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 ITALIA - ITALIA - Truffe telefonate satellitari: l'Antitrust 'indaghera'' fino a novembre
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21 maggio 2008 0:00
 
Si prende piu' tempo, fino al 3 novembre 2008, l'Antitrust per chiudere l'istruttoria contro Telecom Italia, GLOBALSTAR Satellite Services Limited Europe, Elsacom S.p.A., CSINFO S.p.A., Eutelia S.p.A., Karupa S.p.A., Voiceplus S.r.l., 10993 S.r.l. e Teleunit S.p.A. 'accusate di pratiche commerciali scorrette in relazione alla fatturazione di chiamate satellitari e a numeri speciali. L'Antitrust aveva gia' imposto a Telecom Italia di non sospendere le linee telefoniche agli utenti coinvolti, che avevano ricevuto bollette gonfiate.

Di seguito il provvedimento di rinvio.
Provvedimento n. 18263
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 17 aprile 2008;
SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146;
VISTO l'articolo 7, comma 3, del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette", adottato con delibera dell'Autorità del 15 novembre 2007 pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007;
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento del 7 febbraio 2008, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, lettera f), del Decreto Legislativo n. 206/05, così come richiamati altresì dall'art. 57, comma 2, del medesimo Decreto, poste in essere dalle società Telecom Italia S.p.A., GLOBALSTAR Satellite Services Limited Europe, Elsacom S.p.A., CSINFO S.p.A., Eutelia S.p.A., Karupa S.p.A., Voiceplus S.r.l., 10993 S.r.l. e Teleunit S.p.A.;
VISTE le proprie delibere del 7 febbraio 2008, con cui sono state autorizzate ispezioni, ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 206/05, presso le sedi delle società: Telecom Italia S.p.A., GLOBALSTAR Satellite Services Limited Europe, Elsacom S.p.A., CSINFO S.p.A., Eutelia S.p.A., Karupa S.p.A., Voiceplus S.r.l., 10993 S.r.l. e Teleunit S.p.A.;
VISTO il proprio provvedimento cautelare adottato nei confronti della società Telecom Italia S.p.A in data 6 marzo 2008, con cui è stato deliberato di confermare, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05 e dell'articolo 9, comma 3, del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette", la delibera del 16 febbraio 2008, con cui era stata disposta la sospensione provvisoria di ogni attività diretta al distacco di linee telefoniche per morosità nel pagamento di fatture emesse per chiamate e/o connessioni verso numerazioni qualificate come "satellitari internazionali", gestite dalla società Elsacom S.p.A.;
VISTO il proprio provvedimento cautelare adottato nei confronti delle società Telecom Italia S.p.A., Elsacom S.p.A., CSINFO S.p.A., Eutelia S.p.A., Karupa S.p.A., Voiceplus S.r.l. e Teleunit S.p.A. in data 27 marzo 2008, con cui è stato disposto, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05 e dell'articolo 9, comma 1, del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette", che: i. la società Telecom Italia S.p.A. sospenda in via cautelativa ogni attività diretta al recupero presso gli utenti delle somme relative a chiamate/connessioni verso numerazioni satellitari e speciali, nei casi in cui, rispetto ad esse, abbia accertato, tramite i propri sistemi di monitoraggio e rilevazione, il carattere "anomalo" del relativo traffico, e fino alla verifica delle ragioni della predetta anomalia; ii. le società Elsacom S.p.A., CSINFO S.p.A., Eutelia S.p.A., Karupa S.p.A., Voiceplus S.r.l. e Teleunit S.p.A. sospendano in via cautelativa ogni attività diretta al recupero presso gli utenti delle somme relative a chiamate/connessioni verso numerazioni satellitari e speciali, nonché volta ad ottenere il relativo corrispettivo nei confronti della società Telecom Italia S.p.A., nei casi in cui dette società abbiano accertato, tramite i propri sistemi di monitoraggio e rilevazione, il carattere "anomalo" del relativo traffico, e fino alla verifica delle ragioni della predetta anomalia;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO che, con istanze pervenute in data 14 e 17 marzo 2008, le società Elsacom S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. hanno rispettivamente presentato proposte di impegni, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05 e dell'art. 8 del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette;
RITENUTO, pertanto, necessario prorogare il termine di conclusione del procedimento di sessanta giorni per la valutazione degli impegni;
DELIBERA
di prorogare il termine di conclusione del procedimento al 3 novembre 2008.
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