Spinello di gruppo e Cassazione. Iniziativa dell'Ascia
C¹è un tentativo, neanche troppo velato, di inasprire la repressione senza agire sulla legge 309/90, ma agendo su leggi attigue:
- Aumento delle sanzioni, oltre che per uso personale (Art.75 DPR 309/90), a quelle per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti (Art.187 cds), fino alla previsione del reato di omicidio stradale, per chi guida sotto effetto, con la beffa di incolpare anche chi non ha colpe oggettive nell¹incidente, ma ugualmente incriminato per il solo fatto di aver assunto la sostanza, casi di gente ferma allo stop, o di auto che sono state travolte da altre auto passate con il rosso (clamorosa la vicenda dell¹autista dell¹Atac di Roma, licenziato perchè trovato positivo ai cannabinoidi in un incidente in cui una macchina era andata contro il bus che lui conduceva)
- Fare analisi sui metaboliti che permangono per moltissimo tempo nelle urine anche in assenza totale di qualsiasi effetto riscontrabile al momento della contestazione.
- Pretendere analisi per determinate categorie come insegnanti, amministratori, agenti di borsa, etc, che non svolgono ruoli manuali pericolosi o uso di macchinari.
- Considerare reato il passaggio di spinelli tra amici (spaccio) ed ora anche l¹uso di gruppo, quando si sa benissimo cosa significhi il termine joint, con cui comunemente viene chiamato lo spinello¹.
E proprio su questo ultimo punto la sentenza della Cassazione di alcuni giorni fa ci lascia sgomenti e perplessi:
Il tentativo in atto è palese: colpire dal punto di vista morale i consumatori, non durante il loro stato confusionale, ma semplicemente perchè adepti alla sostanza parlare di discriminazione è riduttivo, visto
anche come si esprime la Costituzione:
Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell¹uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l¹adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz¹armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle
autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
E visto che per il consumo personale non sono previste sanzioni penali, a questo punto ci sembra evidente che la Cassazione si sia pronunciata calpestando i diritti costituzionali ed in particolar modo l¹art. 18.
Quando si verificano queste cose non possiamo stare a guardare senza reagire e quindi vi invitiamo a partecipare numerosi come sempre alla seguente mailbombing da inviare a:
[email protected]
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Ascia (Associazione per la sensibilizzazione sulla Canapa Autoprodotta in Italia)
- Aumento delle sanzioni, oltre che per uso personale (Art.75 DPR 309/90), a quelle per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti (Art.187 cds), fino alla previsione del reato di omicidio stradale, per chi guida sotto effetto, con la beffa di incolpare anche chi non ha colpe oggettive nell¹incidente, ma ugualmente incriminato per il solo fatto di aver assunto la sostanza, casi di gente ferma allo stop, o di auto che sono state travolte da altre auto passate con il rosso (clamorosa la vicenda dell¹autista dell¹Atac di Roma, licenziato perchè trovato positivo ai cannabinoidi in un incidente in cui una macchina era andata contro il bus che lui conduceva)
- Fare analisi sui metaboliti che permangono per moltissimo tempo nelle urine anche in assenza totale di qualsiasi effetto riscontrabile al momento della contestazione.
- Pretendere analisi per determinate categorie come insegnanti, amministratori, agenti di borsa, etc, che non svolgono ruoli manuali pericolosi o uso di macchinari.
- Considerare reato il passaggio di spinelli tra amici (spaccio) ed ora anche l¹uso di gruppo, quando si sa benissimo cosa significhi il termine joint, con cui comunemente viene chiamato lo spinello¹.
E proprio su questo ultimo punto la sentenza della Cassazione di alcuni giorni fa ci lascia sgomenti e perplessi:
Il tentativo in atto è palese: colpire dal punto di vista morale i consumatori, non durante il loro stato confusionale, ma semplicemente perchè adepti alla sostanza parlare di discriminazione è riduttivo, visto
anche come si esprime la Costituzione:
Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell¹uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l¹adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz¹armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle
autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
E visto che per il consumo personale non sono previste sanzioni penali, a questo punto ci sembra evidente che la Cassazione si sia pronunciata calpestando i diritti costituzionali ed in particolar modo l¹art. 18.
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