Martedì 9 giugno 2026
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Tassa concessione governativa telefonini. Cassazione, sezioni unite: deve essere pagata

U.E. - ITALIA
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La tassa di concessione governativa sui telefonini deve essere pagata. La liberalizzazione del settore delle radiocomunicazioni, infatti, non giustifica il rimborso di quanto versato. A stabilirlo, le sezioni unite civili della Corte di cassazione con la sentenza depositata il 3 maggio. Nel dettaglio, i giudici hanno accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate contro la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva accolto le ragioni dei comuni di Campodarsego, Piombino e Loreggia. Questi, infatti, avevano chiesto il rimborso della tassa, ritenendola abrogata dall'entrata in vigore del nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche che, nel 2003, ha liberalizzato il settore delle radiocomunicazioni. Tesi, però, che non ha trovato il favore della Corte. Questa, infatti, ha sottolineato che «non appare giustificato sostenere sul piano normativo che la tassa di concessione sui telefonini sia da ritenere abrogata per il solo fatto che il Codice delle comunicazioni non disciplina più l'uso dei terminali radiomobili di comunicazione, cioè i telefoni. Inoltre», hanno evidenziato i giudici, «deve escludersi ogni forza argomentativa ad una supposta, ma inesistente, incompatibilità tra diritto comunitario e diritto nazionale circa la legittima prevedibilità di una tassa di concessione governativa applicabile ai telefoni cellulari, soprattutto alla luce della giurisprudenza della Corte europea. La tassa sulle concessioni governative ha, infatti, per presupposto l'impiego del telefono e non la fornitura del servizio». Nessun chance nemmeno sul fronte dell'esenzione dalla tassa per gli enti locali. Secondo la Cassazione, infatti, «alla domanda se agli enti locali spetti l'esenzione delle tasse di concessione governativa, tra le quali quella qui in esame, si deve rispondere negativamente. Deve, quindi, escludersi che i comuni non siano assoggettati alla tassa».

L'accoglimento del ricorso dell'Agenzia delle entrate e il conseguente rigetto dei ricorsi dei comuni ha, di fatto, messo un punto anche sulla questione rimborsi. Viene escluso, infatti, il diritto al rimborso della tassa versata che, invece, era stato riconosciuto ai ricorrenti sia in primo grado, sia in appello, dal giudice tributario.
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