Giovedì 4 giugno 2026
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Ue. La proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio sui precursori di droghe

Notizia ·
Pubblichiamo le motivazioni della Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai precursori di droghe, e l'opinione minoritaria di alcuni europarlametnari.
(COM (2002) 494 - C5-0415/2002 - 2002/0217(COD))
Nella seduta del 9 ottobre 2002 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni per l'esame di merito e, per parere, alla commissione giuridica e per il mercato interno nonché alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (C5-0415/2002).
Nella riunione del 2 ottobre la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni aveva nominato relatore Hubert Pirker.
Nelle riunioni del 21 gennaio e 18 febbraio 2003 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.
Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 30 voti favorevoli, 2 contrari e 0 astensioni.
La relazione è stata depositata il 21 febbraio 2003.

MOTIVAZIONE
Introduzione
Dopo la cannabis (hashish, marijuana, erba), le droghe sintetiche sono quelle dal maggior consumo(2). Dalla relazione annuale per il 2001 dell'OICS (Organo internazionale di controllo degli stupefacenti) emerge che la coltivazione di piante contenenti droghe è in calo, mentre continua a crescere la produzione e il commercio di droghe sintetiche. L'Europa è descritta come "major source" di droghe sintetiche fabbricate illegalmente. Stando a indicazioni fornite nel 1999 dall'Ente federale svizzero per la criminalità, più del 50% della produzione mondiale proviene dai Paesi Bassi, mentre quali futuri centri di produzione vengono indicati il Belgio, il Regno Unito e la Polonia. Ciò coincide sostanzialmente con le osservazioni fatte dall'Osservatorio sulle droghe di Lisbona, che indica ulteriori luoghi illegali di produzione in Bulgaria, Repubblica ceca, Ungheria e nei paesi baltici. L'Ente internazionale per il controllo dei precursori di droghe esprime particolare preoccupazione per il fatto che le droghe sintetiche possono essere facilmente ottenute in Europa. Lotta contro le droghe semisintetiche e sintetiche attraverso il controllo dei precursori di droghe.
Le droghe semisintetiche, come la cocaina e l'eroina, vengono prodotte su base vegetale attraverso processi chimici. Le droghe sintetiche, come lo speed, l'LSD, l'angeldust o l'ecstasy, vengono create in laboratorio con l'esclusiva applicazione di processi chimici. Per la loro fabbricazione sono necessarie sostanze chimiche, i cosiddetti precursori. Dal momento che tali sostanze non vengono utilizzate unicamente nella produzione illegale di droghe, ma anche a fini legali, in particolare nella produzione di medicinali, esse non possono essere semplicemente vietate. L'unico strumento di lotta contro le droghe è un controllo efficace di tali precursori.
Normativa in vigore riguardo al controllo dei precursori.
Nell'ambito sia dell'ONU, sia dell'Unione europea sono stati compiuti sforzi per impedire che i precursori vengano utilizzati per la produzione illegale di droghe. Misure di questo tipo sono state concordate a livello internazionale nella Convenzione dell'ONU del 1988 contro il commercio illegale di droghe e sostanze psicotrope.
Ai fini dell'applicazione di tale Convenzione, l'Unione europea ha introdotto le seguenti normative, volte a controllare i precursori di droghe:
- il regolamento n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, che disciplina la vigilanza sul commercio di 22 precursori di droghe fra Stati membri e paesi terzi nonché
- la direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, in cui sono state adottate disposizioni per il mercato interno.

Difetti della normativa in vigore
Il fatto che per disciplinare la vigilanza sul commercio con i paesi terzi sia stato utilizzato lo strumento giuridico del regolamento, e per la sorveglianza del mercato interno lo strumento giuridico della direttiva, ha comportato una serie di carenze. L'aver modificato contemporaneamente gli allegati ai due strumenti giuridici, che contengono i precursori, ha avuto infatti quale conseguenza che la modifica del regolamento divenisse applicabile pochi giorni dopo la sua pubblicazione allo stesso tempo in tutti gli Stati membri, mentre la medesima modifica alla direttiva ha dovuto essere sottoposta a un termine di trasposizione, che, a causa della procedura di ratifica da parte degli Stati membri, è stata contraddistinta da notevoli ritardi. Tale situazione è poco soddisfacente. Proprio in vista dell'adesione di dieci paesi candidati appare urgente e consigliabile una semplificazione.
E' inoltre emerso che l'attuale normativa non è sufficiente per combattere contro le droghe sintetiche. Delle 22 sostanze fin qui elencate dall'Unione europea, 8 vengono applicate anche quali precursori di droghe sintetiche. Sono tuttavia noti molti altri prodotti (a seconda delle fonti si parla di 250 o di 429), che possono essere utilizzati come precursori per la produzione di anfetamine. Per tali sostanze fino ad oggi non vi è alcun meccanismo di sorveglianza a livello comunitario.
Proposta della Commissione volta a modificare la direttiva 92/109/CEE (1998) Già nel 1998 la Commissione ha presentato una proposta di modifica della direttiva 92/109/CEE(4). In collaborazione con l'industria e il commercio doveva essere introdotto un controllo flessibile dei precursori all'epoca non elencati. La Commissione ha fatto presente che l'estensione, senza alcuna modifica, dello strumento giuridico esistente ad altri precursori di droghe sintetiche non avrebbe consentito di raggiungere lo scopo, dato che in commercio vi era già un numero troppo elevato di precursori e che essi potevano essere facilmente sostituiti o mischiati con altri. L'applicazione di un severo meccanismo di controllo previsto per le 22 (oggi 23) sostanze elencate nella summenzionata Convenzione dell'ONU del 1988 avrebbe finito per mettere a repentaglio l'efficacia dell'intero sistema e la fruttuosa collaborazione fra gli operatori economici e le autorità della Comunità.

