Venerdì 5 giugno 2026
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Tempestare di telefonate il debitore è reato di molestia. Cassazione

U.E. - ITALIA
Notizia ·
La Corte di Cassazione, con sentenza 29292/2019, ha stabilito che subissare il debitore di telefonate,è commettere il reato di molestia ex art. 660 cod.pen.
Per la Corte, "appare indubbio che l'illiceità dell'azione posta in essere (...) è derivata dalla scelta, presumibilmente compiuta dalla governance aziendale, di ricorrere ad insistenti e pressanti iniziative finalizzate al recupero del credito, così anteponendo gli obiettivi di profitto al rispetto dell'altrui diritto al riposo ed a non essere disturbati, ciò che integra il biasimevole motivo richiesto dalla norma incriminatrice; il Tribunale, del resto, è esplicito nell'attestare, sul punto, che già l'elevata frequenza delle telefonate quotidiane risponde alla nozione di petulanza richiesta dalla disposizione applicata". Quindi, per l'elevata frequenza delle telefonate quotidiane è legittimo parlare del reato di molestia quando, pur in presenza di fatture non pagate, il debitore venga subissato, più volte al giorno, di chiamate.
Nel caso specifico è stato condannato l'amministratore della società di recupero crediti incaricata da un'azienda di fornitura di energia elettrica. La Cassazione ha sancito che il reato di molestia e disturbo alle persone (il c.d. stalking telefonico) è tale, e il legittimo recupero del credito non è ragione per praticare questo stalking.
Stalking telefonico
La Cassazione h stabilito che tempestare il debitore di telefonate per il recupero del credito va oltre l'integrazione la petulanza, e il profitto da raggiungere, attraverso il recupero del credito, non può essere considerato più importante del diritto altrui a non essere disturbato.
Dalla Corte, non è stato ritenuto sufficiente ciò che aveva stabilito il Tribunale di merito e cioè che tartassare di telefonate colui che non ha pagato le bollette facesse parte della petulanza.
I giudici sono andati oltre; il profitto da raggiungere non può essere considerato più importante del diritto a non essere disturbati.
Qui la sentenza
(grazie all'informazione della newsletter StudioCataldi del 23/12/2019)
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