Domenica 7 giugno 2026
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Testamento biologico. Senato passa ddl per vietare l'autodeterminazione nel fine vita, scelta a medici e giudici

U.E. - ITALIA
Notizia ·
Il disegno di legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento (dat), nella formulazione approvata dall'Aula del Senato e che ora approdera' alla Camera, mantiene il principio dell'obbligatorieta' dei trattamenti di nutrizione e idratazione, considerati 'sostegno vitale' e dunque non sospendibili (come gia' previsto nella versione originaria del ddl). Le dat, per effetto dell'approvazione di un emendamento dell'Udc, diventano pero' non vincolanti. Questi i contenuti del ddl licenziato da palazzo Madama:
TUTELA DELLA VITA E DELLA SALUTE, articolo 1 - Si stabiliscono i principi generali della legge, ovvero che la vita umana e' 'inviolabile e indisponibile' e che 'nessun trattamento sanitario puo' essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato'. Si vieta 'ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio'. A tal riguardo, si fa riferimento agli articoli 575, 579 e 580 del Codice penale, che prevedono il carcere per il medico che attui eutanasia o suicidio assistito. Rispetto alla versione originaria dell'art.1, nel testo approvato dal Senato si annulla la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure. In pratica, un emendamento per prevenire il rischio di contenziosi nei confronti dei medici. Scompare inoltre il riferimento all'accanimento terapeutico.
CONSENSO INFORMATO, articolo 2 - Si definisce il concetto di consenso informato ai fini dell'attivazione dei trattamenti sanitari. Con l'approvazione di un emendamento a prima firma Rutelli, si riconosce, rispetto alla versione originaria, il diritto di parola ai minorenni nell'espressione del consenso.
CONTENUTI E LIMITI DELLE DAT, articolo 3 - E' l'articolo che affronta il nodo della nutrizione e idratazione artificiale.
Come nella versione originaria del ddl, si afferma (comma 6) che 'alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di Dichiarazione anticipata di trattamento'. Sono stati invece cancellati dall'articolo due riferimenti lessicali all'accanimento terapeutico, con l'obiettivo di fatto di delineare in maniera piu' precisa il 'no' ad ogni eventuale rischio di apertura all'eutanasia. Nella versione dell'articolo 3 approvata dal Senato viene inoltre semplificata la composizione del collegio di medici chiamato a valutare lo stato clinico del paziente: gli specialisti passano da cinque a tre (un medico legale, un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti medico curante e medico specialista).
FORMA E DURATA DELLE DAT, articolo 4 - Le dat non sono obbligatorie. Nella versione approvata dal Senato, le dat diventano inoltre non vincolanti. Esse hanno validita' per 5 anni, termine oltre il quale perdono 'ogni efficacia'. ASSISTENZA AI SOGGETTI IN STATO VEGETATIVO, articolo 5 - Si stabilisce che il ministro del Welfare 'adotta le linee guida cui le regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente'.
FIDUCIARIO, articolo 6 - Nella versione approvata, la figura del fiduciario viene inserita all'interno di limiti precisi: dal testo scompaiono infatti i riferimenti al ruolo del fiduciario nel promuovere e far rispettare le Dat espresse del soggetto.
RUOLO DEL MEDICO - Prevede che le volonta' espresse dal soggetto nelle dat 'sono prese in considerazione dal medico curante'. Il medico 'non puo' prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente' e 'non e' tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico'.
AUTORIZZAZIONE GIUDIZIARIA, articolo 8 - Prescrive l'autorizzazione giudiziaria in caso di assenza del fiduciario ad esprimere il consenso al trattamento sanitario.
DISPOSIZIONI FINALI, articolo 9 - Si istituisce il Registro delle dat nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare e' il ministero del Welfare.

