Svendite senza autorizzazione. Ok della Corte Ue
Le autorità nazionali non possono bloccare una vendita di liquidazione perche' il commerciante non ha l'autorizzazione dell'autorità. Cosi' la Corte di giustizia dell'Unione europea a Lussemburgo in una sentenza depositata il 17 gennaio (causa C-206/11), basta, pero', che non si tratti di pratiche commerciali sleali.
La vicenda riguarda una controversia tra un commerciante austriaco, che aveva avviato una svendita totale e l'autorità amministrativa che gli contestava di non avere l'autorizzazione specifica. Le autorità si erano rivolte ai giudici. La Corte d'appello aveva dato ragione agli organi amministrativi, mentre la Cassazione aveva sospeso il procedimento e si e' rivolta alla Corte Ue.
La Corte che ha delimitato l'applicazione della direttiva 2005/29/Ce sulle pratiche commerciali sleali. L'annuncio di una vendita di liquidazione senza l'autorizzazione non è pratica commerciale sleale. Le misure promozionali – osserva la Corte – rientrano nel campo di applicazione della direttiva perché riguardano la vendita di beni ai consumatori e sono, quindi, classificabili tra le pratiche commerciali da ammettere a meno che esse non rientrino tra quelle elencate nella direttiva o non sia fornita la prova del carattere sleale e pregiudizievole per i consumatori. Questo vuol dire che possono essere fermate solo quelle svendite che perseguono il fine di raggirare il consumatore perché l'assenza di autorizzazione non è in sé prova della natura sleale. Necessario, quindi, un accertamento sul dato concreto e un'attenta qualificazione prima di sanzionare l'imprenditore perché solo le pratiche espressamente indicate nella direttiva possono essere ritenute in via presuntiva sleali. L'allegato I della direttiva, che classifica le pratiche commerciali sleali, d'altra parte, non include le vendite realizzate da un professionista senza autorizzazione. Spetta quindi all'autorità dimostrare che la svendita mira a raggirare il consumatore. Il punto 4 dell'allegato considera sleale una pratica che consiste nell'affermare che un prodotto è stato autorizzato da un organismo pubblico ma – precisano gli eurogiudici – non è in alcun modo fissato «un divieto generale delle pratiche commerciali che non sono state autorizzate da un organo competente». L'attività promozionale relativa alla vendita di liquidazione, senza autorizzazione, non può essere considerata come una dichiarazione mendace tale da indurre i consumatori a ritenere che un prodotto «sarà disponibile solo per un periodo molto limitato» e quindi spingerlo ad acquisti incauti.
Di conseguenza, l'annuncio della svendita senza autorizzazione non può essere classificata come pratica commerciale sleale. Detto questo, la Corte ha anche precisato il margine di intervento concesso agli Stati per combattere le pratiche commerciali sleali. Le autorità nazionali possono prevedere misure efficaci e sanzioni proporzionate e dissuasive così come possono utilizzare misure preventive basate su un regime di previa autorizzazione. Ma con un limite che la Corte di giustizia ha individuato nel fatto che le misure nazionali «non possono condurre a vietare una pratica commerciale per il solo fatto che detta pratica non è stata previamente autorizzata dall'amministrazione competente».
La vicenda riguarda una controversia tra un commerciante austriaco, che aveva avviato una svendita totale e l'autorità amministrativa che gli contestava di non avere l'autorizzazione specifica. Le autorità si erano rivolte ai giudici. La Corte d'appello aveva dato ragione agli organi amministrativi, mentre la Cassazione aveva sospeso il procedimento e si e' rivolta alla Corte Ue.
La Corte che ha delimitato l'applicazione della direttiva 2005/29/Ce sulle pratiche commerciali sleali. L'annuncio di una vendita di liquidazione senza l'autorizzazione non è pratica commerciale sleale. Le misure promozionali – osserva la Corte – rientrano nel campo di applicazione della direttiva perché riguardano la vendita di beni ai consumatori e sono, quindi, classificabili tra le pratiche commerciali da ammettere a meno che esse non rientrino tra quelle elencate nella direttiva o non sia fornita la prova del carattere sleale e pregiudizievole per i consumatori. Questo vuol dire che possono essere fermate solo quelle svendite che perseguono il fine di raggirare il consumatore perché l'assenza di autorizzazione non è in sé prova della natura sleale. Necessario, quindi, un accertamento sul dato concreto e un'attenta qualificazione prima di sanzionare l'imprenditore perché solo le pratiche espressamente indicate nella direttiva possono essere ritenute in via presuntiva sleali. L'allegato I della direttiva, che classifica le pratiche commerciali sleali, d'altra parte, non include le vendite realizzate da un professionista senza autorizzazione. Spetta quindi all'autorità dimostrare che la svendita mira a raggirare il consumatore. Il punto 4 dell'allegato considera sleale una pratica che consiste nell'affermare che un prodotto è stato autorizzato da un organismo pubblico ma – precisano gli eurogiudici – non è in alcun modo fissato «un divieto generale delle pratiche commerciali che non sono state autorizzate da un organo competente». L'attività promozionale relativa alla vendita di liquidazione, senza autorizzazione, non può essere considerata come una dichiarazione mendace tale da indurre i consumatori a ritenere che un prodotto «sarà disponibile solo per un periodo molto limitato» e quindi spingerlo ad acquisti incauti.
Di conseguenza, l'annuncio della svendita senza autorizzazione non può essere classificata come pratica commerciale sleale. Detto questo, la Corte ha anche precisato il margine di intervento concesso agli Stati per combattere le pratiche commerciali sleali. Le autorità nazionali possono prevedere misure efficaci e sanzioni proporzionate e dissuasive così come possono utilizzare misure preventive basate su un regime di previa autorizzazione. Ma con un limite che la Corte di giustizia ha individuato nel fatto che le misure nazionali «non possono condurre a vietare una pratica commerciale per il solo fatto che detta pratica non è stata previamente autorizzata dall'amministrazione competente».
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