Testamento biologico, riparte l'iter alla Camera
Riprende in commissione Affari sociali della Camera l'iter della legge sul testamento biologico approvata dal Senato il 26 marzo scorso. A Montecitorio il percorso della legge sara' affiancato dall'esame delle proposte sulle dichiarazioni anticipate di trattamento presentate da deputati di maggioranza e opposizione. Da oggi la Commissione Affari sociali sara' dunque impegnata a discutere le norme che compongono le dichiarazioni anticipate di volonta'. "Noi seguiamo con molta attenzione l'iter del provvedimento sul testamento biologico. Muoviamo da una convinzione che quel provvedimento creativo della magistratura che ha di fatto introdotto in Italia, senza che il legislatore se ne sia occupato, un percorso eutanasico, deve essere colmato con una decisione trasparente del Parlamento", che colmi il vuoto legislativo. Cosi' il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, intervistato da Maurizio Belpietro su Canale 5, e' recentemente intervenuto per chiarire la posizione del governo in materia in vista dell'imminente ripresa dei lavori parlamentari.La posizione emersa nel governo sul testamento biologico, e poi con il voto al Senato, deve fare i conti con le divergenti vedute del presidente della Camera, Gianfranco Fini, e con un'opposizione che non si accontenta della promessa di "liberta' di coscienza" sul voto. Per la terza carica dello Stato, il dibattito alla Camera sul testamento biologico potrebbe essere l'occasione per "scrivere una bella pagina della vita parlamentare e politica", all'insegna del "superamento di quella che e' la piu' becera, grossolana e antistorica delle divisioni": quella "fra laici e cattolici", ha detto Fini intervenendo agli Stati Generali dell'Udc a Chianciano Terme. Circa la legge sul testamento biologico, Fini ha indicato i tre punti da cui "non si puo' prescindere": "volonta' del paziente, volonta' della famiglia, parere medico-scientifico".
Ecco per punti il disegno di legge - approvato in Senato - su cui lavorera' la Commissione Affari sociali della Camera: TUTELA DELLA VITA E DELLA SALUTE: L'articolo 1, richiamando la Costituzione, enuncia i principi generali della legge, ossia che la vita umana e' "inviolabile e indisponibile" e che "nessun trattamento sanitario puo' essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato". Si vieta, poi, "ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio". La legge richiama a tal proposito agli articoli 575, 579 e 580 del Codice penale, che prevedono il carcere per il medico che attui eutanasia o suicidio assistito. Il ddl all'attenzione della Camera "garantisce" anche "che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura". Il testo introduce anche "come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita".
CONSENSO INFORMATO: Si definisce all'articolo 2 il concetto di consenso informato la cui espressione e' necessaria ai fini dell'attivazione dei trattamenti sanitari.
"L'espressione del consenso informato - si legge nel testo del ddl - e' preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonche' circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento".
CONTENUTI E LIMITI DELLE DAT: L'articolo affronta uno dei nodi piu' spinosi della legge, quello della nutrizione e idratazione artificiale. Richiamando la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006, il ddl stabilisce che "l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento". Ma c'e' di piu'. Nella versione dell'articolo 3 approvata dal Senato viene anche semplificata la composizione del collegio di medici che dovra' valutare lo stato clinico del paziente: il numero di specialisti viene ridotto da cinque a tre - un medico legale, un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti medico curante e medico specialista -, che dovranno sentire il medico curante e il medico specialista della patologia.
FORMA E DURATA DELLE DAT: Le dichiarazione anticipata di trattamento, stabilisce l'articolo 4 del ddl, non sono obbligatorie. Nella versione approvata dal Senato, le dat sono inoltre non vincolanti. Esse hanno validita' per 5 anni, termine oltre il quale perdono "ogni efficacia". La dat "puo' essere rinnovata piu' volte" e "puo' essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato". La dichiarazione anticipata di trattamento "deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico", ma stabilisce il ddl, "in condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica".
ASSISTENZA AI SOGGETTI IN STATO VEGETATIVO: L'articolo 5 stabilisce che il ministro del Welfare "adotta le linee guida cui le regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente".
FIDUCIARIO: Nella versione approvata al Senato, la figura del fiduciario (articolo 6) viene inserita all'interno di limiti precisi. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante puo' nominare un fiduciario maggiorenne, che accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione. Quest'ultimo, se nominato, se nominato, "e' l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata".
RUOLO DEL MEDICO: L'articolo 7 stabilisce che le volonta' espresse dal soggetto nelle dat "sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno". Il medico "non puo' prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica".
AUTORIZZAZIONE GIUDIZIARIA: Si prevede, all'articolo 8, l'autorizzazione giudiziaria in caso di assenza del fiduciario ad esprimere il consenso al trattamento sanitario in in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario.
DISPOSIZIONI FINALI: L'articolo 9 istituisce il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare II titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro e' il ministero del Welfare. (Velino)
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