Truffa guide commerciali su Internet, i consigli dell'Antitrust
L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di inviare alla Procura della Repubblica di Roma la documentazione relativa ai messaggi con i quali diverse societa', residenti all'estero, invitano professionisti, istituzioni e piccole e medie imprese ad inserire su guide internet il loro nominativo. Si tratta di comunicazioni ripetutamente dichiarate ingannevoli dall'Antitrust: chi le riceve viene infatti indotto dai caratteri poco chiari a sottoscrivere un modulo, che sembra finalizzato all'aggiornamento gratuito dei dati della societa' o dell'ente, mentre e' un costoso contratto di inserimento nella guida.
I messaggi, peraltro condannati anche da altre Autorita' europee, continuano ad essere diffusi via mail o tramite posta ordinaria, nonostante i provvedimenti dell'Antitrust ne abbiano vietato la diffusione.
Negli ultimi mesi l'Autorita' ha ricevuto centinaia di segnalazioni di imprenditori e di istituzioni pubbliche che si sono visti intimare il pagamento per l'iscrizione nelle guide, pari mediamente a circa 1000 euro, avvenuto proprio per effetto delle comunicazioni ingannevoli. Altrettante denunce riguardano iniziative simili poste in essere dalle stesse o da nuove societa'.
L'Autorita' ha quindi deciso di inviare alla Procura della Repubblica di Roma, per le valutazione e gli accertamenti che saranno ritenuti piu' opportuni, tutta la documentazione relativa alle societa' che sono state ripetutamente condannate per pubblicita' ingannevole e per inottemperanza alle decisioni dell'Autorita' stessa.
Si tratta di:
- societa' DAD - Deutscher Adressdienst GmbH (4 provvedimenti di ingannevolezza e di 3 provvedimenti di inottemperanza);
- societa' CD Publisher Construct Data Verlag GmbH (2 provvedimenti di ingannevolezza e due provvedimenti di inottemperanza);
- societa' Nova Channel AG (1 provvedimento di ingannevolezza e 2 provvedimenti di inottemperanza);
- societa' European City Guide S.L. (2 provvedimenti di ingannevolezza e 2 provvedimenti di inottemperanza);
- Eu Business Services Limited (1 provvedimento di ingannevolezza).
L'Antitrust ricorda che i destinatari delle richieste di pagamento possono presentare formale querela alle Autorita' giudiziarie competenti e che la comunicazione ingannevole puo' rappresentare motivo di invalidita' del contratto. Chi sta ricevendo le nuove comunicazioni per l'inserimento di dati su guide internet deve inoltre leggere attentamente i moduli prima di decidere se sottoscriverli.
I messaggi, peraltro condannati anche da altre Autorita' europee, continuano ad essere diffusi via mail o tramite posta ordinaria, nonostante i provvedimenti dell'Antitrust ne abbiano vietato la diffusione.
Negli ultimi mesi l'Autorita' ha ricevuto centinaia di segnalazioni di imprenditori e di istituzioni pubbliche che si sono visti intimare il pagamento per l'iscrizione nelle guide, pari mediamente a circa 1000 euro, avvenuto proprio per effetto delle comunicazioni ingannevoli. Altrettante denunce riguardano iniziative simili poste in essere dalle stesse o da nuove societa'.
L'Autorita' ha quindi deciso di inviare alla Procura della Repubblica di Roma, per le valutazione e gli accertamenti che saranno ritenuti piu' opportuni, tutta la documentazione relativa alle societa' che sono state ripetutamente condannate per pubblicita' ingannevole e per inottemperanza alle decisioni dell'Autorita' stessa.
Si tratta di:
- societa' DAD - Deutscher Adressdienst GmbH (4 provvedimenti di ingannevolezza e di 3 provvedimenti di inottemperanza);
- societa' CD Publisher Construct Data Verlag GmbH (2 provvedimenti di ingannevolezza e due provvedimenti di inottemperanza);
- societa' Nova Channel AG (1 provvedimento di ingannevolezza e 2 provvedimenti di inottemperanza);
- societa' European City Guide S.L. (2 provvedimenti di ingannevolezza e 2 provvedimenti di inottemperanza);
- Eu Business Services Limited (1 provvedimento di ingannevolezza).
L'Antitrust ricorda che i destinatari delle richieste di pagamento possono presentare formale querela alle Autorita' giudiziarie competenti e che la comunicazione ingannevole puo' rappresentare motivo di invalidita' del contratto. Chi sta ricevendo le nuove comunicazioni per l'inserimento di dati su guide internet deve inoltre leggere attentamente i moduli prima di decidere se sottoscriverli.
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