Trenitalia ha abusato della propria posizione dominante contro Arenaways. Antitrust
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 25 luglio 2012, ha deliberato che FS, attraverso le società controllate RFI e Trenitalia, ha messo in atto una complessa e unitaria strategia finalizzata a ostacolare e, di fatto, impedire, l’ingresso della società Arenaways sul mercato del trasporto ferroviario passeggeri. L’Autorità ha diffidato il gruppo dal mettere in atto in futuro comportamenti analoghi, che mettono a rischio ogni tentativo di apertura del mercato.Nonostante la gravità dei comportamenti accertati, il Collegio, tenuto conto della novità del quadro normativo all’interno del quale l’ex monopolista ha messo in atto i comportamenti stessi, ha deciso di infliggere al gruppo sanzioni per complessivi 300mila euro. L'abuso è stato commesso in un contesto assolutamente peculiare caratterizzato dall’entrata in vigore, tra il 2009 e il 2010, della normativa finalizzata a contemperare le esigenze di liberalizzazione del trasporto ferroviario passeggeri e il mantenimento dell’equilibrio economico dei contratti di servizio stipulati per la prestazione dei servizi sussidiati: la decisione dell’URSF (l’Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari istituito per gestire i rapporti tra il gestore della rete e le imprese ferroviarie) di negare ad Arenaways le fermate intermedie, perché avrebbero compromesso l’equilibrio dei contratti di servizio, è stata infatti il primo provvedimento emanato in materia dal regolatore.
Secondo quanto ricostruito dagli uffici dell’Antitrust, l’obiettivo di impedire l’attività di Arenaways sulla tratta Torino-Milano è stato realizzato dal Gruppo FS mediante una serie di azioni delle proprie controllate.
In particolare:
1) RFI, società che gestisce la rete ferroviaria, ha adottato comportamenti dilatori rispetto alla richiesta di assegnazione delle tracce avanzata da Arenaways, che hanno portato a un ritardo di oltre 18 mesi nel consentire l’accesso a un’infrastruttura essenziale. Le tracce richieste per la prima volta nell’aprile 2008 sono state ottenute da Arenaways solo a novembre 2010, peraltro senza fermate intermedie, sulla base della decisione dell’URSF. Per questa infrazione l’Autorità ha deciso di irrogare in solido, alle società Ferrovie dello Stato e RFI una sanzione di 100mila euro.
2) Trenitalia ha fornito alla stessa URSF una rappresentazione dei fatti non corretta per orientare la decisione del regolatore a proprio favore, organizzando le informazioni in modo tale da alterare l’analisi di compromissione dell’equilibrio finanziario, e portare così ad una decisione di diniego della possibilità di effettuare fermate intermedie fra Milano e Torino.
Trenitalia ha inoltre utilizzato i propri treni commerciali e, in un secondo momento, anche quelli programmati nei Contratti di servizio, ampliando e modulando la propria offerta in modo da sovrapporsi in parte rilevante, quanto a orari e percorso, ai servizi che il nuovo entrante intendeva prestare.
Per questa infrazione l’Antitrust ha deciso di irrogare in solido a Ferrovie e Trenitalia una sanzione di 200.000 euro.
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