Martedì 9 giugno 2026
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Usa. Porto Rico. La revisione delle leggi sulla vita e la morte

AMERICHE - USA
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Dovrebbe essere approvato entro la fine della legislatura il nuovo Codice Civile di Porto Rico di cui e' stata resa pubblica una bozza di proposta dal 2003. Il divieto di clonazione e dell'eutanasia, permettere ricerche scientifiche dirette alla prevenzione e al trattamento di malattie genetiche, il diritto ad una morte dignitosa, le definizioni di persona viva e di persona morta sono alcuni tra gli articoli piu' polemici inclusi nella proposta del primo libro delle Relazioni Giuridiche (persone, beni e fatti e atti giuridici) del nuovo Codice Civile. Il primo libro dei sette che dovranno costituire il Codice.
Nell'articolo 12 su "pratiche eugenetiche proibite", del Titolo I della Persona, si stabilisce il divieto di clonazione e delle "pratiche eugenetiche rivolte alla selezione dei geni, sesso o caratteri fisici o razziali degli esseri umani". Si permettono altresi' le ricerche per prevenire o curare malattie genetiche frequenti o trasmissibili. E si aggiunge che "la manipolazione o alterazione dei caratteri genetici di un essere umano in gestazione avra' come unico obbiettivo evitare la trasmissione di malattie ereditarie o degenerative e la loro predisposizione". Con questo articolo, senza precedenti nelle leggi di Porto Rico, pur senza specificandolo, sembra che si apra la strada alle ricerche con le cellule staminali embrionali.
Se nell'articolo 20 si proibisce espressamente l'eutanasia, nell'articolo 19 si stabiliva il diritto ad una morte dignitosa e al diritto di accettare, rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento medico o terapeutico. Con l'articolo 42 si stabilisce come "la persona naturale muore quando le sue funzioni cerebrali cessano definitivamente e irreversibilmente".
Interessante l'articolo 3 in cui si definisce l'essere umano come persona che acquisisce personalita' e capacita' giuridica piena per il solo evento della nascita. Si aggiunge inoltre che "e' nato l'essere umano che ha vita indipendente dalla madre, dimostrata per il riconoscimento medico o la dichiarazione dei testimoni...". Indica, nonostante tutto, che durante la gestazione il concepito "puo' ricevere donazioni, eredita' e testamenti" da rivendicare dopo la nascita. Nell'attuale testo del 1930 si stabilisce che "e' nato l'essere umano che vive completamente separato dal seno materno".
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