conclude, 'ha disposto la trasmissione del provvedimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' all'autorita' giudiziaria per le valutazioni di competenza, riservandosi anche di valutare l'apertura di un procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative'.
Nel corso dell'istruttoria, avviata nel maggio scorso sulla base di notizie di stampa, il Garante 'ha accertato che numerose domande contenute nel questionario riguardavano aspetti anche intimi della sfera personale dei candidati, relativi ai rapporti affettivi, al grado di stabilita' degli stessi, alla vita sessuale (con richieste su eventuali problemi o disturbi), condizioni di salute psico-fisica, eventuali interruzioni di gravidanza, tentativi di suicidio etc. Tale trattamento dei dati e' illecito innanzitutto perche' in contrasto con l'art.8 dello Statuto dei lavoratori, che vieta al datore di lavoro di fare indagini ai fini dell'assunzione sulle opinioni religiose, politiche e sindacali del lavoratore nonche' su fatti non rilevanti per la valutazione dell'attitudine professionale, sia con l'art.10 del decreto legislativo n.276 del 2003 che vieta alle agenzie di lavoro o ai soggetti che si occupano di preselezione di lavoratori di effettuare indagini relative alle convinzioni personali, al credo religioso, all'orientamento sessuale, allo stato di gravidanza, allo stato di salute etc'.
La raccolta di questi dati personali risulta inoltre illecita perche' 'effettuata in violazione dei principi di indispensabilita', pertinenza e non eccedenza fissati dal Codice privacy. Il trattamento di questo tipo di dati, infine, non e' tra quelli contemplati nell'autorizzazione generale del Garante sull'uso dei dati sensibili e giudiziari'.Il Garante, conclude, 'ha disposto la trasmissione del provvedimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' all'autorita' giudiziaria per le valutazioni di competenza, riservandosi anche di valutare l'apertura di un procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative'.
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