Attuale proposta
Con l'attuale proposta questi difetti dovrebbero essere eliminati.
- La direttiva dovrebbe essere sostituita da un regolamento.
- Vengono riproposte le integrazioni di tipo contenutistico già presenti nella proposta COM(1998) 22. E' prevista una stretta collaborazione fra le autorità competenti e gli operatori economici, che dovranno comunicare alle prime tutte le prenotazioni o transazioni poco abituali. Le autorità competenti devono avere il diritto di richiedere informazioni su tutte le prenotazioni e su tutti i procedimenti relativi alle sostanze elencate e di accedere ai locali commerciali degli operatori economici per sequestrare le prove materiali relative a presunte irregolarità.
La collaborazione fra le autorità e gli operatori economici viene estesa anche ai precursori fin qui non elencati. La Commissione è incaricata di elaborare orientamenti che contengano informazioni relative al modo di riconoscere e denunciare i procedimenti sospetti, nonché una lista periodicamente aggiornata delle sostanze non elencate negli allegati e che vengono purtuttavia utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope. In tal modo l'industria viene messa nella condizione di dover sorvegliare volontariamente il commercio di tali sostanze.

Giudizio sulla proposta della Commissione
Il relatore accoglie favorevolmente la proposta della Commissione. Già nella sua relazione sulla proposta COM(1998) 22(5) egli aveva infatti sottolineato che proprio nella sorveglianza sui precursori di droghe, vista la loro molteplicità e l'elevato numero, è necessario un meccanismo di controllo flessibile. Le droghe sintetiche possono essere infatti prodotte attraverso vari metodi di sintesi e con l'utilizzo di diversi precursori. Inoltre, le sostanze di cui ci si avvale sono diverse da regione a regione e sottoposte a continue trasformazioni.
Dato che tali sostanze vengono utilizzate anche legalmente, e che non si deve ostacolare oltre misura il commercio legale, il meccanismo di controllo proposto, basato in primo luogo sulla collaborazione fra autorità e operatori economici, sembra essere il più adeguato. L'elaborazione e la verifica periodica di una lista delle sostanze non elencate negli allegati garantisce che i controlli riguarderanno solo le sostanze effettivamente utilizzate per la produzione di droghe. Già nella sua ultima relazione, il relatore ricordava che un sistema analogo viene già applicato con successo in diversi Stati membri (come per esempio la Germania, la Francia, i Paesi Bassi, l'Austria, il Regno Unito).
Occorre esprimere un giudizio positivo anche sulla trasformazione della direttiva in regolamento, poiché ciò consente un'azione unitaria rapida e flessibile.
Il relatore si dichiara pertanto favorevole alla proposta dell'Esecutivo e raccomanda alla commissione di approvarla senza emendamenti.


OPINIONE MINORITARIA
di Ilka Schröder, Alain Krivine, Maurizio Turco, Ole Krarup e Marco Cappato sulla relazione Pirker relativa ai precursori di droghe (PE 319.257).
A prima vista l'idea di regolamento appare logica: per preparare droghe occorrono talune sostanze chimiche e, in teoria, tramite accuratissimi controlli della preparazione e commercio di dette sostanze di base si potrebbe bloccare la produzione di stupefacenti. Tuttavia, nella prassi, ciò non funziona. In primo luogo, sarebbe necessario sottoporre a scrupolosi controlli gli scambi internazionali con il risultato di frapporre mille ostacoli all'industria chimica, in secondo luogo taluni produttori non esisterebbero ad approvvigionarsi in altri Stati delle necessarie sostanze. Pertanto l'obiettivo del presente regolamento non sarà mai conseguito. Ancora più grave è il fatto che l'articolo 10 autorizza le autorità ad accedere ai locali degli operatori, senza restrizioni, in qualsiasi momento e senza mandato giudiziario "onde raccogliere le prove di irregolarità". Altrettanto opinabile è l'impegno fatto alle imprese di fornire servizi ausiliari di polizia ai sensi dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 8.
Anche sotto il profilo proibizionistico, il regolamento costituisce uno strumento del tutto inefficace di lotta contro il traffico mondiale di stupefacenti. A nostro giudizio esso non fa che recare un ulteriore contributo alla promozione di uno stato di polizia e di sorveglianza e pertanto non può essere che respinto.
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