LO SCONTRO POLITICO - 'Carta straccia'. L'opposizione, senza mezzi termini, definisce cosi' la versione del ddl sulle dichiarazioni anticipate di trattamento (dat) uscita dall'Aula del Senato. E un vero 'bacio della morte', secondo vari esponenti del Pd, e' stato il si' all'emendamento con il quale alle dat e' stato tolto ogni carattere di vincolativita', mentre resta il divieto alla sospensione dei trattamenti di nutrizione e idratazione artificiale.
Il via libera del Senato al ddl Calabro' - con 150 si', 123 no e 3 astenuti - e' segnato insomma da furenti polemiche, mentre la maggioranza compatta esprime soddisfazione: e' una legge che previene qualunque deriva verso l'eutanasia, affermano dal Pdl.
Che le posizioni sui nodi cruciali del provvedimento fossero molto piu' che distanti, e' stato chiaro sin dall'inizio della maratona di tre giorni al Senato per approvare il disegno di legge. Falliti i tentativi di mediazione messi in campo dai due poli, il testo licenziato da Palazzo Madama approda alla Camera in una versione che delinea paletti e limiti precisi.
Le volonta' espresse dal soggetto nelle 'dat' (dichiarazioni anticipate di trattamento), per cominciare, non saranno vincolanti (mentre il ddl originario prevedeva che fossero non obbligatorie ma, appunto, vincolanti). Resta immutato (dopo che anche il tentativo di mediazione da parte dei cattolici del Pd e' naufragato in Aula) il dibattuto articolo 3, quello in cui si affronta il nodo della nutrizione e idratazione: questi trattamenti restano, anche nel ddl approvato da palazzo Madama, 'sostegno vitale' e dunque non possono essere oggetto di dat.
Limiti anche per il ruolo del fiduciario.
Una versione del ddl che l'opposizione rigetta decisamente, ricompattandosi per il voto finale. Dure le parole della presidente dei senatori Pd Anna Finocchiaro: e' una legge 'violenta e traditrice', un ddl 'ridotto a finzione'. Le dat, ha detto, 'cosi' non conteranno assolutamente nulla'. E poi l'annuncio: si ricorrera' alla Corte costituzionale.
Non meno duro il senatore-chirurgo Ignazio Marino (Pd): 'E' stata tradita la richiesta del popolo italiano che voleva una legge per la liberta'. Una lettura opposta del provvedimento varato e' invece quella della maggioranza. Gli obiettivi sono chiari, come ha sottolineato Gaetano Quagliariello, vice capogruppo del Pdl: 'E' una legge grazie alla quale non si potra' introdurre surrettiziamente l'eutanasia in questo paese e non ci potranno piu' essere casi Englaro. D'altra parte i diritti di cura del cittadino saranno meglio tutelati'.
Difesa a spada tratta del provvedimento anche da parte del governo, per bocca del ministro del Welfare Maurizio Sacconi: 'Trova conferma quella strumentazione rivolta alla dignita' della persona e al valore della persona che avevamo auspicato. E trova conferma la disciplina per quanto riguarda la garanzia in ogni caso di nutrizione e idratazione, che sono risposte ai bisogni vitali della persona e non terapie'.
Una legge, cosi' come esce dal Senato, ha rilevato il relatore del ddl Raffaele Calabro', 'migliorata, con una serie di semplificazioni: il paziente potra' fare le sue dichiarazioni con una maggiore semplicita', cosi' come il medico potra' avere maggiore semplicita' nell'eseguirle'. Inoltre, ha aggiunto escludendo i pericoli di incostituzionalita' adombrati dalla Finocchiaro, 'e' anche una legge a zero rischi di contenzioso giudiziario'.
Tra le polemiche, il ddl arriva dunque a Montecitorio. Qui si preannuncia un nuovo braccio di ferro. Ma la vera battaglia, tuona Emma Bonino dei radicali, dovra' essere quella fuori dalle aule della politica, quella della 'mobilitazione, nelle strade e nelle piazze d'Italia, di tutti coloro che si sentono profondamente lesi nella loro dignita' di cittadini'.
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