Ue. Azione comune per la lotta al traffico di stupefacenti, escluso il consumo
Pubblicata in Gazzetta ufficiale europea del 11 novembre 2004 la "Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio del 25 ottobre 2004 riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti".Il provvedimento ha la forza di una direttiva, fissa delle "norme minime" per definire i reati collegati al traffico e produzione di stupefacenti e le relative sanzioni a cui gli Stati membri dovranno adeguarsi entro il 12 maggio 2006. Entro il 12 maggio del 2009 la Commissione presentera' al Parlamento e al Consiglio europeo una relazione sullo stato di attuazione, e il Consiglio avra' a sua volta 6 mesi di tempo per fare una valutazione.
Per la definizione delle sostanze "stupefacenti" la decisione rimanda a quelle delle convezioni delle Nazioni Unite (la convenzione unica del 1961, modificata dal protocollo del 1972; la convenzione di Vienna del 1971).
I reati per cui le legislazioni dovranno armonizzarsi sono specificati nell'articolo 2:
a) la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la preparazione, l'offerta, la commercializzazione, la distribuzione, la vendita, la consegna a qualsiasi condizione, la mediazione, la spedizione, la spedizione in transito, il trasporto, l'importazione o l'esportazione di stupefacenti;
b) la coltura del papavero da oppio, della pianta di coca o della pianta della cannabis;
c) la detenzione o l'acquisto di stupefacenti allo scopo di porre in essere una delle attivita' di cui alla lettera a);
d) la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione di precursori, quando la persona che compie tali atti sia a conoscenza del fatto che essi saranno utilizzati per la produzione o la fabbricazione illecite di stupefacenti.
L'articolo 2 prevede esplicitamente di escludere la punibilita' dell'uso personale:
Sono escluse dal campo di applicazione della presente decisione quadro le condotte descritte al paragrafo 1, se tenute dai loro autori soltanto ai fini del loro consumo personale quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali.
Le pene previste nell'articolo 3 vanno da 1 a tre anni, che salgono a 5-10 anni in presenza di circostanze aggravanti. Per i reati commessi nell'ambito di una organizzazione criminale le pene devono essere della durata minima di 10 anni; gli Stati devono prevedere le misure necessarie per la confisca delle sostanze e degli strumenti per la loro produzione; sono previsti sconti di pena in caso di collaborazione con la giustizia; infine, anche le persone giuridiche saranno chiamate a rispondere di questo tipo di reati.
Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio del 25 ottobre 2004 riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti: clicca qui
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